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Sentenza — n. 35447/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35447/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35447/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. in data 16 novembre 2020, con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO IACONO Pietro, in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 640 bis e 512 bis cod. pen, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., oltre a reati di falso.

Regesto Legislator

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art. 640 bis cod. pen, art. 512 bis cod. pen, art. 316 bis cod.pen; Sentenza — n. 35447/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Egualmente erronea l'esclusione dell'ipotesi di reato della truffa aggravata, poiché il profilo di danno era conseguente alla carenza dei requisiti soggettivi, in capo alla cooperativa, per vedersi riconosciuto l'accreditamento per il servizio svolto. 3.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in riferimento all'art. 512 bis cod. pen.; era errato il presupposto invocato dal Tribunale del riesame, poiché per eludere anche misure diverse dal sequestro e dalla confisca, quali quelle dirette al controllo dell'amministrazione d'impresa, non era necessario dare prova della provenienza delle risorse impiegate nello svolgimento dell'attività. 3.3.

Parole chiave

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cooperativa di previdenza cooperativismo società cooperativa per gli acquisti cooperazione stretta colpa d'organizzazione cooperazione tra imprese

Disposizioni normative citate

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art. 640 bis cod. pen
316 bis cod.pen., sovrapponibili ai "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" richiamati all'art. 640 bis cod. pen.
art. 512 bis cod. pen
Con il sesto motivo si deduce violazione di legge dell'art. 512 bis cod. pen., in relazione all'art.
art. 316 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: LO IACONO PIETRO nato a BAGHERIA il 17/10/1948 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito l'Avv. Salvatore Priola, nell'interesse dell'indagato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. in data 16 novembre 2020, con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO IACONO Pietro, in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 640 bis e 512 bis cod. pen, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., oltre a reati di falso.

2. Il Tribunale, condividendo il giudizio espresso dal G.i.p., aveva rilevato che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che nella tesi di accusa sarebbe stato il reale dominus di una società cooperativa (gestita dal figlio e dal nipote del Lo Iacono), società che svolgeva attività di trasporto di pazienti emodializzati, fornendo prestazioni che venivano rimborsate dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo; rilevava in particolare l'insussistenza dei presupposti per ritenere che i beni facenti parte del patrimonio della società cooperativa fossero stati acquistati con risorse finanziarie riferibili all'indagato, con la specifica finalità di elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione; considerava insufficienti le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia con riguardo alla gestione della società cooperativa da parte dell'indagato, essendo peraltro rimaste prive di riscontri (considerati gli esiti delle attività di accertamento sulle modalità di acquisto dei beni da parte della cooperativa con mezzi e risorse proprie); escludeva la possibilità di qualificare la percezione dei rimborsi per le attività di trasporti sia nella figura del delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (non potendo essere considerate le prestazioni riconosciute alla cooperativa come erogazioni pubbliche), sia in quella della truffa aggravata a danno di ente pubblico (difettando il requisito del danno cagionato alla pubblica amministrazione); quanto ai delitti di falso contestati, escludeva che le dichiarazioni oggetto di addebito cautelare contenessero false attestazioni sui presupposti per riconoscere alla cooperativa il titolo per svolgere le attività parasanitarie; in ogni caso, esclusa la sussistenza della contestata aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., per difetto di elementi in grado di dimostrare la finalizzazione della condotta nell'agevolare non eventualmente il singolo (appunto l'indagato) ma un'organizzazione criminale, i reati ipotizzati erano prescritti; in ragione dell'assenza di elementi per ipotizzare le condotte di reato descritte, anche l'addebito relativo all'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere quei reati non era assistito dal necessario quadro indiziario.

3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, perché carente, in relazione al profilo della riconducibilità della società cooperativa all'indagato, considerate le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 640 bis cod. pen.; il Tribunale aveva erroneamente affermato che le somme erogate dall'azienda sanitaria alla cooperativa non fossero inquadrabili nella categoria delle "erogazioni pubbliche", mancando nella fattispecie considerata alcun rapporto sinallagmatico tra il servizio reso e le somme di denaro corrisposte, trattandosi di meri rimborsi per attività che la cooperativa svolgeva senza alcun vincolo con l'amministrazione.

Egualmente erronea l'esclusione dell'ipotesi di reato della truffa aggravata, poiché il profilo di danno era conseguente alla carenza dei requisiti soggettivi, in capo alla cooperativa, per vedersi riconosciuto l'accreditamento per il servizio svolto. 3.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in riferimento all'art. 512 bis cod. pen.; era errato il presupposto invocato dal Tribunale del riesame, poiché per eludere anche misure diverse dal sequestro e dalla confisca, quali quelle dirette al controllo dell'amministrazione d'impresa, non era necessario dare prova della provenienza delle risorse impiegate nello svolgimento dell'attività. 3.3.

Con il quarto motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi quanto al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.; dalle indagini era emerso che i beneficiari dell'attività della cooperativa erano gli indagati, era esclusa la presenza di altri soggetti che controllavano l'attività della società, le risorse della cooperativa costituivano verosimilmente il reimpiego di provviste utilizzate per avviare altra attività economica svolta dagli indagati; su tali aspetti il Tribunale non aveva fornito alcuna risposta. 3.4.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art.512 bis cod. pen., con riguardo all'aspetto dell'elemento soggettivo del reato; la finalità di eludere le disposizioni che imponevano i requisiti per svolgere l'attività parasanitaria, perseguita dagli indagati secondo la prospettiva del Tribunale, non escludeva il concorrente dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. 3.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge dell'art. 512 bis cod. pen., in relazione all'art. 26 d. Igs. 159/2011, quanto all'affermazione secondo la quale la presunzione di disponibilità dei beni in capo ai familiari del soggetto proposto renderebbe inutile l'intestazione fittizia di beni a congiunti per eludere l'applicazione delle misure di prevenzione.

4. La difesa dell'indagato ha depositato in data 9 giugno 2021 memoria difensiva con cui ha illustrato le ragioni a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso; con successiva memoria depositata il 16 giugno 2021 ha dato conto dell'avvenuto deposito della sentenza della Corte di Cassazione del 12 maggio 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palermo, proposto nell'ambito del medesimo procedimento in relazione ai provvedimenti di natura cautelare reale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che carente di specificità; nel prospettare il difetto motivazionale del provvedimento del Tribunale del riesame e nel dedurre l'esistenza di dichiarazioni reciprocamente riscontrate di collaboratori di giustizia, il P.M. non indica né allega il contenuto delle dichiarazioni che sosterrebbero la tesi d'accusa, a fronte della compiuta motivazione del Tribunale del riesame (pag. 9 ss.) che ha evidenziato la genericità (e la parziale erroneità) delle dichiarazioni circa i pretesi collegamenti tra l'indagato e la società cooperativa, oltre che l'assenza di riscontri probatori all'ipotizzato controllo della società da parte dell'indagato (ritenuta la non decisività della circostanza relativa alla gestione della cooperativa da parte del figlio e del nipote dell'indagato; l'assenza di risultati emersi dalle attività di intercettazione e osservazione; l'estraneità dell'amministratore della cooperativa dalle condotte criminose contestate; l'acquisto dei beni della società cooperativa con risorse proprie). 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo delle censure formulate con l'istanza di riesame, che il Tribunale ha superato operando una qualificazione giuridica dei fatti accertati aderente ai dati acquisiti attraverso le indagini svolte e in sintonia con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come già indicato nella sentenza di questa Corte del 12 maggio 2021 n. 22996 (ove si è osservato, rispetto all'omologo e sovrapponibile motivo di ricorso proposto in relazione alla misura cautelare reale richiesta sulla scorta dello stesso materiale indiziario, che «la giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nell'individuazione dei connotati che caratterizzano i concetti di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" di cui all'art. 316 bis cod.pen., sovrapponibili ai "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" richiamati all'art. 640 bis cod. pen.

