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Sentenza — n. 35518/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35518/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Benaomari Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 18/6/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal tribunale cittadino in relazione alla ricettazione di un passeggino nuovo, con le istruzioni ancora nella borsa, che era stato visto spingere di notte, mentre era in possesso anche di una tronchesina riposta nel suo marsupio. Il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestatogli in relazione al possesso di tale arnese, invece, è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 648 comma 2 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano a vicenda, hanno evidenziato che il ricorrente ha fornito tre versioni diverse - tutte non verificabili - in ordine alle modalità con cui sarebbe venuto in possesso di un passeggino nuovo, ancora avvolto nel cellophane, del quale era stato rinvenuto in possesso in ora notturna.

Parole chiave

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contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali traffico di stupefacenti in banda confisca dei proventi di reato traente frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 648 comma 2 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., invece, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello 3.3.
art. 616 cod. proc. pen
Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENAOMARI MOHAMED nato il 18/08/1973 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO Oter ha concluso chiedendo )40 hufirty il difensore 11Q. it 4- V-, Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Benaomari Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 18/6/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal tribunale cittadino in relazione alla ricettazione di un passeggino nuovo, con le istruzioni ancora nella borsa, che era stato visto spingere di notte, mentre era in possesso anche di una tronchesina riposta nel suo marsupio. Il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestatogli in relazione al possesso di tale arnese, invece, è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.

2. A sostegno del ricorso, il Benaomari ha articolato tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il difetto di valida spiegazione in ordine al possesso del bene, essendosi così invertito l'onere della prova gravante sul P.M 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. anche alla luce dei precedenti del ricorrente, quando il valore oggettivo del bene avrebbe dovuto di per sé giustificare l'attenuante in parola o, almeno, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base della "persistente negazione di una palese responsabilità, unitamente ai precedenti penali".

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano a vicenda, hanno evidenziato che il ricorrente ha fornito tre versioni diverse - tutte non verificabili - in ordine alle modalità con cui sarebbe venuto in possesso di un passeggino nuovo, ancora avvolto nel cellophane, del quale era stato rinvenuto in possesso in ora notturna.

Nei difetto di qualsiasi ragionevole spiegazione sul possesso del bene, la Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Contrariamente alla prospettazione del ricorrente e come, invece, riconosciuto da questa Corte di cassazione anche a sezioni unite, in tal modo non si procede ad alcuna inversione dell'onere della prova, non richiedendosi all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un mero onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per ì poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). 3.2.

Anche il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., risulta immune da vizi logici o giuridici, giacché notoriamente tale attenuante deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" ricettata, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva di questo (Sez. 2, Sentenza n. 2667 del 09/04/1997, Rv. 207833), sicché deve ritenersi congrua la valutazione della Corte che ha ritenuto di non riconoscere l'attenuante in parola in considerazione del valore e delle caratteristiche del bene oggetto di ricettazione, ancora nuovo e coperto di protezione, e dei precedenti penali del ricorrente.

La doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante dì cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., invece, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello 3.3. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, in primo luogo perché non risulta addotto alcuna circostanza favorevole idonea alla concessione del beneficio, che deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460): nel caso di specie, peraltro, a Corte ha rilevato che il comportamento processuale del ricorrente ed i suoi precedenti penali erano anch'essi elementi negativi ai fini del beneficio invocato, con argomentazione che non è fondata, pertanto, unicamente sul comportamento processuale ed è esente da manifesta illogicità, sicché è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 27 aprile 2021 Il Cons