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Sentenza — n. 35522/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35522/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35522/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Torronnino Felice ricorre avverso la sentenza in data 13/12/2019 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 2/5/2019 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata, tentativo di rapina aggravata, evasione, dichiarazione di false generalità al pubblico ufficiale. Deduce:1.1. "Mancanza e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 609 c.p, art. 591 c.p, art. 606 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, a fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Parole chiave

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tentata estorsione rapina qualificata crimine aiuto all'evasione di detenuti infrazione privilegiata luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 609 c.p
E' stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
art. 591 c.p
c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
art. 606 c.p
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORROMINO FELICE nato a CROTONE il 22/12/1974 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Torronnino Felice ricorre avverso la sentenza in data 13/12/2019 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 2/5/2019 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata, tentativo di rapina aggravata, evasione, dichiarazione di false generalità al pubblico ufficiale. Deduce:1.1. "Mancanza e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) c.p.p. in relazione al prime motivo di appello". Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha fornito adeguate argomentazioni in risposta al primo motivo di appello, con il quale aveva dedotto che il fatto contestato al capo A) doveva essere più correttamente qualificato come violazione di domicilio accompagnata da una violenza privata, ma non come tentativo di rapina impropria. A sostegno dell'assunto illustra e compendia il motivo di gravame e la motivazione della Corte di appello, risaltando come questa non abbia individuato "l'azione avviata in maniera idonea e non equivoca alla sottrazione di beni altrui". 1.2. "Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione al secondo motivo di appello".

A tal proposito si sostiene che la Corte di appello ha male inteso il secondo motivo di appello, con il quale si chiedeva di valorizzare la confessione resa da Torromino al fine di rivalutare la pena inflitta per il capo D). Si aggiunge che la Corte di appello ha operato una duplicazione della valutazione della negativa personalità dell'imputato, inammissibilmente valorizzata sia per negare le circostanze attenuanti generiche, sia per ritenere la recidiva.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente reiterativi delle questioni proposte con il gravame e risolte dalla Corte di appello, che:

a) ha confermato la qualificazione del fatto descritto al capo A) quale rapina impropria, visto che l'imputato -sorpreso a rubare all'interno dell'abitazione- spingeva e faceva cadere a terra le vittime del reato, così usando violenza al fine di guadagnare la fuga e -con essa- l'impunità, per come pacificamente emerso dal dibattimento;

b) ha confermato il trattamento sanzionatorio rilevando come la confessione resa fosse meramente strumentale e irrilevante, a fronte della presenza di una serie di prove incontrovertibili. Va dunque ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione".AS2,--,,-,_, •—_, (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 -dep. 24/06/2019, ROVINELLI GIULIO, Rv. 27697001).

Peraltro, a fronte di una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che fa venire in rilievo la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Va rilevato che alla fine del secondo motivo di impugnazione il ricorrente introduce delle questioni riguardanti le circostanze attenuanti generiche e la recidiva che, tuttavia, non era stata sottoposta all'attenzione dei Magistrati dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. Da ciò discende che le questioni non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione con un inammissibile carattere di novità, ove si consideri che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa)», (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

E' stato, infatti, chiarito che «il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art.581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale», (così Rv. 270316, in motivazione).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis