Sentenza — n. 35443/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 ottobre 2020, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma in data 25 ottobre 2017 nei confronti di WU Yinquan, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. in relazione alla ricezione di oltre 4.000 capi di abbigliamento con marchi contraffatti, detenuti dall'imputato per la vendita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WU YINQUAN nato il 24/01/1961 avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 ottobre 2020, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma in data 25 ottobre 2017 nei confronti di WU Yinquan, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. in relazione alla ricezione di oltre 4.000 capi di abbigliamento con marchi contraffatti, detenuti dall'imputato per la vendita.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 648, comma 2, e 474 cod. pen., quanto all'esclusione dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione fondata sull'errato rilievo dell'elevato numero di capi di abbigliamento sequestrati, senza considerare che presso il punto vendita riferibile alla società di cui l'imputato è legale rappresentante era stata rinvenuta una solq maglietta riportante il marchio contraffatto (mentre il più elevato quantitativo di capi era stato sequestrato in un magazzino nella disponibilità esclusiva di altra persona fisica che, dopo essere stato socio della stessa società amministrata dall'imputato, aveva ceduto le proprie quote sociali e l'unico punto vendita, restando detentore del magazzino ove era stato eseguito il sequestro di 4031 magliette); in ogni caso, la motivazione della sentenza non aveva specificato quali elementi dovevano indurre ad escludere il tenue valore economico dei beni sequestrati o a ritenere che fossero derivati danni di particolare rilevanza, impedendo in tal modo di apprezzare le condizioni per la pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen 2.1.
Con il secondo motivo si deduce la carenza della motivazione, con riguardo al punto in cui si assume dalla sentenza impugnata, in modo del tutto congetturale, che il magazzino ove erano state rinvenute le oltre 4.000 magliette recanti il marchio contraffatto fosse nella disponibilità dell'imputato, senza tenere conto degli argomenti utilizzati dall'appellante (relativi alla cessione delle quote sociali e del solo punto vendita, con esclusione del magazzino) che contrastavano quell'affermazione; egualmente carente la motivazione relativa all'individuazione dei dati ostativi al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
3. La difesa ha fatto pervenire in data 21 giugno 2021 istanza con la quale ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall' Unione delle Camere penali per i giorni 24 e 25 giugno 2021.
4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che l'istanza di adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria, inviata dal difensore del ricorrente, non implica la necessità di differire la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il codice di autoregolamentazione (art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, emanato ai sensi dell'art. 2 bis della I. 12 giugno 1990 n. 146, norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) prevede che la dichiarazione di astensione e la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza produce l'effetto di ritenere l'assenza del difensore motivo di legittimo impedimento, a condizione che si faccia riferimento ad udienze "o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza". Non avendo l'Avv. Sena richiesto, nei termini indicati dall'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, la discussione orale per la trattazione del ricorso, si è proceduto come indicato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, sicché nessun rilievo assume la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalla partecipazione alle udienze.
2. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso muovono dallo stesso aspetto in fatto, che viene dedotto dal ricorrente quale circostanza da cui è dipesa l'erronea applicazione della norma dell'art. 648, comma 2, cod. pen., frutto del vizio motivazionale conseguente all'omessa valutazione della rilevanza delle allegazioni dell'appellante. Si tratta di profilo che è del tutto reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza tenere conto che, alla luce della doppia conforme affermazione di responsabilità e del richiamo delle osservazioni formulate dal giudice di primo grado, l'aspetto della disponibilità del magazzino ove furono sequestrate le oltre 4.000 magliette era stato puntualmente considerato e risolto (pag. 3 della sentenza del Tribunale) attraverso una ricostruzione logica e coerente dell'individuazione del luogo, considerando le indicazioni della collaboratrice del ricorrente che, presente nel momento dell'accesso degli investigatori, indicò come magazzino della ditta (così come riportato su un timbro della società del ricorrente, acquisito dagli operanti) esattamente il locale ove erano custoditi i capi di abbigliamento poi ritrovati, tutti dotati di etichette che riportavano sia la denominazione sociale dell'impresa del ricorrente, sia il relativo codice fiscale.
Per altro verso, il contenuto del ricorso segnala il difetto di specificità della censura: il ricorrente omette di allegare (così come di indicarne la collocazione tra gli atti del fascicolo) l'atto negoziale che si assume decisivo nel dimostrare che l'imputato non avesse la disponibilità del magazzino ove furono rinvenuti i capì di abbigliamento sequestrati. Sulla scorta delle valutazioni operate (quanto al numero dei capi di abbigliamento ricevuti, al loro valore commerciale e ai danni subiti dal titolare dei segni distintivi contraffatti), la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154) sicché il valore del bene rappresenta un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale (nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che importano l'esclusione dell'attenuante quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo - quale l'entità del profitto - , sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente:
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286).
2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/6/2021 Il Cons re