Sentenza — n. 35448/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAGONA ANGELO nato a CASTROVILLARI il 10/12/1992 avverso l'ordinanza del 05/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/seotite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA c2 LL, yz, --é I c'ki a../Yr) rryi "1" /1.4 < rt~if-e-Frsore Ricorso trattai-o—con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 c.p; Sentenza — n. 35448/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La vicenda riguarda un tentativo di rapina presso l'ufficio postale di Belmonte Calabro. Il tribunale del riesame ha dato atto di come la vicenda fosse monitorata, attraverso intercettazioni ambientali, i cui dati attestano la programmazione dettagliata delle attività delittuosa e la data di compimento fissata per il giorno 2 Marzo 2018. L'ascolto delle conversazioni intercettate il giorno precedente ha rivelato infatti una meticolosa pianificazione della successiva attività illecita e ha confermato che gli stessi stavano svolgendo un sopralluogo in previsione della successiva rapina presso l'ufficio postale.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAGONA ANGELO nato a CASTROVILLARI il 10/12/1992 avverso l'ordinanza del 05/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/seotite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA c2 LL, yz, --é I c'ki a../Yr) rryi "1" /1.4 < rt~if-e-Frsore Ricorso trattai-o—con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Aragona Angelo indagato per il reato di rapina avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato l'obbligo di dimora disposto nei suoi confronti dal gip del tribunale di Paola. Deduce il ricorrente, sostanzialmente con un unico motivo, mancanza di autonoma motivazione. Sostiene che il gip si era limitato a recepire acriticamente gli elementi di valutazione contenuti nella richiesta del pubblico ministero senza dare conto dell'iter argomentativo che lo aveva portato a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze tutelari.
Con riguardo alle esigenze cautelari, in particolare sostiene che il tribunale non ha valutato gli elementi a favore sottolineando che al momento dell'applicazione della misura erano trascorsi dai fatti 33 mesi il 15 giorni. Il ricorso è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. Non può non evidenziarsi la contraddittorietà del motivo con cui il ricorrente dopo essersi sostanzialmente lamentato della mancata rilevazione della nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per difetto di autonoma valutazione sia della gravità indiziaria che del tema delle esigenze cautelari -questione neppure sollevata in sede di riesame dove ha contestato la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura — contesta la valutazione della gravità indiziaria così come ritenuta dal tribunale dei riesame, che si è richiamato all'ordinanza applicativa con riguardo agli elementi fattuali, sottolineando che gli accertati atti preparatori non realizzavano un tentativo punibile.
La vicenda riguarda un tentativo di rapina presso l'ufficio postale di Belmonte Calabro. Il tribunale del riesame ha dato atto di come la vicenda fosse monitorata, attraverso intercettazioni ambientali, i cui dati attestano la programmazione dettagliata delle attività delittuosa e la data di compimento fissata per il giorno 2 Marzo 2018. L'ascolto delle conversazioni intercettate il giorno precedente ha rivelato infatti una meticolosa pianificazione della successiva attività illecita e ha confermato che gli stessi stavano svolgendo un sopralluogo in previsione della successiva rapina presso l'ufficio postale.
La conferma che il giorno 2 maggio 2018 forse quello fissato per la rapina è dimostrato dalle risultanze istruttorie ottenute proprio in tale data. L'indagato con i suoi correi veniva controllato dalla polizia giudiziaria a bordo di un'autovettura nei pressi dell'ufficio postale di Belmonte Calabro oggetto delle attenzioni del giorno precedente. Il tribunale dà pertanto atto che non vi erano dubbi che gli stessi si trovassero sul posto per compiere un sopralluogo finale prima di entrare in azione stando al contenuto univoco dei dati intercettati il giorno prima e che non hanno dato corso alla rapina a causa del controllo della polizia giudiziaria.Ciò premesso deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 56 c.p. risponde di delitto tentato chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Come emerge dal tenore letterale della disposizione richiamata la definizione codicistica del delitto tentato fa leva sul duplice requisito della idoneità e dell'univocità degli atti. Il legislatore del 1930, proprio per eliminare le discussioni e le incertezze applicative del codice precedente e anche per estendere l'area della punibilità dei fatti diretti a offendere un interesse protetto, ha abbandonato la distinzione tra tentativo e delitto mancato, tra atti preparatori e inizio dell'esecuzione, e ha focalizzato la rilevanza penale da un lato sull'idoneità degli atti, operando così un allargamento oggettivo rispetto al precedente requisito dell'idoneità del mezzo, e dall'altro sulla direzione causale univoca della condotta verso l'aggressione dell'interesse, rinunciando così a richiedere la sussistenza di una conformità parziale al modello criminoso che sembrava discendere dal precedente requisito "dell'inizio di esecuzione" proprio del codice Zanardelli.
