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Sentenza — n. 35255/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35255/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35255/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1/03/2021, dep. il 4 successivo, il TRIBUNALE di BOLOGNA-sez. riesame confermava l'ordinanza con la quale la CORTE di APPELLO di BOLOGNA in data 18/01/2021 aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, al posto di quella in carcere, nei confronti di DIANA Roberto, imputato per il delitto di rapina pluriaggravata, commesso a BOLOGNA il 18/12/2019, ai danni di una filiale della Cassa di risparmio di CENTO: per tale reato DIANA aveva subito condanna con sentenza del GUP del TRIBUNALE di BOLOGNA il 24/06/2020, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 35255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il TRIBUNALE della cautela ha pertanto, e con ragione, ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea ad arginare il rischio di recidiva rilevato, dedotto dalle gravi modalità dei fatti per cui è processo, dèlla varietà e dalla gravità omogeneità dei precedenti penali e délla reiterata trasgressione a provvedimenti detentivi e di prevenzione criminale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione commisurazione della pena per rapina attività criminosa riabilitazione tentata rapina aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIANA ROBERTO nato a MATERA il 27/07/1981 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1/03/2021, dep. il 4 successivo, il TRIBUNALE di BOLOGNA-sez. riesame confermava l'ordinanza con la quale la CORTE di APPELLO di BOLOGNA in data 18/01/2021 aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, al posto di quella in carcere, nei confronti di DIANA Roberto, imputato per il delitto di rapina pluriaggravata, commesso a BOLOGNA il 18/12/2019, ai danni di una filiale della Cassa di risparmio di CENTO: per tale reato DIANA aveva subito condanna con sentenza del GUP del TRIBUNALE di BOLOGNA il 24/06/2020, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato.

2. DIANA Roberto propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo l'illogicità della motivazione quanto alle esigenze cautelari correlate esclusivamente all'applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, pur con dispositivo di controllo elettronico a distanza, e con riferimento al rischio di reiterazione del reato. Premesso che il delitto per il quale il ricorrente ha subìto condanna risale al dicembre 2019, e che il decorso del tempo non può non incidere sull'attenuazione della evocata esigenza cautelare, egli richiama l'orientamento di questa S.C., in virtù del quale il pericolo di recidiva deve presentarsi concreto e attuale, in quanto correlato alla specifica riproposizione di una occasione perché il soggetto sottoposto alla misura torni a delinquere.

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. Osserva che "il Tribunale (...) ha evidenziato la sussistenza delle esigenze cautelari in particolare richiamando la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, gravato, tra gli altri, da due precedenti specifici per rapina, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - in corso alla data di commissione del reato di cui alla misura in atto - oltre che da due precedenti per il reato di evasione. A fronte di tali elementi il mero decorso del tempo non appare idoneo a far ritenere affievolite le esigenze cautelari sottese alla misura, né adeguate altre misure cautelari, quali gli arresti domiciliari anche corredati dall'applicazione di strumenti elettronici di controllo, proprio alla luce della personalità e della dimostrata capacità di sottrarsi alle misure di controllo non continuative".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. da ultimo, con rif. alle pronunce di questa Sez. 2, sentenza n. 797 del 03/12/2020 dep. 12/01/2021 Rv. 280470 imputato Viti) che "in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento"; cf. anche Sez. 2 sentenza n. 19559, del 25/2/2020, Rv. 279475.

Proprio in relazione alla consistenza delle esigenze cautelari, e alla scelta della misura più adeguata a contenere la trasgressività manifestata dall'imputato, il TRIBUNALE ha reso una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, poiché ha rimarcato come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondarsi sull'analisi dei fatti per i quali si procede e delle condotte già accertate nel passato, volgendo il risultato dell'analisi non già a 'vaticinio', come ironicamente sostiene il ricorso, bensì a prognosi futura.

2. Il Collegio del riesame ha dato conto in motivazione:

a) dell'avere DIANA commesso un reato - una rapina ai danni di un istituto di credito - non in modo occasionale, bensì a seguito di una accurata pianificazione;

b) dell'essere egli residente a MATERA, a notevole distanza dal luogo del fatto, a conferma della circostanza di aver raggiunto BOLOGNA al fine specifico di commettere la rapina in banca;

c) dell'avere consumato identico reato ai danni della medesima filiale appena una settimana prima, 1'11/12/2019, pure in un orario con contenuta presenza di clienti, al fine di contenere i rischi, mostrando anche in tale occasione non poca freddezza nella fase di esecuzione;

d) dei numerosi precedenti a suo carico, taluni specifici, come due rapine, comunque di oggettivo allarme sociale come sequestro di persona, evasione, stupefacenti e armi. La motivazione è stata particolarmente puntuale nell'indicazione delle ragioni per le quali non è ipotizzabile nella specie una misura cautelare differente dalla custodia in carcere: unitamente ai significativi precedenti appena menzionati, il TRIBUNALE, oltre a segnalare la già rilevata dedizione non occasionale verso il crimine di settore, ha desunto da essi l'evidente reiterata manifestazione di trasgressività, e vi ha affiancato le due condanne per evasione e il fatto che il reato per il quale si procede fosse stato commesso mentre era in corso l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

Questo vuol dire che le pur stringenti limitazioni alla libertà personale derivanti dalla operatività della sorveglianza speciale, disposta per la riscontrata pericolosità sociale del ‘13,kipc. ricorrente, non g) dissuaso costui da quello che il TRIBUNALE ha opportunamente qualificato 'pendolarismo' criminale.L'insieme di tali elementi è stato con coerenza valorizzato al fine di confermare il concreto e attuale rischio di reiterazione, così intenso da non essere arginabile con la misura degli arresti domiciliari, pur col dispositivo di controllo a distanza, che comunque secondo una ragionevole presunzione, fondata su quanto fin qui esposto, e più diffusamente articolato dal Collegio del riesame, non impedirebbe - come è già avvenuto - la sottrazione a misure restrittive.

3. Se è vero che le Sezioni U. di questa Corte hanno da tempo ribadito (Sez. U.n. 20769, del 28/4/2016, Rv. 266651) che la scelta di escludere la possibilità di applicare la misura domiciliare, elettronicamente assistita, va sempre degSgrg esplicitamente argomentata, è agevole constatare la sussistenza nella specie di congrua e logica motivazione sul punto: il TRIBUNALE ha ben chiarito come l'apprezzamento della inidoneità della cautela domiciliare, con controllo a distanza, emerga dall'esplicita valutazione in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le gravi esigenze cautelari rilevate, correlata alla inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario, proprio a causa da un lato della incapacità di auto-custodirsi, dall'altro della professionalità mostrata nel crimine.

Il TRIBUNALE della cautela ha pertanto, e con ragione, ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea ad arginare il rischio di recidiva rilevato, dedotto dalle gravi modalità dei fatti per cui è processo, dèlla varietà e dalla gravità omogeneità dei precedenti penali e délla reiterata trasgressione a provvedimenti detentivi e di prevenzione criminale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il giorno 8/07/2021 I