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Sentenza — n. 35250/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35250/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35250/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO DOMENICO nato a ACERRA il 04/05/1974 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare in mesi 3 di arresto ed euro 1000 di ammenda; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 707 cod.pen, art. 707 cod.pen, art. 597 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35250/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.pen.; - nullità della sentenza per violazione del principio di divieto di reformatio in pejus posto che il giudice di appello, pur riducendo la pena complessiva, aveva determinato una pena base in misura più elevata a quella stabilita in primo grado.

Parole chiave

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modifica della sentenza porto abusivo di armi revisione in materia penale indennizzo per detenzione ingiustificata infrazione alla legge sulle armi esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod.pen
1.1 Con sentenza in data 9 settembre 2021, la corte di appello di Genova, riduceva la pena inflitta a Bruno Domenico in ordine ai reati di cui agli artt. 707 cod.pen.
art. 707 cod.pen
art. 597 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO DOMENICO nato a ACERRA il 04/05/1974 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare in mesi 3 di arresto ed euro 1000 di ammenda; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 9 settembre 2021, la corte di appello di Genova, riduceva la pena inflitta a Bruno Domenico in ordine ai reati di cui agli artt. 707 cod.pen. e 4 L.110/75 a mesi 4 di arresto ed C 1.000,00 di ammenda. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Montemagno, il quale deduceva, con distinti motivi che si riassumono ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.pen.; - nullità della sentenza per violazione del principio di divieto di reformatio in pejus posto che il giudice di appello, pur riducendo la pena complessiva, aveva determinato una pena base in misura più elevata a quella stabilita in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità del Bruno sulla base degli esiti della perquisizione che permetteva di rinvenire in possesso dello stesso diversi strumenti atti allo scasso benché fosse già precedentemente condannato per reati contro il patrimonio. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.2 Fondato è invece il secondo motivo in relazione alla determinazione della pena base; ed invero secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066). Il principio risulta successivamente ribadito anche dalle sezioni semplici secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando determina un trattamento sanzionatorio più favorevole per effetto dell'estensione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche anche alla recidiva, non può comunque fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Rv. 271182).

L'applicazione del suddetto principio comporta affermare che ha errato il giudice della corte di appello di Genova quando, nel ridurre la pena complessivamente inflitta, aumentava la pena base portandola da sei mesi ad otto mesi di arresto poiché la sanzione minima non poteva essere elevata nella sua entità altrimenti violandosi la disposizione di cui all'art. 597 cod.proc.pen.. Proprio in applicazione dei sopra esposti principi l'impugnata sentenza della corte di appello genovese deve essere annullata senza rinvio limitatamente al calcolo della pena che va rideterminato nella misura di mesi 3 di arresto ed C 1000 di ammenda (p.b. mesi 6 - 1/2 per il rito = mesi 3).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta a Bruno Domenico in mesi 3 di arresto ed € 1.000 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Roma, 8 settembre 2021 IL ONSIGLIERE T. D gnazio Pardo .4 IL PRESIDENTE D