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Sentenza — n. 35519/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35519/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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AVINO Alfonso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che il 17/10/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal tribunale di Nocera Inferiore 18/4/2018 in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dell'INPS per aver simulato una falsa assunzione nel 2011 con la ditta "la voce del Mare", in realtà inesistente, per acquisire l'indennità di disoccupazione nell'importo di euro 5.010,32, come accertato dagli ispettori dell'INPS, che avevano verificato che la ditta doveva ritenersi, appunto, inesistente, perché priva di alcuna sede effettiva e per la mancanza di qualsiasi riferimento previdenziale o fiscale della stessa in qualsiasi registro.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. Va premesso, infatti, che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali truffa d'investimento uso di false generalità disoccupazione mascherata attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge per essere stata negata la scriminante di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che non ricorrono elementi per pronunciare un'assoluzione del ricorrente con una delle formule di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVINO ALFONSO nato a PAGANI il 02/03/1971 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Cii:132c il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO •ey- ha concluso chiedendo - --ct..41 LA' -à pu2it i </lri -1Z \/-'2^-r -Oz-:•ìn udito il~re Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. AVINO Alfonso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che il 17/10/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal tribunale di Nocera Inferiore 18/4/2018 in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dell'INPS per aver simulato una falsa assunzione nel 2011 con la ditta "la voce del Mare", in realtà inesistente, per acquisire l'indennità di disoccupazione nell'importo di euro 5.010,32, come accertato dagli ispettori dell'INPS, che avevano verificato che la ditta doveva ritenersi, appunto, inesistente, perché priva di alcuna sede effettiva e per la mancanza di qualsiasi riferimento previdenziale o fiscale della stessa in qualsiasi registro.

2. A sostegno del ricorso, l'AVINO ha articolato sei motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente sulla base di quello che il ricorrente indica come un mero ragionamento induttivo, pur nel difetto di indizi gravi, precisi e concordanti, disattendendo anche la quantificazione dell'indebita percezione in euro 2.763,50, indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado. 2.2. Violazione di legge per essere stata negata la scriminante di cui all'art. 131 bis cod. pen. sulla base della mera tipologia del reato - non escluso ex lege dal beneficio - per essere stato questo commesso ledendo gli "interessi dello Stato", mentre proprio l'esiguità del danno arrecato avrebbe dovuto indurre a riconoscere la causa di non punibilità. 2.3. Violazione di legge per non essere stata riconosciuta la prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Il terzo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. Va premesso, infatti, che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819). Nel caso di specie, il reato contestato risulta commesso, secondo il capo di imputazione, il 15/2/2011 ed il 30/3/2012 e, pertanto, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto degli atti interruttivi, è decorso il 30/9/2019, prima ancora della pronuncia della sentenza impugnata. Considerato, pertanto, che non ricorrono elementi per pronunciare un'assoluzione del ricorrente con una delle formule di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ostandovi gli accertamenti degli ispettori dell'INPS in ordine all'inesistenza di una sede effettiva della ditta "La voce del mare" nel luogo indicato come sede legale e alla mancanza di qualsiasi riferimento previdenziale o fiscale della stessa in qualsiasi registro, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi dichiarare la prescrizione del reato,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27 aprile 2021 Il Presid nte Il Consigliere estensore eriali