Sentenza — n. 35439/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPer PUMO, l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Quanto al GAMBINO GIANLUCA, il motivo di appello relativo alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi tentata dí riciclaggio (egli, invero, è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel mentre che aveva appena avviato le attività di smontaggio di parti della vettura di causa) è stato correttamente disatteso dalla Corte d'appello con il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimità che, pur dopo alcune incertezze, risulta ora stabilmente orientata nel senso affermato dalla sentenza impugnata. Secondo quanto correttamente ricostruito da Sez. 2, sentenza n. 44853/2019, deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio, non è univoca. "La problematíca nasce per effetto del testo dell'art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35439/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Quanto al GAMBINO GIANLUCA, il motivo di appello relativo alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi tentata dí riciclaggio (egli, invero, è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel mentre che aveva appena avviato le attività di smontaggio di parti della vettura di causa) è stato correttamente disatteso dalla Corte d'appello con il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimità che, pur dopo alcune incertezze, risulta ora stabilmente orientata nel senso affermato dalla sentenza impugnata. Secondo quanto correttamente ricostruito da Sez. 2, sentenza n. 44853/2019, deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio, non è univoca. "La problematíca nasce per effetto del testo dell'art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita:
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GAMBINO GIANLUCA nato a CARINI il 28/08/1996 PUMO GIOVANNI nato a PALERMO il 20/03/2000 AMATO SALVATORE nato a PALERMO il 10/12/1999 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RILEVATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 23/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 29/1/2020, all'esito di giudizio direttissimo (dopo la convalida dell'arresto in flagranza) svoltosi con rito abbreviato, nei confronti di PUMO GIOVANNI, GAMBINO GIANLUCA e AMATO SALVATORE, in relazione, quanto al primo, al reato di furto aggravato di una vettura Fiat Panda e, quanto agli altri due, per il concorso nel riciclaggio della medesima auto. 1.1.
Secondo le conformi ricostruzioni del fatto recepite dai giudici del merito, il Pumo (insieme a Nappa Mirko, rimasto estraneo al presente giudizio) è stato l'autore del furto della Fiat Panda di causa, reato che l'imputato ha anche confessato, mentre gli altri due ricorrenti sono responsabili del riciclaggio della stessa perché sorpresi in ora notturna, all'interno di un garage, nel mentre erano intenti a smontare la parte anteriore della Panda appena trafugata, nello specifico i fari; in particolare, all'arrivo dei militari operanti, la targa anteriore era già stata rimossa, mentre il paraurti anteriore risultava già privato di diversi bulloni di supporto.
2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati hanno proposto, tramite difensore, separati ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1. PUMO GIOVANNI lamenta plurime violazioni di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale a al trattamento sanzionatorio. 2.2. GAMBINO GIANLUCA deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di riciclaggio come mero tentativo, trattandosi di fattispecie astratta che consente la configurabilità dell'ipotesi tentata e, concretamente, tale deve ritenersi integrata nella fattispecie, dal momento che l'imputato è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel mentre che aveva appena avviato le attività di smontaggio di parti della vettura di causa. 2.3.
AMATO SALVATORE deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale per riciclaggio, difettando la ricorrenza di un effettivo e concreto contributo alle azioni poste in essere dai coimputati. Lo stesso Tribunale, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza e dell'applicazione di misura cautelare, aveva (ri)qualificato la condotta quale concorso nel reato presupposto (il furto), e dunque le due sentenze di merito, per discostarsi da detta riqualificazione, avrebbero dovuto offrire una motivazione rafforzata.
In ogni caso, la condotta del ricorrente deve essere riqualificata in ricettazione, dal momento che il mezzo, all'atto dell'intervento degli operanti, non era stato ancora smembrato, ma era stata solamente rimossa la targa anteriore. Né la condotta di riciclaggio può ritenersi consumata, ma semmai integrata nella forma del tentativo, dal momento che all'arrivo degli operanti erano state smontate solo poche parti del mezzo rubato di causa. Illegittimo è poi il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e della non menzione della condanna nel certificato penale.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi i ricorsi del Gambino e dell'Amato e di dichiarare inammissibile quello del Pumo. 3.1. Con atti del 6.5.2021 e 13.5.2021 è stata formalizzata la rinuncia al ricorso da parte di PUMO GIOVANNI. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso di Pumo è inammissibile; infondati quelli degli altri ricorrenti.
