Sentenza — n. 35517/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/4/2018 il Tribunale di Ragusa riconosceva la penale responsabilità di Santamaria Domenico e Catania Nunzio in ordine ai delitti di cui all'art. 497 bis comma 2 cod. pen. per la formazione di un documento di identificazione falso, ed agli artt. 497 cod. pen. e 640 cod. pen., per aver indotto in errore un notaio sulla persona che presentava il predetto documento, che sottoscriveva una procura a vendere immobili di proprietà di Farruggio Giuseppe e, poi, gli acquirenti di tali immobili, stipulando separati contratti di compravendita e conseguendo così il profitto di euro 312.994 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis comma 2 cod. pen, artt. 497 cod. pen, art. 497 cod. pen, art. 497 bis comma 1 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35517/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Rv. 262912). Nonostante ciò, si tratta di argomentazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo, sicché deve ritenersi aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANTAMARIA DOMENICO nato a LICATA il 21/10/1973 CATANIA NUNZIO nato a LICATA il 18/05/1953 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita l relazione svolta dal Con igliere LUCIANO IMPERIALI; ljztrit Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO , .„ che ha concluso chiedendo4--5:e-Q-,--;'-c-rí,›f , - i n-,z4L-T-__ --x--,p -r--<:A 'L-( ,.(/...‹ . c3_,-,,,L a_ ci-.,,-. 6,i ilcotet: ,,---, tig L-9_i}'. :A i„...„....2,.)--, .,..,...Q.„vs..., ).(---1-'9 .."---,4 .&.__ i ) \ 4.---tt, 14....,_<p_i_A: ,ji__, , _9 , i ' kplito_1111ifens5a,,) i4.4,0 tè-I, /2-L-e i C5C4, .2 Ricorso trattato con contraddittorio s`critto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/4/2018 il Tribunale di Ragusa riconosceva la penale responsabilità di Santamaria Domenico e Catania Nunzio in ordine ai delitti di cui all'art. 497 bis comma 2 cod. pen. per la formazione di un documento di identificazione falso, ed agli artt. 497 cod. pen. e 640 cod. pen., per aver indotto in errore un notaio sulla persona che presentava il predetto documento, che sottoscriveva una procura a vendere immobili di proprietà di Farruggio Giuseppe e, poi, gli acquirenti di tali immobili, stipulando separati contratti di compravendita e conseguendo così il profitto di euro 312.994 2.
Decidendo sugli appelli proposti dai ricorrenti, la Corte di appello di Catania, con sentenza del 4/6/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha annullato la condanna per il delitto di cui all'art. 497 cod. pen., in relazione al quale ha rimesso gli atti al Tribunale, ravvisando un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, e, riqualificato il primo capo di imputazione ai sensi dell'art. 497 bis comma 1 cod. pen. ed unificato questo con il delitto di truffa per la continuazione, ha rideterminato le pene nella misura ritenuta di giustizia.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3.1. Il Catania ha dedotto: 3.1.1. Violazione di legge per non essere stato accordato il rinvio di un'udienza per impedimento del difensore nonostante richiesta a mezzo PEC richiamata anche dall'imputato. 3.1.2. Vizio di motivazione in ordine alle deduzioni difensive di cui al ricorso in appello, fino al travisamento del fatto in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. 3.2. Il Santamaria ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, a violazione di legge per non essersi dichiarata la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza, non essendo stata contestata né ritenuta alcuna recidiva.
4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
5. Con memoria depositata il 19/4/2021 la difesa del Catania ha insistito nei motivi di ricorso proposti, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 6.1.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Catania, con il quale vengono reiterate le doglianze in ordine al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 5/12/2017 per concomitante impegno del difensore, in particolare, è inammissibile non solo per la sua manifesta infondatezza, ma soprattutto perché aspecifico, in quanto non si confronta con il rilievo della Corte territoriale secondo cui l'istanza proposta, inviata a mezzo PEC e non presente agli atti del procedimento al momento dell'udienza, comunque non poteva trovare accoglimento perché con essa il difensore non aveva nemmeno rappresentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, presente, invece, in udienze precedenti.
Con tale argomentazione la sentenza impugnata si è uniformata all'insegnamento di questa Corte di legittimità, a sezioni unite, secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Rv. 262912). Nonostante ciò, si tratta di argomentazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo, sicché deve ritenersi aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 6.1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, invece, dolendosi di un asserito omesso esame delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Il ricorrente tende, così, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine al ruolo di correo del Santamaria, attribuito al Catania sulla base della valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa Farrugio Giuseppe, che ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla procura speciale conferita al Santamaria, che ha negato di conoscere, ed altresì di quelle del notaio Ottaviano, che ha riferito che l'appuntamento per il compimento dell'atto in questione era stato previamente concordato prorpio con il Catania, il quale, peraltro, ha ammesso la sua presenza nello studio del notaio.
Inoltre, il ricorso proposto nell'interesse del Catania prospetta un'omessa valutazione delle argomentazioni difensive in ordine alla mancata suddivisione del prezzo delle vendite tra i ricorrenti, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, laddove questa da un lato ha ricordato che il teste Leone Giuseppe, in servizio presso la Guardia di Finanza di Ragusa, ha riferito che, sebbene il prezzo delle varie vendite venisse inizialmente accreditato sui conti correnti del Santamaria, è stato comunque accertato che, poi, anche il Catania "ha incassato alcuni assegni circolari", così come, poi, anche i testi Pira Antonio, Salviccia Antonio e Pira Mario (marito dell'acquirente Puzzo Gabriella) hanno tutti riferito che le iniziative delle vendite che, rispettivamente, li riguardavano, erano sempre partite dal Catania, il quale, presente alle vendite nei primi due casi, ebbe a ricevere direttamente da Pira Antonio parte della caparra, e dal Salviccio, invece, il corrispettivo dell'opera prestata.
Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la Corte territoriale ha attribuito al Catania non già un ruolo di mero intermediario, bensì quello di correo, per la sua attiva e consapevole partecipazione agli artifici e raggiri oggetto del procedimento, posti in essere ai danni dal ricorrente "con professionalità nel'agire". 6.2. E' manifestamente infondato anche il ricorso proposto nell'interesse del Santamaria - alle cui conclusioni ha aderito anche la difesa del Catania con le conclusioni scritte del 19/4/2021 - atteso che la prospettazione secondo cui i reati contestati si sarebbero prescritti prima della pronuncia della sentenza di appello si fonda sull'assunto, manifestamente infondato, secondo cui al ricorrente non sarebbe stata contestata alcuna recidiva, né questa sarebbe stata considerata nella determinazione della pena: al Santamaria, invece, risulta contestata nel capo di imputazione la recidiva reiterata infraquinquennale, poi riconosciuta a pag. 11 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale a pag. 14 della sentenza impugnata e, infine, da questa riconosciuta con un aumento di pena di sei mesi alla pag.
15. Trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale, tale recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen (Sez. 2 , n. 57755 del 12/10/2018 Rv. 274721) così come incidono gli eventi sospensivi della prescrizione riconosciuti nello stesso ricorso, sicché al momento della pronuncia della sentenza impugnata la stessa non poteva ritenersi maturata.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 27 apri