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Sentenza — n. 35254/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35254/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35254/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 23/03/2021, dep. il 29 successivo, il TRIBUNALE di NAPOLI-sez. riesame annullava l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 9/03/2021 nei confronti di GRANATA Salvatore, indagato per i delitti di concorso in rapina pluriaggravata e in detenzione e porto di armi da fuoco, commessi a CASORIA 1'11/08/2020. La condotta attribuita a GMMTA dal GIP era consistita nell'essersi, unitamente ad altro soggetto, impossessato dello scooter Honda SH 150, sul quale viaggiava COLLE Francesco, dopo avere entrambi puntato due armi da fuoco contro costui al fine di sottrarglielo; il Collegio del riesame riteneva l'insussistenza di elementi gravemente indiziari.2. Il PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la manifesta illogicità della motivazione. Il GIP aveva individuato il quadro gravemente indiziario:

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35254/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il TRIBUNALE ha ritenuto non affidabile l'individuazione fotografica, per il fatto che la vittima aveva descritto il più giovane dei rapinatori come di età di poco superiore ai vent'anni e l'altro come di età compresa fra i 45 e i 50 anni, e aveva aggiunto che il primo si era rivolto al secondo chiamandolo 'papà'. Tuttavia il padre di GRANATA Salvatore ha 71 anni e, pur essendo il più anziano dei rapinatori quello che si era mostrato di più alla vittima, quest'ultima non lo aveva riconosciuto tra le immagini fatte visionare dalla polizia giudiziaria, benché la sua foto fosse compresa fra le 12 dell'album.

Parole chiave

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identificazione credibile documenti d'identità reato flagrante usurpazione d'identità prove acquisite tramite sorveglianza identità dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. pen
(In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA del TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: GRANATA SALVATORE nato a NAPOLI il 24/07/1983 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG, in giudizio con contraddittorio scritto trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23/03/2021, dep. il 29 successivo, il TRIBUNALE di NAPOLI-sez. riesame annullava l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 9/03/2021 nei confronti di GRANATA Salvatore, indagato per i delitti di concorso in rapina pluriaggravata e in detenzione e porto di armi da fuoco, commessi a CASORIA 1'11/08/2020. La condotta attribuita a GMMTA dal GIP era consistita nell'essersi, unitamente ad altro soggetto, impossessato dello scooter Honda SH 150, sul quale viaggiava COLLE Francesco, dopo avere entrambi puntato due armi da fuoco contro costui al fine di sottrarglielo; il Collegio del riesame riteneva l'insussistenza di elementi gravemente indiziari.2. Il PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la manifesta illogicità della motivazione. Il GIP aveva individuato il quadro gravemente indiziario:

a) nella identificazione fotografica effettuata dalla persona offesa, che aveva infatti riconosciuto nell'indagato uno dei due rapinatori, all'interno di un album di 12 fotografie a lui sottoposto dalla polizia giudiziaria, b) nel rinvenimento del motociclo oggetto della rapina il giorno seguente alla sua sottrazione a breve distanza dall'abitazione di GRANATA, c) nell'inquadramento del mezzo rapinato, effettuato da una telecamera di videosorveglianza, mentre esso era adoperato da tale VIVO Ivan, da cui era emerso che a breve distanza da questi si trovava proprio l'indagato, che viaggiava a bordo di scooter simile a quello adoperato dagli autori della rapina.

Il TRIBUNALE ha ritenuto non affidabile l'individuazione fotografica, per il fatto che la vittima aveva descritto il più giovane dei rapinatori come di età di poco superiore ai vent'anni e l'altro come di età compresa fra i 45 e i 50 anni, e aveva aggiunto che il primo si era rivolto al secondo chiamandolo 'papà'. Tuttavia il padre di GRANATA Salvatore ha 71 anni e, pur essendo il più anziano dei rapinatori quello che si era mostrato di più alla vittima, quest'ultima non lo aveva riconosciuto tra le immagini fatte visionare dalla polizia giudiziaria, benché la sua foto fosse compresa fra le 12 dell'album.

Infine, la sola presenza dell'indagato nelle vicinanze del motociclo sottratto non appariva al Collegio del riesame sufficiente a integrare un grave indizio.

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva che "la valutazione del Tribunale quanto alla valenza del riconoscimento fotografico dell'indagato appare evidenziare un unico profilo di difformità, rappresentato dalla diversa età del soggetto riconosciuto in termini di certezza. Le incongruenze relative alle sembianze fisiche sono infatti riferite specificamente in ordinanza all'altro autore del reato e non all'indagato riconosciuto. Il mancato riconoscimento del concorrente nel reato non appare rilevante rispetto al precedente atto istruttorio ma esplica i suoi effetti solo in termini di esclusione di indizi a carico di altri soggetti.

Né appaiono privi di rilievo gli ulteriori indizi emersi in atti, ossia il rinvenimento del veicolo, a distanza di tempo dalla rapina, nel luogo di residenza dell'indagato, il quale era ivi presente a bordo di un veicolo dello stesso tipo di quello utilizzato per commettere la rapina".CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf., ex pluribus, il precedente citato dal P.G. nelle conclusioni, e cioè Sez. 2 sentenza n. 27866 del 17/06/2019 dep. 24/06/2019 Rv. 276976 imputato Mazzelli) che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito".

Sul punto le Sezioni Unite di questa S.C. sono in più occasioni intervenute, per chiarire come "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)" (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Cf. a conferma, fra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).2. La conseguenza è che "l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)" (Sez.

F, n 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Nel caso in esame, l'ordinanza del TRIBUNALE ha adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, e ne ha ravvisato l'inadeguatezza quan4 alla consistenza e alla gravità, con motivazione in fatto congrua e coerente, in una vione d'insieme che permette di valutare ciascun singolo elemento. È del tutto logico, invero, esprimere riserve sulla identificazione fotografica dell'indagato, allorché dalla descrizione della persona offesa emerge che la rapina fosse stata realizzata da padre e figlio, per l'inequivoco appellativo rivolto dall'uno all'altro, quando la vittima non ha identificato il genitore di GRANATA, benché la sua fotografia fosse fra quelle sottoposte all'attenzione di COLLE; né sul punto pesa la considerazione del P.M. secondo cui 'papà' sarebbe un modo di dire, non indicativo di una effettivo rapporto di filiazione, poiché si tratta di una mera ipotesi.

La perplessità è stata peraltro confermata dalla circostanza che proprio il rapinatore non identificato era stato quello che aveva avuto contatti più ravvicinati con COLLE al momento della rapina, e che l'età del padre dell'indagato è assai lontana da quella indicata dalla vittima. Altrettanto logico è l'aver circoscritto il peso indiziario della videoripresa del motociclo oggetto della rapina alla guida di altro soggetto, con l'indagato che si trovava nelle vicinanze, non apparendo essa univocamente orientata a confermare la disponibilità del mezzo da parte di GRANATA Salvatore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso a Roma il giorno 8/07/202