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Sentenza — n. 35440/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35440/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19 settembre 2018, confermava il giudizio assolutorio pronunciato dal Tribunale di Padova con la sentenza del 10 febbraio 2017 nei confronti di Ceccato Germano, imputato del delitto di usura in danno di Bonsembiante Francesco e della società Telve Rigo s.r.l.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 35440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. In primo luogo, esso manifesta il carattere evidentemente reiterativo delle identiche questioni sollevate con l'atto di appello, senza alcun reale confronto critico con la sentenza impugnata; inoltre, con il proposto ricorso la parte civile non individua alcun vizio logico, tra quelli indicati dall'art. 606, lett. E), cod. proc. pen., limitandosi a propugnare una diversa valutazione dei risultati delle prove documentali, circa la natura e gli effetti del rapporto contrattuale intercorso tra l'imputato, che finanziò le attività imprenditoriali, e la parte civile che ottenne l'anticipazione di somme, da imputare a future forniture di materiali a favore dell'imputato.

Parole chiave

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controprestazione contrattuale contratto misto obbligo di anticipare spese promessa di contrarre offerta della prestazione lavorativa obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
AW inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BONSEMBIANTE FRANCESCO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società TELVE RIGO s.r.l. nel procedimento a carico di: CECCATO GERMANO nato a NOCERA INFERIORE il 08/09/1965 avverso la sentenza del 19/09/2018 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. Paola Rubini nell'interesse delle parti civili ricorrenti che ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della sentenza gli effetti civili; Udito l'Avv. Massimo Benozzati nell'interesse dell'imputato che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19 settembre 2018, confermava il giudizio assolutorio pronunciato dal Tribunale di Padova con la sentenza del 10 febbraio 2017 nei confronti di Ceccato Germano, imputato del delitto di usura in danno di Bonsembiante Francesco e della società Telve Rigo s.r.l.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa delle parti civili deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in riferimento all'art. 644, comma 1, nn. 3 e 5 , cod. pen. e vizio di motivazione per illogicità; la sentenza impugnata, nel qualificare il rapporto negoziale intercorso tra l'imputato e le parti civili, si era arrestata ad evocare un contratto misto di finanziamento e fornitura, mentre l'esatta qualificazione del rapporto, in termini di anticipi per future forniture, avrebbe condotto a valutazioni di segno diverso in ordine al carattere usurario delle prestazioni convenute (mancando alcun margine di libertà negoziale per la parte civile che era tenuta ad eseguire le forniture alle condizioni imposte dal finanziatore); inoltre, la sentenza aveva erroneamente valutato le obiettive condizioni di difficoltà economica e finanziaria della società gestita dal Bonsembiante, ritenendo che quelle condizioni non avessero inciso sulle determinazioni contrattuali delle parti civili, in ragione dell'errata qualificazione del rapporto contrattuale; anche l'esclusione del carattere usurario era in evidente contrasto con i dati di prova raccolti nel giudizio, che dimostravano come i prezzi praticati sulle forniture (che la parte mutuataria si era impegnata ad eseguire) erano significativamente inferiori ai prezzi praticati ad altri clienti della stessa parte civile.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. In primo luogo, esso manifesta il carattere evidentemente reiterativo delle identiche questioni sollevate con l'atto di appello, senza alcun reale confronto critico con la sentenza impugnata; inoltre, con il proposto ricorso la parte civile non individua alcun vizio logico, tra quelli indicati dall'art. 606, lett. E), cod. proc. pen., limitandosi a propugnare una diversa valutazione dei risultati delle prove documentali, circa la natura e gli effetti del rapporto contrattuale intercorso tra l'imputato, che finanziò le attività imprenditoriali, e la parte civile che ottenne l'anticipazione di somme, da imputare a future forniture di materiali a favore dell'imputato.

La Corte territoriale ha preso in esame in dettaglio tutti i motivi di appello, ritenendoli infondati alla luce sia dei dati documentali esistenti nel fascicolo, sia degli elementi valutativi conseguiti attraverso la disposta perizia sul contratto concluso tra le parti e sulla sua esecuzione.Il ricorso, infatti, punta a far emergere una presunta differenza di effetti scaturente dalla diversa qualificazione giuridica del rapporto contrattuale (anticipi su forniture, anziché contratto misto di finanziamento e fornitura di materiali come affermato dai giudici di merito) senza però giungere a chiarire quale diversità di conclusioni dovrebbe derivare dall'operazione di qualificazione del contratto; al contrario, la sentenza impugnata ha messo in luce la pluralità di elementi desumibili dalle pattuizioni contrattuali, che conducevano ad escludere il carattere della sproporzione tra l'obbligo di finanziamento assunto e il valore delle forniture eseguite dalla parte civile a favore dell'imputato, riconoscendo uno sconto sul prezzo dei materiali che risultava giustificato (considerando il pagamento anticipato di somme di denaro per importi rilevanti, con immediata disponibilità delle stesse per la parte civile, a fronte di future forniture che sarebbero state eseguite con autonomia dalla parte civile sia per i tempi di esecuzione, sia per la scelta dei materiali, oltre alla riconosciuta facoltà per la parte mutuataria di estinguere il finanziamento con restituzione delle somme ottenute ad un tasso annuo pari al 3 °/0).

Allo stesso modo, il profilo dello stato di oggettiva difficoltà economico finanziaria della parte civile non risulta in alcun modo aver inciso sul carattere sproporzionato delle prestazioni, considerata l'esclusione logica di tale carattere; in ogni caso, la parte ricorrente si affida, nel sostenere le censure, a differenti letture degli esiti della perizia in punto di congruità degli sconti riconosciuti all'imputato e di comparazione degli stessi con gli sconti praticati dalla parte civile ad altri clienti, finendo per auspicare una non consentita rivalutazione in fatto dei dati processuali.

2. AW inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Bonsembiante Francesco, presentato in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Telve Rigo s.r.I., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/6/2021 Il Cons ere Estensore La Presiden