Sentenza — n. 35446/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. in data 16 novembre 2020, con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Marchese Saverio, in relazione ai reati di cui agli artt. 512 bis e 640 bis cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1, e 316 ter cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 bis cod. pen, art. 640 bis cod. pen, art. 316 bis cod.pen; Sentenza — n. 35446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Egualmente erronea l'esclusione dell'ipotesi di reato della truffa aggravata, poiché il profilo di danno era conseguente alla carenza dei requisiti soggettivi, in capo all'associazione, per vedersi riconosciuto l'accreditamento per il servizio svolto. 3.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, in riferimento all'art. 512 bis cod. pen.; era errato il presupposto invocato dal Tribunale del riesame, poiché,per eludere anche misure diverse dal sequestro e dalla confisca, quali quelle dirette al controllo dell'amministrazione d'impresa, non era necessario dare prova della provenienza delle risorse impiegate nello svolgimento dell'attività. 3.2..
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: MARCHESE SAVERIO nato a PALERMO il 18/11/1965 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dal P.m. avverso il provvedimento del G.i.p. in data 16 novembre 2020, con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Marchese Saverio, in relazione ai reati di cui agli artt. 512 bis e 640 bis cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1, e 316 ter cod. pen.
2. Il Tribunale, condividendo il giudizio espresso dal G.i.p., aveva rilevato che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che nella tesi di accusa avrebbe destinato fittiziamente, assieme ad altri soggetti indagati nello stesso procedimento, denaro contante e numerosi veicoli all' AVEL (Associazione di Volontariato Emergency Leader), di cui il Marchese sarebbe stato uno dei gestori occulti; la società svolgeva attività di trasporto di pazienti emodializzati, fornendo prestazioni che venivano rimborsate dall'azienda sanitaria provinciale di Palermo, in modo fraudolento perché priva l'associazione dei requisiti per essere iscritta nell'apposito albo regionale per svolgere tali prestazioni, così procurandosi indebitamente le sovvenzioni erogate dall'amministrazione regionale siciliana. 2.1.
Per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi del proposto ricorso, il Tribunale del riesame riteneva insussistenti i presupposti per ritenere che i beni indicati fossero stati acquistati con risorse esterne a quelle dell'associazione e, in particolare, con risorse finanziarie dell'indagato; era indimostrata la percezione delle somme ottenute attraverso i servizi prestati dall'associazione da parte dell'indagato e la loro destinazione nella medesima associazione; allo stesso modo, non era provato che gli automezzi facenti parte del patrimonio dell'associazione fossero stati acquistati con risorse finanziarie riferibili all'indagato, con la specifica finalità di elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione; era altresì indimostrato il dolo specifico richiesto dalla norma dell'art. 512 bis cod. pen., quanto alla specifica finalità di elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione.
Escludeva il Tribunale la possibilità di qualificare la percezione dei rimborsi per le attività di trasporti come sovvenzioni e erogazioni, rilevanti nella configurazione del delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (non potendo essere considerate le prestazioni riconosciute all'associazione come erogazioni pubbliche).
3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, con riferimento agli artt. 316 ter e 640 bis cod. pen.; il Tribunale aveva erroneamente escluso che le somme erogate dall'azienda sanitaria all'associazione fossero inquadrabili nella categoria delle "erogazioni pubbliche", mancando nella fattispecie considerata alcun rapporto sinallagmatico tra il servizio reso e le somme di denaro corrisposte, trattandosi di meri rimborsi per attività che la cooperativa svolgeva senza alcun vincolo con l'amministrazione.
Egualmente erronea l'esclusione dell'ipotesi di reato della truffa aggravata, poiché il profilo di danno era conseguente alla carenza dei requisiti soggettivi, in capo all'associazione, per vedersi riconosciuto l'accreditamento per il servizio svolto. 3.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, in riferimento all'art. 512 bis cod. pen.; era errato il presupposto invocato dal Tribunale del riesame, poiché,per eludere anche misure diverse dal sequestro e dalla confisca, quali quelle dirette al controllo dell'amministrazione d'impresa, non era necessario dare prova della provenienza delle risorse impiegate nello svolgimento dell'attività. 3.2..
Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, quanto al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.; dalle indagini era emerso che i beneficiari dell'attività dell'associazione erano gli appartenenti alla famiglia dell'indagato, era esclusa la presenza di altri soggetti che controllavano l'attività della società, gli autoveicoli dell'associazione erano stati acquistati verosimilmente con il reimpiego di provviste fornite dagli indagati; su tali aspetti il Tribunale non aveva fornito alcuna risposta. 3.3.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art.512 bis cod. pen., con riguardo all'aspetto dell'elemento soggettivo del reato; la finalità di eludere le disposizioni che imponevano i requisiti per svolgere l'attività parasanitaria, perseguita dagli indagati secondo la prospettiva del Tribunale, non escludeva il concorrente dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale.
4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto reiterativo delle censure formulate con l'istanza di riesame, che il Tribunale del riesame ha superato operando una qualificazione giuridica dei fatti accertati che risulta aderente ai dati acquisiti attraverso le indagini svolte e trova conforto nell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come già indicato nella sentenza di questa Corte del 12 maggio 2021 n. 22996 (ove si è osservato, rispetto all'omologo e sovrapponibile motivo di ricorso proposto in relazione alla misura cautelare reale richiesta per altro coindagato nel medesimo procedimento, che « la giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nell'individuazione dei connotati che caratterizzano i concetti di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" di cui all'art. 316 bis cod.pen., sovrapponibili ai "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" richiamati all'art. 640 bis cod. pen.
Ha puntualizzato a tal fine che presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio e, sotto la terza denominazione, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata, rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato e, quindi, di condizioni di favore nella prestazione (Cass. sez. 2, sent. n. 22192 del 09/05/2019 - dep. 21/05/2019 - Rv. 277015)», considerando altresì che nel caso di specie « si tratta (...) di "rimborsi spesa" relativi ad un servizio espletato ossia di esborsi che trovano la loro giustificazione in una prestazione eseguita; ancor meno rispetto al corrispettivo - che contiene in sé l'utile del prestatore d'opera - l'erogazione pubblica copriva i costi di gestione dell'attività parasanitaria.
In detto quadro non consta né è stata segnalata alcuna previsione relativa a uno specifico vincolo pubblicistico nella destinazione delle somme né tantomeno obblighi di restituzione, peraltro scarsamente compatibili con pagamenti di carattere postumo rispetto alla prestazione resa in conformità con la convenzione». In ogni caso, non è neppure ipotizzabile la diversa figura del delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. - come auspica il P.m. ricorrente - mediante l'individuazione di condotte fraudolente che riguarderebbero la simulazione "dell'essenza stessa" dell'associazione, non dotata dei requisiti per conseguire l'accreditamento regionale, in forza del quale aveva svolto l'attività e percepito i rimborsi; si tratta, ancora una volta, di elemento di fatto indimostrato, che non risulta supportato da alcun dato allegato dal ricorrente. 1.3.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente prospetta un'interpretazione del tutto sganciata dal tenore testuale dell'art. 512 bis cod. pen. ipotizzando che finalità della fittizia intestazione possa essere anche quella di evitare non solo i provvedimenti di prevenzione aventi natura ablatoria, ma anche quelli che incidono sulla gestione dell'attività d'impresa (mentre è evidente che la funzione della norma in parola è quella di impedire l'occultamento e la dispersione dei profitti illeciti, mediante l'apparente trasferimento di beni e valori, destinati ad essere acquisiti attraverso i provvedimenti di confisca). 1.4.
Il quarto motivo di ricorso è del tutto generico nella formulazione della censura; rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame che, rilevata l'assenza di elementi positivi per affermare la gestione dell'associazione e l'impiego di risorse economiche riferibili all'indagato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, ha correttamente richiamato il principio di diritto che impone alla parte pubblica l'onere di provare la riconducibilità al soggetto (interessato a non far apparire la propria titolarità) delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale (da ultimo, Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423), ovvero ai successivi impieghi finanziari per sostenere le esigenze dell'attività societaria, il P.m. ricorrente formula delle ipotesi di "verosimile reimpiego" senza allegare i dati indiziari o di prova in grado di supportare l'affermazione. 1.5.
Il quinto motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato; anche in relazione al profilo concernente l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., il ricorrente propugna un'interpretazione (secondo la quale "la finalità di elusione dei requisiti antimafia per l'ottenimento delle convenzioni (....) non è incompatibile con il dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniali" ) che non trova aggancio alcuno nella lettera della norma e, comunque, non supera la carenza di prova evidenziata dal Tribunale del riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos