Sentenza — n. 35520/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACancho Astoquilca Jimmy Eduardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 29/4/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza il 15/9/2016 in relazione alla ricettazione di telefono cellulare marca I PHONE che aveva acquistato da un collega di lavoro, appropriatosene dopo averlo rinvenuto su una pista da sci.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 647 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 2 cod. pen, art. 131 bis cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 35520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, per essersi superato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, riconoscendo la responsabilità del ricorrente benché questi abbia acquistato il cellulare da un collega di lavoro, vi abbia apposto una propria SIM regolarmente acquistata ed ha fornito una giustificazione credibile e confermata dall'istruzione dibattimentale. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità nonostante l'abrogazione dell'art. 647 cod. pen. e per mancata valutazione dell'inoffensività ex art. 131 bis cod. pen. e dell'insussistenza del dolo. 2.5.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCHO ASTOQUILCA JIMMY EDUARDO nato il 19/01/1983 avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo ;_e .LQ «eyc, udito ilslifel-g-o-r-e Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 cc. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cancho Astoquilca Jimmy Eduardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 29/4/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza il 15/9/2016 in relazione alla ricettazione di telefono cellulare marca I PHONE che aveva acquistato da un collega di lavoro, appropriatosene dopo averlo rinvenuto su una pista da sci.
2. A sostegno del ricorso, il Cancho Astoquilca ha articolato sei motivi di impugnazione: 2.1. Vizio di motivazione anche per travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente sulla base di una corrispondenza con il venditore del cellulare rinvenuta sul telefono, laddove si è ritenuto che anche il Cancho fosse a conoscenza del rinvenimento del telefono sulla pista da sci, da parte del collega Confalonieri, dal quale lo ha acquistato. 2.2. vizio di motivazione con riferimento al prezzo di acquisto, ritenuto inferiore a quello di mercato e, come tale, idoneo a dimostrare a consapevolezza dell'illecita provenienza del bene. 2.3.
Violazione di legge, per essersi superato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, riconoscendo la responsabilità del ricorrente benché questi abbia acquistato il cellulare da un collega di lavoro, vi abbia apposto una propria SIM regolarmente acquistata ed ha fornito una giustificazione credibile e confermata dall'istruzione dibattimentale. 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità nonostante l'abrogazione dell'art. 647 cod. pen. e per mancata valutazione dell'inoffensività ex art. 131 bis cod. pen. e dell'insussistenza del dolo. 2.5.
Violazione di legge per l'omessa considerazione degli elementi che avrebbero dovuto configurare, al più, la contravvenzione dell'incauto acquisto. 2.6. Infine, il ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato per essere intervenuta la prescrizione alla data dell'Il giugno 2019.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. I primi tre motivi di ricorso, in particolare, sono inammissibili perché censurano la valutazione effettuata dal giudice di merito, in modo privo di illogicità evidenti, in ordine all'efficacia probatoria delle risultanze processuali, così prospettando prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944), né tale diversa valutazione può fondarsi su una generica prospettazione di un travisamento della prova. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, peraltro, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.
Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438), circostanza che nel caso di specie non ricorre in alcun modo. Anche la valutazione dell'efficacia probatoria del prezzo di acquisto del bene, decisamente inferiore quello di mercato, da un collega che era noto in ufficio non fosse proprietario del cellulare, e della modesta rilevanza della successiva apposizione di una SIM da parte del Cancho, peraltro necessaria all'uso del bene, attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata e sono da ritenersi, pertanto, anch'essi inammissibili, così come anche la doglianza - di cui al successivo motivo di ricorso - in ordine al riconoscimento del dolo, essendosi sul punto la Corte territoriale conformata alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515) secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza: da qui la manifesta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso. 3.2.
Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la successiva depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, Sentenza n. 18710 del 15/12/2016, Rv. 270220). 3.3.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen., non invocata con i motivi di appello, anche a voler riconoscere la tempestività della richiesta, in virtù della sentenza n. 156 del 2020 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, laddove non era prevista 1"applicazione ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale, deve, comunque, rilevarsi che dalle pronunce di merito emergono elementi di fatti indicativi del difetto dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, in quanto sono stati evidenziati e valorizzati i predenti penali del ricorrente, ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.3.4.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si è invocata la prescrizione del reato alla data dell'11/6/2019: premesso che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei" in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Rv. 267480), nel caso di specie verificatosi in data 8/12/2011, deve rilevarsi che il termine di prescrizione di otto anni, corrispondente al massimo edittale ex art. 157 cod. pen., va aumentato di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., per effetto dei diversi atti ìnterruttivi, sicché il termine massimo non verrà a scadere prima del giorno 8/12/2021.
4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2021 Il Cons