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Sentenza — n. 35444/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35444/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Errata qualificazione del reato come tentata rapina. Contestano la contestualità fra la sottrazione e la violenza. Sostengono che, se è vero che nel caso in esame non era trascorso dall'azione violenta posta in essere dal Burtea un lasso di tempo particolarmente lungo rispetto al tentativo di furto, era altrettanto vero che il nesso di contestualità non poteva essere ritenuto in ragione della circostanza che l'imputato aveva ammesso il furto e restituito la merce in maniera spontanea e senza questioni, in tal modo separando l'azione di sottrazione dei bene dalla successiva azione in danno del dipendente del Supermercato.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 116 c.p, art. 110 cod. pen, art. 165 c.p; Sentenza — n. 35444/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, correttamente è stata ritenuto il concorso anomalo delle due donne. I giudici di merito hanno correttamente considerato che il fatto, materialmente realizzato dal complice, costituisce logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, poiché, pur agendo con tutte le cautele possibili, certamente elevata è la probabilità che chi esegua un furto all'interno di un supermercato possa essere sorpreso dai vigilanti addetti ai relativi controlli e, di conseguenza, è prevedibile da parte dei correi che quello di loro che venga sorpreso con la merce possa cercare di sottrarsi al controllo, ponendo in essere forme, anche lievi, di violenza, ma comunque idonee ai fini della integrazione del reato di rapina impropria 2.

Parole chiave

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rapina furto di lieve entità furto per mestiere reato flagrante tentato furto scippo

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
Insussistenza del concorso ex art. 116 cod. pen.
art. 116 c.p
Con riguardo alla doglianza in ordine all'affermata responsabilità per concorso ex art. 116 c.p.
art. 110 cod. pen
art. 165 c.p
aveva impugnato la decisione perché il beneficio era stato concesso senza gli obblighi di cui all'art. 165 c.p., tra i quali rientra l'adempimento delle obbligazioni civili delle restituzioni e del risarcimento del danno.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BURTEA CATALIN ALEXANDRU nato il 04/09/1989 GIUBEGEANU IULIANA STEFANIA nato il 06/05/1991 TODESCU NICOLETA nato il 19/10/1980 avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; zze_ e -7 TT il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo )ivy,-2 i udito-Wettféris.ore7 Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1.BURTEA Catalin, GIUBEGEANU Iuliana Stefania e TODESCU Nícoleta ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte dì Appello di Brescia del 23.9.2017 che, in parziale riforma della decisione del GIP del Tribunale di Trapani, che li aveva condannati per tentata rapina, accogliendo le richieste formulate dal Pubblico Ministero e dalla parte civile Esselunga, revocava la sospensione condizionale della pena concessa alla GIUBEGEANU e riconosceva alla parte civile il risarcimento del danno, confermando il giudizio di responsabilità 2.Deducono i ricorrenti:

1. Errata qualificazione del reato come tentata rapina. Contestano la contestualità fra la sottrazione e la violenza. Sostengono che, se è vero che nel caso in esame non era trascorso dall'azione violenta posta in essere dal Burtea un lasso di tempo particolarmente lungo rispetto al tentativo di furto, era altrettanto vero che il nesso di contestualità non poteva essere ritenuto in ragione della circostanza che l'imputato aveva ammesso il furto e restituito la merce in maniera spontanea e senza questioni, in tal modo separando l'azione di sottrazione dei bene dalla successiva azione in danno del dipendente del Supermercato.

2. Insussistenza del concorso ex art. 116 cod. pen. con riguardo alle due donne, perché la condotta violenta non era prevedibile;

3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dì cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di prevalenza;

4. vizio della motivazione con riguardo alla revoca della sospensione condizionale concessa all'imputata GIUBEGEANU Iuliana Stefania. Rileva che il giudice d'appello ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero che chiedeva che la sospensione condizionale della pena concessa alla donna fosse subordinata all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 165 codice penale o al pagamento della provvisionale perché non risultando un radicamento sul territorio della donna era impossibile subordinare la sospensione condizionale all'espletamento di un'attività non retribuita a favore della collettività.