1. Per PUMO, l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
2. Quanto al GAMBINO GIANLUCA, il motivo di appello relativo alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi tentata dí riciclaggio (egli, invero, è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel mentre che aveva appena avviato le attività di smontaggio di parti della vettura di causa) è stato correttamente disatteso dalla Corte d'appello con il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimità che, pur dopo alcune incertezze, risulta ora stabilmente orientata nel senso affermato dalla sentenza impugnata. Secondo quanto correttamente ricostruito da Sez. 2, sentenza n. 44853/2019, deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio, non è univoca. "La problematíca nasce per effetto del testo dell'art. 648-bis cod. pen. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita:
«ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Proprio in relazione a quest'ultimo tipo di condotta sorge il problema di comprendere se sia possibile - e se del caso in che termini - configurare il tentativo atteso che non è facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idoneí diretti a sostituíre in modo da ostacolare, posto che l'idoneità ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione. Sul punto, in occasione dell'esame di una vicenda nella quale l'imputato era stato sorpreso dalla Polizia Giudiziaria nell'atto dí smontare un'autovettura di provenienza furtiva questa Corte ha rilevato che «Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata» (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340).
In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni ín modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile. In senso contrario, si pongono però altre decisioni secondo le quali «risponde del delitto tentato dí riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata» (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo) (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254; in senso conforme:
Sez. 2, n. 1960 de111/12/2014, dep. 2015, Pileri, Rv. 262506; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220)." Ciò posto, come già affermato in maniera condivisibile da Sez. 2, sentenza n. 44853/2019, ritiene l'odierno Collegio di aderire al primo degli indicati orientamenti, osservando che, comunque; i principi evidenziati -devono essere necessariamente collegati ai -fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio. Nel caso in esame risulta dalla ricostruzione dei fatti emergenti dalla sentenza di merito, che all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria il mezzo era già stato privato della targa anteriore e si stavano smontando i fari e il paraurti.
Dunque, gli imputati avevano già manomesso varie parti del veicolo rubato e la relativa targa, condotta quest'ultima che costituisce atto tipico di "riciclaggio" (nella forma consumata) essendo già intervenuta una separazione fisica tra il veicolo inteso nella sua completezza funzionale ed alcuni pezzi dello stesso (in particolare la targa) indubbiamente idonei ad identificarne la provenienza; invece, il fatto che fossero in corso ulteriori operazioni di smontaggio di altri pezzi del veicolo non consente una retrocessione della condotta a mero livello di tentativo.
In sostanza, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. A ciò si aggiunge l'osservazione che per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo "ostacolata" (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369) L'azione di smontare le singole componenti meccaniche di un veicolo rubato, e, come detto, nel caso in esame di avere "già" smontato alcuni pezzi identificativi del veicolo stesso, integra quindi la violazione dell'art.648-bis cod.pen. nella forma consumata.
3. Quanto, infine al ricorso di AMATO SALVATORE (rispetto al quale debbono richiamarsi, rispetto alla questione del tentativo, gli argomenti appena esposti) deve ritenersi che i restanti motivi sono inammissibili perché aspecifici. 3.1. Invero, quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale per riciclaggio, rispetto alla quale si dice ricorrere mera connivenza perché difetterebbe il concreto contributo all'azione di alterazione posta in essere dai coimputati, i due giudici del merito hanno concordemente affermato che, all'atto dell'intervento degli operanti è risultato come tutti i soggetti sorpresi nottetempo nel garage fossero intenti a collaborare nelle operazioni di smontaggio.
E' stata dunque adeguatamente sostenuta la condotta concorsuale, mentre del tutto generica e reiterativa è l'odierna contestazione, neppure ponendosi concretamente il problema di un possibile concorso nel reato presupposto di furto (ascritto ai correi confessi Nappa e Pumo ), circostanza mai confessata o affermata da alcuno dei correi (ma solo ritenuta dal giudice della convalida dell'arresto sulla base delle prime parziali risultanze). 3.2. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente alla pretesa riqualificazione del reato come ricettazione; invero, come già esposto al superiore punto 2, nella fattispecie l'imputato è stato sorpreso dagli operanti dopo che il mezzo era già stato privato della targa anteriore, in momento dunque successivo al compimento di una operazione idonea ad ostacolare la provenienza furtiva del mezzo (operazione che, come noto, rappresenta il quid pluris che distingue l'ipotesi normativa di riciclaggio da quella di ricettazione).3.3.
Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., del tutto adeguata ( e dunque incensurabile in questa sede) risulta la motivazione del diniego opposto dalla Corte territoriale (trattarsi di veicolo perfettamente funzionante e in uso). 3.4. Quanto al diniego della non menzione della condanna nel certificato penale, parimenti adeguata appare la motivazione che valorizza le negative frequentazioni e la vicinanza con l'agire criminale e in forma concorsuale.
4. Alla inammissibilità del ricorso del Pumo consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che sì ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende. 4.1. Al rigetto dei restanti ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Pumo Giovanni e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Gambino Gianluca e Amato Salvatore che condanna al pagamento delle spese