Sentenza — n. 35252/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEIVTI,nrATA SENTENZA sul ricorso proposto da: MELITA RITA nato a MESSINA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore delle parti civili che ha concluso come da comparsa e nota spese depositata. udito il difensore av.to Giovanni Villari che ha insistito per l'accoglimento dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 646 cod.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 n primo motivo di ricorso è tardivamente proposto; ed invero posto che la procedibilità a querela per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen. risulta introdotta dal D.Lgs 36 del 10 aprile 2018, l'imputata avrebbe dovuto dedurre nella fase di appello, conclusa con la pronuncia impugnata ed emessa 11 marzo 2019, la questione della tardività della querela che viene ora sottoposta per la prima volta all'esame di questo giudice di legittimità. Viceversa, la questione non risulta dedotta neppure con i motivi nuovi che pure la difesa risulta avere depositato il 14 febbraio 2019 e cioè dopo l'introduzione della modifica normativa.
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EIVTI,nrATA SENTENZA sul ricorso proposto da: MELITA RITA nato a MESSINA il 11/06/1962 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore delle parti civili che ha concluso come da comparsa e nota spese depositata. udito il difensore av.to Giovanni Villari che ha insistito per l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATI-0 1.1 Con sentenza in data 1 marzo 2019, la corte di appello di Messina, confermava la pronuncia del tribunale monocratico dello stesso capoluogo del 28-2-2017 che aveva condannato Melita Rita alle pene di legge in quanto responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore avv.to Villari, il quale deduceva, con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - improcedibilità sopravvenuta a seguito dell'introduzione del D.Lgs 36 del 2018 che aveva introdotto la previsione della procedibilità a querela dell'appropriazione indebita anche nelle ipotesi aggravate e tardività nel caso di specie della condizione di procedibilità sporta 1'8 agosto del 2014 benchè i fatti fossero stati commessi il precedente 30 aprile 2014; - violazione di legge in relazione all'art. 646 cod.pen. non sussistendo l'ipotesi dell'interversío possessíonis posto che l'imputata aveva trattenuto le somme a titolo di garanzia di un pregresso e più ampio credito; - violazione di legge con riferimento all'individuazione del dolo specifico richiesto dalla norma posto che l'imputata non aveva agito con finalità appropriative; - violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 n primo motivo di ricorso è tardivamente proposto; ed invero posto che la procedibilità a querela per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen. risulta introdotta dal D.Lgs 36 del 10 aprile 2018, l'imputata avrebbe dovuto dedurre nella fase di appello, conclusa con la pronuncia impugnata ed emessa 11 marzo 2019, la questione della tardività della querela che viene ora sottoposta per la prima volta all'esame di questo giudice di legittimità. Viceversa, la questione non risulta dedotta neppure con i motivi nuovi che pure la difesa risulta avere depositato il 14 febbraio 2019 e cioè dopo l'introduzione della modifica normativa.
Al proposito secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Rv. 264847). E nel caso di specie la ricorrente deduce proprio accertamenti di fatto relativi al momento in cui la parte civile avrebbe avuto contezza definitiva del fatto, richiamando dichiarazioni dei testimoni ed il contenuto di documenti, il cui esame, mai dedotto nelle fasi di merito, è precluso all'analisi di questa corte di cassazione. 2.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo con il quale si contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod.pen., gli aspetti dedotti reiterano doglianze già devolute all'esame del giudice di appello e da queste affrontate e risolte senza incorrere in alcuna delle lamentate violazioni di legge.
Costituisce principio ribadito da questa corte di legittimità quello secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del "broker" assicurativo che, nella sua qualità ed autorizzato all'incasso, si sia appropriato delle somme percepite quali premi per polizze assicurative (Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Rv. 277048). E nel caso in esame dalla ricostruzione dei fatti esposta nelle pronunce di primo e secondo grado risulta che la Melito tratteneva a più riprese somme versate dai clienti della Unipol a titolo di pagamento di premi assicurativi e che i successivi rientri effettuati sul conto dedicato lasciavano comunque un insoluto pari all'importo di € 6.000,00.
Né può scriminare la condotta l'avere agito a titolo di garanzia per il credito vantato dalla stessa Melito nei confronti della compagnia e degli agenti principali a titolo di provvigione; invero va 9 innanzi tutto rilevato che alcuna prova nelle fasi di merito è stata adeguatamente fornita per dimostrare che già nella primavera del 2014 il credito per provvigioni fosse stato già calcolato e liquidato in un importo pari o superiore alla somma che risulta non versata; così che al proposito va ricordato come nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Rv. 257317).
Nella condotta dell'imputata risultano pertanto raffigurabili tutti gli elementi oggettivo e soggettivo del contestato reato prospettandosi l'ingiustizia del profitto al momento del trattenimento di somme senza alcun titolo concreto, reale e determinato nell'ammontare. Infine, anche l'ultimo motivo appare manifestamente infondato posto che alcuna violazione di legge vizia l'impugnata sentenza che ha escluso la ricorrenza delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. sulla base delle precise considerazioni esposte a pagina 4 della motivazione.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Margherita Millunzi ed Annamaria Marracco Pottino, rappresentanti della Millunzi e co. S.a.s. che liquida in complessivi euro 3.300,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 8 set