Il requisito dell'idoneità ha natura oggettiva. L'idoneità va riferita alla commissione del delitto in questione. In altri termini l'idoneità dell'atto deve essere intesa come capacità potenziale, attitudine, congruità dell'atto rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira. Il parametro di accertamento dell'idoneità consiste in un giudizio ex ante e in concreto (c.d. prognosi postuma), cioè ci si deve collocare idealmente nella stessa posizione dell'agente all'inizio dell'attività criminosa, accertando se gli atti erano in grado, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di sfociare nella commissione del reato.
Quanto al grado di idoneità necessario ai fini della configurazione del tentativo deve evidenziarsi che ì se il fondamento della punibilità del tentativo va ravvisato nell'esigenza di impedire la messa in pericolo del bene giuridico, il grado di sufficienza dell'idoneità degli atti deve coincidere con la probabilità di verificazione dell'evento lesivo. In altre parole, per poter plausibilmente sostenere che gli atti di tentativo realizzati pongono in pericolo il bene protetto è necessario accertarne l'attitudine a conseguire l'obiettivo. L'art. 56 richiede anche il requisito dell'univocità o non equivocità degli atti, per impedire un'eccessiva dilatazione dell'istituto del tentativo che si avrebbe qualora si punissero atti privi dell'attitudine ad esprimere una chiara direzione criminosa.
L'univocità deve essere considerata come caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono possedere in se stessi, guardati nel contesto in cui sono inseriti,l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. L'esigenza di configurare l'univocità come caratteristica dell'azione non esclude però che la prova del fine delittuoso possa essere desunta in qualsiasi modo, facendo riferimento ai canoni probatori in materia di elemento soggettivo. Una volta conseguita anche aliunde la prova del dolo si deve però accertare se gli atti, considerati nella loro oggettività, riflettano in maniera sufficientemente congrua la direzione verso il fine criminoso.
Deve aggiungersi che la direzione finalistica dell'atto deve essere certa tanto sul piano materiale che su quello psicologico. Non può infatti dirsi univoco un comportamento che l'agente ponga in essere senza tendere a realizzarlo, ma soltanto accettando il rischio della sua verificazione. Può quindi affermarsi che, abbandonata ormai la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, per l'esistenza d'un tentativo punibile si richiede l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dal soggetto agente. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che l'ordinanza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ravvisato nel comportamento tenuto dal ricorrente gli estremi propri del concorso in tentativo di rapina.
Nel provvedimento impugnato viene dato conto della sussistenza dell'ipotesi di tentata rapina, in quanto gli atti posti in essere dagli indagati facevano fondatamente ritenere che i prevenuti non solo avevano definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, ma avevano anche iniziato ad attuarlo ì e che l'azione aveva significative probabilità di conseguire l'obiettivo programmato che non si era realizzato per un evento indipendente dalla volontà degli indagati (il tempestivo intervento delle forze dell'Ordine che li monitoravano da giorni).
Così come viene dato conto della sussistenza delle esigenze cautelari anche a fronte del tempo trascorso perché le captazioni lasciavano presumere che l'indagato potesse essere aduso ad attività ad attività del genere di quella accertata. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni con le quali si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni del Tribunale del Riesame, presentandosi quindi anche aspecifiche. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24.6.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Matilde CA