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Sentenza — n. 35525/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35525/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 settembre 2011 dal Tribunale di Pisa in relazione a fattispecie di ricettazione. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato MAURONE Vito con l'Avv. Monica Severi articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in conseguenza del fatto che nel caso di specie è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale con giudizio di prevalenza dell'attenuante medesima sulla recidiva. Ciò avrebbe comportato,ck parere del ricorrente, l'impossibilità di ritenere rilevante la recidiva ai fini del calcolo della prescrizione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. In sostanza, il ricorrente afferma che la Corte si sarebbe limitata motivare esclusivamente il giudizio di valenza senza preoccuparsi della sussistenza dei presupposti per poter affermare sussistente la recidiva.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35525/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati 1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che a nulla rileva che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la contestata recidiva sia stata considerata subvalente (o equivalente) all'esito del giudizio di comparazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 4178 del 05/12/2018 Rv. 274899 - 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Rv. 278058 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Rv. 280059 - 01 Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, in motivazione) in quanto l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'articolo 69" e quindi esplicitamente esclude la rilevanza del giudizio di valenza. 1.2.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale attenuazione della pena inadempimento reiterato revoca della sospensione condizionale criminalità persistente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURONE VITO nato a AGROPOLI il 29/01/1975 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; -udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI -el.he ha concluso chiedendo '( \ fs• ì ee, \ ì-n (I ' VI/V e: l/ t e I: / ce<z_ i nA_ 3 us fter-il difensore L), otAln, L , btA LALC \-s rLt U.(9 UV,

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 settembre 2011 dal Tribunale di Pisa in relazione a fattispecie di ricettazione.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato MAURONE Vito con l'Avv. Monica Severi articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in conseguenza del fatto che nel caso di specie è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale con giudizio di prevalenza dell'attenuante medesima sulla recidiva. Ciò avrebbe comportato,ck parere del ricorrente, l'impossibilità di ritenere rilevante la recidiva ai fini del calcolo della prescrizione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. In sostanza, il ricorrente afferma che la Corte si sarebbe limitata motivare esclusivamente il giudizio di valenza senza preoccuparsi della sussistenza dei presupposti per poter affermare sussistente la recidiva.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

4. Con memoria depositata il 21 maggio, il difensore dell'imputato si è riportato al ricorso e ha contestato la carenza di motivazione in punto sussistenza della recidiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati 1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che a nulla rileva che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la contestata recidiva sia stata considerata subvalente (o equivalente) all'esito del giudizio di comparazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 4178 del 05/12/2018 Rv. 274899 - 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Rv. 278058 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Rv. 280059 - 01 Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, in motivazione) in quanto l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'articolo 69" e quindi esplicitamente esclude la rilevanza del giudizio di valenza. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato. Deve rilevarsi che, a fronte di uno specifico motivo di appello con cui si contestava l'assenza di una motivazione in relazione alla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo in conseguenza della modesta entità del fatto e delle circostanze di tempo, la Corte territoriale nulla ha risposto pur richiamando nella narrativa del proprio provvedimento il motivo di appello medesimo.

2. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze affinché si pronunci sul motivo relativo alla sussistenza della recidiva dedotte in appello dall'odierno ricorrente. Deve inoltre dichiararsi la definitività dell'accertamento di responsabilità ferme restando le eventuali diverse conseguenze in punto prescrizione discendenti dall'espletando giudizio da parte della Corte territoriale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere'estensore Il Presidente (Vincenzo Tuti (Lucia-- ompleria li