Sentenza — n. 35256/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAfaccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 ter cod.pen; Sentenza — n. 35256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252). Ed in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVINO GIANCARLO nato a ROMA il 20/07/1953 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 27 gennaio 2021, il tribunale della libertà di Roma, respingeva l'istanza di riesame avanzata da Vivino Giancarlo avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. di Roma in data 28 dicembre 2020, avente ad oggetto una scheda elettronica di gioco installata su un apparecchio di pertinenza della s.r.l. Megamatic di cui era legale rappresentante Vivino Giancarlo. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Vivino deducendo con distinti motivi: - violazione di legge per assenza di motivazione del decreto di sequestro probatorio; - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 640 ter cod.pen. contestato nel provvedimento cautelare; - inosservanza delle disposizioni in tema di accertamenti tecnici irripetibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Posto, quindi, che anche il decreto di sequestro probatorio deve contenere la pur succinta spiegazione delle ragioni del provvedimento, per affrontare il caso in esame alla luce dei motivi di doglianza deve chiarirsi quali siano i parametri di legittimità del decreto di sequestro probatorio che richiami altro atto del procedimento al fine di fornire la pur succinta ma necessaria spiegazione della finalità perseguita attraverso la sottrazione al privato del bene di sua proprietà, altrimenti sussistendo un'ipotesi non legittima di sequestro senza spiegazione alcuna delle ragioni fondanti il provvedimento.
Sul tema questa Corte di cassazione ha affermato che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252). Ed in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero al quale non era allegata la "nota" della Guardia di Finanza, della quale la difesa aveva cognizione solo al momento del giudizio di riesame.
Orbene, proprio l'applicazione dei suddetti principi, comporta l'accoglimento del gravame posto che, dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza impugnata, risulta che, secondo quanto esposto nella parte finale di pagina 2 del provvedimento, la comunicazione di notizia di reato nella quale veniva esplicitata la condotta contestata, e quindi dato atto della finalità perseguita attraverso il sequestro, non era notificata unitamente al decreto di sequestro bensì veniva resa nota solo a seguito della proposizione del riesame. Ne deriva affermare che, nel caso in esame, difettava il requisito della conoscenza o conoscibilità dell'atto richiamato posto che al momento dell'imposizione del sequestro al Vivino non era resa nota la predetta c.n.r. e ciò risulta avere leso il diritto ad una seppur succinta motivazione in tema di condotta contestata poiché la compressione del diritto di proprietà avveniva senza alcuna contezza delle ragioni.
E poiché tale doglianza è esattamente posta a fondamento del primo motivo di gravame il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento del tribunale del riesame di Roma. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro devono essere annullati senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Roma, 7 settembre 2021 IL ONSIGLIERE ST. D gnazio Pa IL PRESIDENTE 9 D t