Sentenza — n. 35259/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCARO ROBERTO nato a COSENZA il 04/03/1984 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 38 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35259/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Con ordinanza in data 3 maggio 2021, la corte di appello di Catanzaro, dichiarava inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione del dott. Matteo Ferrante, giudice dell'udienza preliminare nel procedimento nei confronti di Porcaro Roberto, rilevando che la stessa era stata presentata solo in data 14-4-2021, dopo la costituzione delle parti e l'ammissione al giudizio abbreviato. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione posto che la conoscenza della causa di ricusazione, costituita dall'avere il dott.
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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PORCARO ROBERTO nato a COSENZA il 04/03/1984 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 3 maggio 2021, la corte di appello di Catanzaro, dichiarava inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione del dott. Matteo Ferrante, giudice dell'udienza preliminare nel procedimento nei confronti di Porcaro Roberto, rilevando che la stessa era stata presentata solo in data 14-4-2021, dopo la costituzione delle parti e l'ammissione al giudizio abbreviato. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione posto che la conoscenza della causa di ricusazione, costituita dall'avere il dott.
Ferrante quale giudice delle indagini preliminari emesso provvedimenti di proroga delle intercettazioni, era maturata solo a seguito del deposito da parte del P.M., il 12 febbraio 2021, di una corposa memoria contenente anche i provvedimenti di proroga così che l'imputato ne era venuto a conoscenza solo al momento in cui, all'udienza del 14 aprile 2021, ne era stato informato dal suo difensore. Pertanto solo in questo momento, la causa di ricusazione, poteva ritenersi nota in ogni sua parte. Sussisteva, poi, l'incompatibilità funzionale del giudice e quindi l'obbligo di astensione dello stesso che aveva svolto funzioni di G.I.P. e non poteva pertanto svolgere quelle di giudice dell'udienza preliminare.CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, secondo il testuale disposto dell'art. 38 comma primo cod.proc.pen. la dichiarazione di ricusazione può essere proposta nell'udienza preliminare sino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti mentre, nel caso in esame, risulta avanzata addirittura dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato. Né trova in alcun modo applicazione la disciplina dettata dal secondo comma della citata norma, secondo cui quando la causa sia sorta o divenuta nota dopo il predetto termine l'istanza può essere presentata entro tre giorni, posto che la causa di ricusazione che si denuncia nel caso in esame, e cioè l'avvenuta sottoscrizione di provvedimenti di accoglimento o rigetto delle istanza di proroga delle intercettazioni, essendo interna al procedimento poiché determinata dal compimento di determinati atti dello stesso, doveva essere dedotta entro il termine indicato dal primo comma dell'art. 38 cod.proc.pen..
In ogni caso, lo stesso ricorso, espone che la memoria del P.M. dalla quale viene desunta la tardiva conoscenza veniva depositata il 12 febbraio 2021, mentre, l'istanza, venne avanzata solo il successivo 14 aprile, con la conseguenza che, anche a volersi applicare il termine di tre giorni, lo stesso era comunque decorso non potendo valere la ponderosità degli atti o la tardiva informazione dell'imputato a procastinare lo stesso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 7 settembre 2021 IL ONSIGLIERE E D t zio d DEP