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Sentenza — n. 35523/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35523/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35523/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vizi della motivazione per non essere l'imputato stato assolto dal reato di cui al capo B) e per non essere il reato di cui al capo A) stato qualificato come tentato furto, non risultando provata la violenza esercitata nei confronti della persona offesa, la cui versione dei fatti sarebbe stata smentita da quella resa dai testi Sbarra Pierluigi e Leolini Carla, che avrebbero dichiarato di non avere visto l'imputato usare violenza. Sarebbe inoltre contraddittoria l'assoluzione del fratello dell'imputato, che era intervenuto nel litigio e che aveva dato spintoni e calci, se non si ritenesse che la persona offesa avesse usato violenza, con conseguente configurabilità di uno stato di legittima difesa. Esclusa la violenza da parte dell'imputato, i fatti si sarebbero dovuti qualificare come furto o tentato furto, per i quali sarebbe mancata una valida querela, di contro presentata da Gnech Stefano, qualificatosi nell'atto come responsabile capo area della Lidi, senza una precisa indicazione della fonte di rappresentanza da cui sarebbe derivato il potere di presentare la querela;

Regesto Legislator

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art. 383 c.p, art. 628 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35523/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la Corte del merito, quindi, la persona offesa aveva invitato l'imputato ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito ed effettivamente sopraggiunto subito dopo, con ciò dovendosi escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 383 c.p.p. mentre, in tale frangente, "l'azione violenta dell'imputato che, divincolandosi, ha provocato le lesioni riportate dalla persona offesa e riscontrate nel certificato medico agli atti integra la condotta tipica prevista dall'art. 628 c.p., in quanto intesa a conseguire l'impunità dall'illecita sottrazione dei beni appena compiuta".

Parole chiave

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reati contro la libertà personale rapina reati violenti reati contro la pubblica autorità reati contro la vita e l'integrità della persona delitto contro la persona

Disposizioni normative citate

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art. 383 c.p
Secondo la Corte del merito, quindi, la persona offesa aveva invitato l'imputato ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito ed effettivamente sopraggiunto subito dopo, con ciò dovendosi escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 383 c.p.p.
art. 628 c.p
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRIGNO ROSARIO, nato a Carmagnola 1'11.6.1978 avverso la sentenza n. 103/2020, emessa il 10 gennaio 2020 dalla Corte d'appello di Torino Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 7 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 10 gennaio 2020 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 17 settembre 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, ha escluso l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due, ferma restando l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due, irrogata con sentenza del 4 luglio 2011 dalla Corte d'appello di Torino; ha confermato nel resto la pronuncia impugnata con cui FERRIGNO ROSARIO è stato condannato per i reati di rapina e lesioni personale aggravate. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) vizi della motivazione per non essere l'imputato stato assolto dal reato di cui al capo B) e per non essere il reato di cui al capo A) stato qualificato come tentato furto, non risultando provata la violenza esercitata nei confronti della persona offesa, la cui versione dei fatti sarebbe stata smentita da quella resa dai testi Sbarra Pierluigi e Leolini Carla, che avrebbero dichiarato di non avere visto l'imputato usare violenza. Sarebbe inoltre contraddittoria l'assoluzione del fratello dell'imputato, che era intervenuto nel litigio e che aveva dato spintoni e calci, se non si ritenesse che la persona offesa avesse usato violenza, con conseguente configurabilità di uno stato di legittima difesa. Esclusa la violenza da parte dell'imputato, i fatti si sarebbero dovuti qualificare come furto o tentato furto, per i quali sarebbe mancata una valida querela, di contro presentata da Gnech Stefano, qualificatosi nell'atto come responsabile capo area della Lidi, senza una precisa indicazione della fonte di rappresentanza da cui sarebbe derivato il potere di presentare la querela;

2) violazione degli artt. 52, 383 e 393 bis c.p. nonché vizi della motivazione per non avere ritenuto scriminata la presunta violenza, in quanto l'azione della persona offesa sarebbe stata illegittima. Sarebbe insostenibile quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui la persona offesa non avrebbe operato un arresto, posto che tutti gli atti di causa proverebbero che ella privò della libertà l'imputato, così che si sarebbe dovuto riconoscere l'illegittimità dell'arresto, avvenuto al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 383 c.p.p.. Nel caso di specie, il reato, commesso dall'imputato al momento dell'arrivo di Obuseh, era quello di furto e, quindi, non essendo per esso previsto l'arresto obbligatorio, l'imputato avrebbe reagito ad una condotta illegittima;

3) violazione degli artt. 56 e 628 c.p. nonché vizi della motivazione per non avere ritenuto configurata la tentata rapina impropria, essendo l'azione di apprensione degli alcolici avvenuta sotto la costante osservazione della persona addetta alla vigilanza del supermercato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato che "la condotta della persona offesa si è sostanziata nella collaborazione spontanea all'inseguimento da parte dell'addetto alla sicurezza del supermercato di un soggetto che pacificamente aveva appena commesso un reato, riuscendo nell'intento grazie al fatto che lo stesso Ferrigno Rosario si era preclusa ogni possibilità di fuga, rifugiandosi nel cortile della scuola".

Secondo la Corte del merito, quindi, la persona offesa aveva invitato l'imputato ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito ed effettivamente sopraggiunto subito dopo, con ciò dovendosi escludere la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 383 c.p.p. mentre, in tale frangente, "l'azione violenta dell'imputato che, divincolandosi, ha provocato le lesioni riportate dalla persona offesa e riscontrate nel certificato medico agli atti integra la condotta tipica prevista dall'art. 628 c.p., in quanto intesa a conseguire l'impunità dall'illecita sottrazione dei beni appena compiuta".

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che del tutto correttamente la Corte del merito ha escluso la sussistenza del furto, essendo stata realizzata una condotta violenta ai danni della persona offesa, per conseguire l'impunità dopo la sottrazione dei beni dal supermercato. Correttamente, inoltre, non si è ritenuta scriminata l'azione dell'imputato, non configurandosi un arresto illegittimo ma un invito della persona offesa ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, già avvertite e di seguito sopraggiunte. In tal modo la Corte d'appello si è conformata all'orientamento di legittimità secondo cui l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri dell'organo di polizia giudiziaria, normalmente destinato ad esercitare tale potere.

Quando invece il privato si limita ad invitare di presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit., ma in un semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (Sez. 4, n. 48986 del 21/09/2017, Rv. 271156). Al cospetto della motivazione della pronuncia impugnata deve evidenziarsi che le deduzioni del ricorrente sono tese a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda, inammissibile in questa sede.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal Giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 3 9` 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2 Quanto al terzo motivo, con cui il ricorrente ha contestato la ritenuta consumazione del reato di rapina impropria, va rilevato che la Corte territoriale ha osservato che la sottrazione della merce era comunque avvenuta, pur essendo l'imputato sotto osservazione del personale di vigilanza, con conseguente consumazione del reato de quo. A tal riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117) ha affermato che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 7 maggio 2021