Sentenza — n. 35248/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to Indino che si è riportato ai motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod.pen, art. 612 cod.pen, art. 635 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 Il ricorso è inammissibile dovendosi evidenziare che generico era il motivo di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado. Invero benchè il giudice di primo grado con le osservazioni svolte a pagina 2 della motivazione della sentenza avesse spiegato le ragioni sulle base delle quali ritenere che il calcio alla stufetta elettrica installata nell'ufficio di servizio della p.o. fosse finalizzato al danneggiamento della stessa effettivamente procurato, l'appello si era genericamente limitato a contestare tale dato lamentando soltanto che." Il gesto istintivo de/calcio non può dirsi finalizzato al danneggiamento della stu fetta elettrica.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to Indino che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 21 settembre 2020, la corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia dello stesso tribunale del 13 settembre 2016, riqualificava i fatti di cui all'art. 336 cod.pen. contestati a Sanapo Rocco ai sensi dell'art. 612 cod.pen. e per l'effetto rideterminava la pena allo stesso inflitta in ordine a tale delitto unificato per continuazione con quello di danneggiamento nella misura di mesi 5 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore avv.to Indino, il quale deduceva, con unico motivo, carenza assoluta della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod.pen. ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è inammissibile dovendosi evidenziare che generico era il motivo di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado. Invero benchè il giudice di primo grado con le osservazioni svolte a pagina 2 della motivazione della sentenza avesse spiegato le ragioni sulle base delle quali ritenere che il calcio alla stufetta elettrica installata nell'ufficio di servizio della p.o. fosse finalizzato al danneggiamento della stessa effettivamente procurato, l'appello si era genericamente limitato a contestare tale dato lamentando soltanto che." Il gesto istintivo de/calcio non può dirsi finalizzato al danneggiamento della stu fetta elettrica.
Inoltre non vi è in atti alcuna prova del danneggiamento, solo riferito". Trattasi con evidenza di motivo del tutto generico che non devolve al giudice di appello alcuna specifica doglianza contestando assertivamente la valenza del dato oggettivo e la deposizione della p.o. mai messa in dubbio nella sua attendibilità. Al proposito va ricordato come l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822). E nel caso in esame il motivo di appello appariva privo di specificità non potendo limitarsi ad una generica contestazione del fatto; ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. formulata in forma del tutto generica con riguardo ad un presunto e mai dimostrato valore irrisorio del bene danneggiato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 7 settembre 2021 IL CONSIGLIERE EST. Do t o .rdo IL RESIDENT Dott. enico 4