Sentenza — n. 35251/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAPELOSA ROCCO nato a POTENZA il 05/07/1969 ABIUSI ROSY nato il 24/08/1980 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza del ricorso e rigettarsi lo stesso; udito i difensori avv.ti Basile e D'Onofrio che insistono nei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 bis cod.pen, art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 416 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35251/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
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EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAPELOSA ROCCO nato a POTENZA il 05/07/1969 ABIUSI ROSY nato il 24/08/1980 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'infondatezza del ricorso e rigettarsi lo stesso; udito i difensori avv.ti Basile e D'Onofrio che insistono nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 6 novembre 2020, la corte di appello di Potenza, confermava la pronuncia del G.I.P. del tribunale dello stesso capoluogo del 19-10-2016 che aveva condannato Lapelosa Rocco ed Abiusi Rosy alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi responsabili del delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen., già art. 12 quinquies. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i propri difensori, avv.ti Basile e D'Onofrio, i quali deducevano, con unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., nullità della sentenza per difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato posto che tutti gli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità non provavano la sussistenza del dolo specifico del contestato reato; invero, le cessioni erano state effettuate al solo scopo di preservare e continuare i contratti stipulati con ANAS come dimostrato dal fatto che pochi giorni dopo l'informativa atipica antimafia ky erano stati ceduti soltanto i 24 mezzi sgombraneve e non l'intero patrimonio sociale.
Alcun rilievo aveva poi l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di coimputati del Lapelosa avvenuti non contestualmente le cessioni ed inoltre, la corte di appello, non aveva tenuto in debito conto né l'assoluzione del predetto all'esito del giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. né l'annullamento senza rinvio della misura cautelare disposta nel presente procedimento a seguito della pronuncia di questa Corte di cassazione n. 32167 del 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso appare reiterare questioni ed aspetti di puro fatto già devoluti all'esame della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti senza incorrere in alcuno dei vizi della motivazione dedotti con l'unico motivo. Il giudice di appello ha sottolineato gli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere sussistente la finalità elusiva sottolineando, innanzi tutto, il contenuto sostanzialmente confessorio delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di indagini ed utilizzabili nel giudizio abbreviato, la pluralità delle operazioni effettuate a seguito della sottoposizione del Lapelosa al procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e caratterizzate da assoluta anomalia, posto che parte dei beni aziendali venivano intestati ad un cittadino rumeno che poi nominava la Abiusi procuratore generale, la successione temporale dei fatti rispetto alla sottoposizione a misure ablatorie di altri coimputati.
Si tratta di elementi tutti adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado e rispetto ai quali il ricorso propone una lettura alternativa di elementi di fatto sottolineando un dato e cioè la ricerca di soluzioni atte a permettere la prosecuzione di contratti con ANAS che non appare decisivo. Infatti, va innanzi tutto va segnalato che la cessione del solo ramo aziendale costituito dai 24 mezzi spalaneve, è attività che riguarda i rapporti tra la Abiusi ed il cittadino rumeno e che non produce alcun effetto rispetto al primo atto costituito dalla cessione delle quote da Lapelosa alla moglie datata 20 giugno 2011, cessione significativamente effettuata dopo la sottoposizione del predetto Lapelosa al procedimento per associazione mafiosa e prima dell'emanazione delle informative antimafia del dicembre 2012 da parte della Prefettura di Potenza.
In ogni caso la circostanza non appare decisiva posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12- quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali — non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione; e proprio in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d'appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Rv. 277598).
Deve, pertanto, essere escluso che la volontà di elidere le conseguenze delle interdittive antimafia sia elemento tale da giustificare da solo le attività di intestazione fittizia potendo tale scopo certamente concorrere con quello principale di eludere le misure ablatorie che, nel caso di specie, la corte di appello, con valutazione esente da censure, ha desunto sia dalle dichiarazioni degli imputati, certamente assai rilevanti e sminuite dal ricorso, che dalla prima cessione tra marito e moglie. Irrilevanti appaiono, poi, gli elementi che il ricorso deduce dall'annullamento della misura cautelare e dalla intervenuta assoluzione che sono tutti fatti ben successivi le cessioni effettuate tra il 2011 ed il 2013 e, quindi, non risultano certamente idonei ad eludere la finalità elusiva al momento del compimento dei fatti.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione sem