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Sentenza — n. 35257/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35257/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 29/11/1964 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG Paola Filippi che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi.

Regesto Legislator

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art. 634 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35257/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 n primo ed ultimo motivo con i quali si lamenta violazione del principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento e violazione dei principi in tema di giudizio di revisione sono fondati. La sentenza della sesta sezione di questa Corte di Cassazione datata 2 febbraio 2021 a pagina 6 della motivazione aveva stabilito che:" Le deduzioni difensive, in particolare, sottolineano come la decisione di inammissibilità per infondatezza manifesta sia stata emessa de plano, contestando la applicazione della previsione (art. 634 cod. proc. pen.) che facoltizza l'adozione di tale modello procedimen tale in relazione ai casi di manifesta infondatezza della richiesta.

Parole chiave

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procedura di revisione violazione procedurale riconsiderazione riapertura della pratica mancata prova di parzialità documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 634 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 29/11/1964 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG Paola Filippi che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 31 marzo 2021, la corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la pronuncia 2 febbraio 2021 aveva annullato l'ordinanza di inammissibilità della corte di appello di Catanzaro del 6 marzo 2020, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Mancini Giuseppe avverso la sentenza di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto lo stesso responsabile dei delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata ex art. 7 L.203/91, condannandolo alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del Mancini, avv.to Minuti, deducendo con distinti motivi: violazione dell'articolo 606 lettera c) ed e) codice procedura penale per motivazione contraddittoria posto che il giudice del rinvio aveva violato il dovere di conformarsi al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione che lo invitava a valutare se i bilanci relativi agli esercizi commerciali tra il 2001 ed il 2003, la relazione illustrativa redatta dal dottor Brogneri, la missiva di Eurofrigo e la sentenza relativa alla cosiddetta operazione Maestro, fossero o meno prove nuove; la motivazione della corte di appello doveva ritenersi illogica nella parte in cui aveva negato valenza di novità ai bilanci 2001, 2002, 2003 che non erano stati presi in considerazione per la valutazione aziendale dai periti nel procedimento originario; analogamente doveva ritenersi anche per la perizia Brognieri nonché per la sentenza emessa all'esito dell'operazione cosiddetta Maestro sulla cosca Molè; - violazione dell'articolo 606 lettera c) ed e) codice procedura penale in ordine alla esclusione dell'elemento della decisività delle nuove prove ad incidere sulla revisione del giudicato; al proposito, si sottolineava come le sentenze di merito avevano fondato la valutazione della volontaria e irregolare diminuzione del valore dell'azienda liquidata basandola sugli ultimi tre bilanci dell'azienda e non anche su quelli degli ultimi cinque anni, quando, invece, proprio l'estensione del giudizio ai bilanci tra il 2001 e il 2003 avrebbe comportato una valutazione di adeguatezza della stima; - violazione di legge e difetto di motivazione ancora sull'elemento della decisività posto che i dati di bilancio dei precedenti esercizi erano stati anch'essi fortemente negativi così che la somma comunicata dal Mancini non poteva ritenersi frutto di un aggiustamento dei valori come invece ritenuto dalle sentenze di merito e priva di rilievo era pertanto l'intercettazione indicata nell'ordinanza impugnata; - violazione di legge e difetto di motivazione sull'elemento della decisività delle missive Eurofrigo che dimostravano invece come la società si era ritirata dalla gara in piena autonomia e secondo un proprio criterio; - violazione degli articoli 630 e 634 codice procedura penale posto che il giudice della revisione doveva procedere ad una valutazione congiunta dei nuovi elementi di prova rispetto a quelli già precedentemente acquisiti per valutarne la loro decisività ed, in ogni caso, aveva travalicato i poteri della fase rescindente effettuando un giudizio prognostico negativo, svolgendo una serie di pregnanti considerazioni di merito riguardanti le dedotte prove a discarico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 n primo ed ultimo motivo con i quali si lamenta violazione del principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento e violazione dei principi in tema di giudizio di revisione sono fondati. La sentenza della sesta sezione di questa Corte di Cassazione datata 2 febbraio 2021 a pagina 6 della motivazione aveva stabilito che:" Le deduzioni difensive, in particolare, sottolineano come la decisione di inammissibilità per infondatezza manifesta sia stata emessa de plano, contestando la applicazione della previsione (art. 634 cod. proc. pen.) che facoltizza l'adozione di tale modello procedimen tale in relazione ai casi di manifesta infondatezza della richiesta.

Viceversa, nel caso in cui l'esame sia funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del novum prodotto, dell'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 10/03/2015, Rise/li, Rv. 263162) non può procedersi all'esame de plano se non espropriando l'istante della garanzia del contraddittorio. Nel caso in l esame, da qui l'annullamento con rinvio ad altra Corte di appello, l'esame del contenuto della prova nuova dedotta va compiuto in rapporto alla «tenuta» della sentenza oggetto della domanda di revisione e comporta una verifica che entra nel merito della domanda di revisione stessa".

Orbene, l'espresso annullamento della declaratoria di inammissibilità oltre che l'inequivocabile riferimento ad una necessaria valutazione della prova nuova che "entra nel merito della domanda di revisione stessa" impongono ritenere che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio delle parti e non poteva concludersi con altra declaratoria di inammissibilità de plano analoga a quella precedentemente annullata. Al proposito deve essere rammentato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Rv. 245770).

Difatti sussiste distinzione logica- funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novunn" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810).

Orbene, avendo questa Corte di cassazione espressamente richiamato nella sentenza di annullamento la necessità di procedere ad una verifica del merito delle prove nuove e della tenuta della sentenza di condanna rispetto alle stesse, il giudizio di rinvio doveva svolgersi nel contraddittorio delle parti e non poteva concludersi con una seconda declaratoria di inammissibilità de plano. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Napoli. Roma, 7 settembre 2021 IL CONSIGLIER E