Ha puntualizzato a tal fine che presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio e, sotto la terza denominazione, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata, rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato e, quindi, di condizioni di favore nella prestazione (Cass. sez. 2, sent. n. 22192 del 09/05/2019 - dep. 21/05/2019 - Rv. 277015)», considerando altresì che nel caso di specie « si tratta (...) di "rimborsi spesa" relativi ad un servizio espletato ossia di esborsi che trovano la loro giustificazione in una prestazione eseguita;ancor meno rispetto al corrispettivo - che contiene in sé l'utile del prestatore d'opera - l'erogazione pubblica copriva i costi di gestione dell'attività parasanitaria.

In detto quadro non consta né è stata segnalata alcuna previsione relativa a uno specifico vincolo pubblicistico nella destinazione delle somme né tantomeno obblighi di restituzione, peraltro scarsamente compatibili con pagamenti di carattere postumo rispetto alla prestazione resa in conformità con la convenzione». In ogni caso, non è neppure ipotizzabile la diversa figura del delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. - come auspica il P.m. ricorrente mediante l'individuazione di condotte fraudolente che riguarderebbero la simulazione "dell'essenza stessa" della società cooperativa, non dotata dei requisiti per conseguire l'accreditamento regionale, in forza del quale aveva svolto l'attività e percepito i rimborsi; si tratta, ancora una volta, di elemento di fatto indimostrato, che non risulta supportato da alcun dato allegato dal ricorrente. 1.3.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente prospetta un'interpretazione del tutto sganciata dal tenore testuale dell'art. 512 bis cod. pen. ipotizzando che finalità della fittizia intestazione possa essere anche quella di evitare non solo i provvedimenti di prevenzione aventi natura ablatoria, ma anche quelli che incidono sulla gestione dell'attività d'impresa (mentre è evidente che la funzione della norma in parola è quella di impedire l'occultamento e la dispersione dei profitti illeciti, mediante l'apparente trasferimento di beni e valori, destinati ad essere acquisiti attraverso i provvedimenti di confisca). 1.4.

Il quarto motivo di ricorso è del tutto generico nella formulazione della censura; rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame che, rilevata l'assenza di elementi positivi per affermare la gestione della società e l'impiego di risorse economiche riferibili all'indagato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, ha correttamente richiamato il principio di diritto che impone alla parte pubblica l'onere di provare la riconducibilità al soggetto (interessato a non far apparire la propria titolarità) delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale (da ultimo, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423), ovvero ai successivi impieghi finanziari per sostenere le esigenze dell'attività societaria, il P.m. ricorrente formula delle ipotesi di "verosimile reimpiego" senza allegare i dati indiziari o di prova in grado di supportare l'affermazione (mentre il Tribunale del riesame ha allegato gli eventi dimostrativi dell'impiego di risorse proprie della società per l'acquisto dei beni strumentali e dei mezzi necessari per svolgere i servizi costituenti l'oggetto delle prestazioni erogate).1.5.

Il quinto motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato; anche in relazione al profilo concernente l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., il ricorrente propugna un'interpretazione (secondo la quale "la finalità di elusione dei requisiti antimafia per l'ottenimento delle convenzioni (....) non è incompatibile con il dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniali") che non trova aggancio alcuno nella lettera della norma e, comunque, non supera la carenza di prova evidenziata dal Tribunale del riesame. 1.6.

Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato: l'argomento speso dal Tribunale del riesame viene solo parzialmente riprodotto dal ricorrente (poiché l'ordinanza ha chiarito che la presunzione ex art. 26 d. Igs. 159/2011 non impedisce di ravvisare anche nell'intestazione a favore di congiunti del soggetto destinatario di misure di prevenzione il delitto ex art. 512 bis cod. pen., imponendo esclusivamente una più accentua valutazione dell'elemento soggettivo nella prospettiva della finalizzazione dell'operata intestazione fittizia) e, in ogni caso, non assume carattere decisivo ai fini dell'affermata esclusione della gravità indiziaria in relazione all'ipotizzato reato.