Ritiene la ricorrente che la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare l'offerta risarcitoria avanzata dagli imputati prima della celebrazione del processo, offerta di euro 500,00 che la parte civile aveva respintotche poi la stessa Corte d'appello ha stabilito in eguale misura, con giudizio equitativo, quale liquidazione dell'intera posta risarcitoria. 2 /u/ 5. vizio della motivazione con riguardo alla concessione del risarcimento del danno. Si sostiene che la sentenza di secondo grado, sotto il profilo motivazionale, non si contrappone a nessuno dei tre motivi posti dal giudice di primo grado per negare un risarcimento del danno a favore di Esselunga, limitandosi a ritenere che il danno causato all'azienda sia consistito nel turbamento del personale, costretto ad interrompere la normale attività lavorativa per impedire la consumazione del reato, personale che non si è costituito parte civile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo e il secondo motivo di ricorso sono destituiti di fondamento giuridico. 1.1. Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. ( N. 3721 del 1991, N. 2410 del 1999 Rv. 214926 - 01, N. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01, N. 40421 del 2012 Rv. 254171 - 01, N. 43764 del 2013 Rv. 257310 — 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha messo in evidenza come l'azione violenta sia stata posta in essere dalla BURTEA subito dopo che il dipendente di Esselunga, avuto contezza che i tre avevano sottratto della merce da! supermercato, aveva chiamato i carabinieri; quindi, è stata realizzata con l'evidente intento di sottrarsi alle conseguenze della condotta furtiva, senza alcuna soluzione di continuità con essa. 1.2. Con riguardo alla doglianza in ordine all'affermata responsabilità per concorso ex art. 116 c.p. deve rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la configurazione del concorso cd. "anomalo" di cui all'art. 116, incontra due limiti negativi:

a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (C., Sez. II, 30.6.2016, n. 31889; C., Sez. Il, 26.11.2015, n. 48330);

b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (C., Sez. VI, 12.2.2008). In altri termini sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 3 cod. pen.) qualora vi siano: la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, la realizzazione di un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 cod. pen..

Nel caso in esame, correttamente è stata ritenuto il concorso anomalo delle due donne. I giudici di merito hanno correttamente considerato che il fatto, materialmente realizzato dal complice, costituisce logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, poiché, pur agendo con tutte le cautele possibili, certamente elevata è la probabilità che chi esegua un furto all'interno di un supermercato possa essere sorpreso dai vigilanti addetti ai relativi controlli e, di conseguenza, è prevedibile da parte dei correi che quello di loro che venga sorpreso con la merce possa cercare di sottrarsi al controllo, ponendo in essere forme, anche lievi, di violenza, ma comunque idonee ai fini della integrazione del reato di rapina impropria 2.

Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che portavano a riconoscere, in via equitativa )un danno risarcibile, individuato nella interruzione dell'attività lavorativa, danno liquidato nell'importo di C 500,00 che è lo stesso offerto dagli imputati, come riconosciuto nella sentenza di primo grado (pag 9) e rifiutato dalla parte civile.

3. I motivi sub 3 e 4 sono fondati. 3.1. Nel giudizio di valenza non è stata è stata valutata l'espressa volontà di risarcire il danno nell'entità riconosciuta dal giudice di secondo grado. Si impone l'annullamento con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. 3.2. Con riguardo alla revoca della sospensione condizionale concessa dal primo giudice alla GIUBEGEANU sul presupposto della marginalità della partecipazione e della manifestata volontà di risarcire il danno con la cospicua offerta di C 500,00, deve rilevarsi che il P.G. aveva impugnato la decisione perché il beneficio era stato concesso senza gli obblighi di cui all'art. 165 c.p., tra i quali rientra l'adempimento delle obbligazioni civili delle restituzioni e del risarcimento del danno.

La Corte d'appello ha ritenuto che, non essendovi nel caso di specie una posta risarcitoria immediatamente esigibile i risultava impossibile subordinare la sospensione al pagamento e quindi revocava la concessa sospensione condizionale. Non considerava però che contestualmente riconosceva alla parte civile il diritto al risarcimento del danno che liquidava equitativamente nella misura di euro 500,00. Considerato che, come chiarito dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 19882 del 24/04/2018, Rv. 273275),e che nel caso di specie la Corte di merito ha proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, sul punto, ad altra sezione della corte di appello di Brescia, che terrà conto dell'evidenziato contrasto motivazionale 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di GIUBEGEANU Iuliana Stefania con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di GIUBEGEANU Iuliana Stefania; rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto