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Sentenza — n. 35247/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MASOLA NICOLETTA avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letta la memoria del pubblico ministero che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Lette le memorie delle difese di Diana e Benenati che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori avv.ti Andrea Liberato anche in sostituzione dell'avv.to Cola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed avv.to Camerino per i Capaldo il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 495 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c) cod.proc.pen. per non avere motivato il giudice di appello in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'audizione del collaboratore Schiavone Nicola, pur trattandosi di prova sopravvenuta e rilevante che aveva ad oggetto i rapporti tra Benenati ed il clan dei casalesi; - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett.

Parole chiave

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estorsione prova liberatoria estradizione testimonianza della vittima verdetto di colpevolezza esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod.proc.pen
Al proposito lamentava che trattandosi di prova sopravvenuta la corte aveva errato nel rigettarla poiché, l'unico parametro di riferimento, doveva individuarsi nell'art. 495 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdalla parte civile BATTAGLIA ROBERTO nato a CASERTA il 12/08/1969 nel procedimento a carico di: BENENATI CIRO nato a CASERTA il 31/01/1963 ZAGARIA PASQUALE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 05/01/1960 FONTANA PASQUALE nato a AVERSA il 31/07/1969 DIANA NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 11/03/1965 CAPALDO FILIPPO nato a CASERTA il 17/12/1977 CAPALDO FRANCESCO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 06/01/1929 CAPALDO RAFFAELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 07/03/1961 ZAGARIA ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 29/06/1962 ZAGARIA CARMINE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1968 inoltre:

MASOLA NICOLETTA avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letta la memoria del pubblico ministero che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Lette le memorie delle difese di Diana e Benenati che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori avv.ti Andrea Liberato anche in sostituzione dell'avv.to Cola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed avv.to Camerino per i Capaldo il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 2 marzo 2021, la corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del G.I.P. dello stesso tribunale del 23 ottobre 2014 che aveva assolto BENENATI CIRO, ZAGARIA PASQUALE, FONTANA PASQUALE, DIANA NICOLA, CAPALDO FILIPPO, CAPALDO FRANCESCO, CAPALDO RAFFAELE, ZAGARIA ANTONIO e ZAGARIA CARMINE dai reati di concorso in estorsione aggravata loro rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica commessi in danno di Battaglia Roberto. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il procuratore generale di Napoli e la parte civile; il RG. deduceva, con unico motivo, violazione di legge ex artt. 603 comma 2 e 606 lett.

b) cod.proc.pen. relativamente al rigetto della richiesta di audizione del collaboratore di giustizia Schiavone Nicola che avrebbe potuto riferire circostanze di rilievo per il riscontro delle affermazioni della p.o. Battaglia. Al proposito lamentava che trattandosi di prova sopravvenuta la corte aveva errato nel rigettarla poiché, l'unico parametro di riferimento, doveva individuarsi nell'art. 495 cod.proc.pen. secondo cui devono essere ammesse tutte le prove che risultino comunque non manifestamente irrilevanti. 1.3 La parte civile deduceva con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 comma primo lett.

b) e c) cod.proc.pen. per non avere motivato il giudice di appello in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'audizione del collaboratore Schiavone Nicola, pur trattandosi di prova sopravvenuta e rilevante che aveva ad oggetto i rapporti tra Benenati ed il clan dei casalesi; - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett.

b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. per non avere il giudice di appello disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'audizione del collaboratore Caterino che aveva costituito oggetto anche della valutazione da parte del giudice di primo grado; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione di non attendibilità della persona offesa Battaglia con riguardo ad entrambe le fattispecie di reato contestate ai capi a) e b) della rubrica posto che tale giudizio era stato effettuato senza tenere conto delle specifiche censure avanzate dal pubblico ministero con l'atto di appello avverso la pronuncia di primo grado che venivano ripercorse; si evidenziava il difetto di motivazione su tali aspetti sottolineando, poi, come il Battaglia dovesse essere valutato quale teste puro e non alla stregua dell'imputato di procedimento connesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Entrambi i ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti. Quanto al ricorso del RG. ed alle prime due doglianze del ricorso della parte civile in tema di omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si osserva che la corte di appello di Napoli, investita dell'appello da parte del pubblico ministero e della parte civile avverso la sentenza di assoluzione degli imputati per due distinti episodi di estorsione ai danni della parte offesa costituita parte civile Battaglia, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.I.P. di Napoli, in precisa osservanza della disposizione contenuta nell'art. 603 al comma 3 bis cod.proc.pen. e dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, procedeva alla rinnovazione mediante l'escussione della prova dichiarativa fondamentale, costituita appunto dal teste e presunta vittima dei reati Battaglia Roberto.

Effettuata tale audizione, con le precise osservazioni svolte alla pagina 6 dell'impugnata pronuncia, la corte di appello concludeva negativamente circa l'attendibilità intrinseca del racconto della presunta vittima evidenziando una serie di elementi specifici, esplicitati anche alle successive pagine 7-8, riguardanti la grave tardività della denuncia, sporta a distanza di 12 anni dai fatti, e le numerose contraddizioni in cui il dichiarante sarebbe caduto nella ricostruzione dei fatti. Orbene, tale valutazione negativa di attendibilità della fonte principale di accusa rendeva superflua l'audizione dei collaboratori di giustizia Schiavone e Caterino e ciò anche se il primo andava qualificato come prova sopravvenuta, trattandosi di soggetti che non essendo a conoscenza diretta e personale dei fatti avrebbero potuto riferire esclusivamente in ordine ad elementi di puro riscontro.

E tuttavia appare evidente che conclusa negativamente la valutazione della credibilità della persona offesa del tutto superfluo appariva procedere alla ricerca di riscontri che mai avrebbero, comunque, potuto sopperire all'assenza di una prova diretta e principale. Deve, infatti, essere ricordato come il procedimento di acquisizione dei riscontri deve seguire sempre la valutazione di attendibilità del dichiarante per cui se il giudice di secondo grado, proceduto all'esame diretto della fonte di accusa, concluda per l'inattendibilità della stessa non è poi tenuto anche in fase di rinnovazione dell'istruttoria in appello a procedere all'acquisizione dei possibili riscontri. 2.2 n secondo motivo avanzato dalla parte civile propone in primo luogo aspetti di puro merito, nelle parti in cui contesta le conclusioni della corte di appello circa la specifica valutazione di elementi di fatto attinenti alla ricostruzione dei rapporti tra il Battaglia e gli Zagaria certamente non deducibili nella presente fase di legittimità.

Inoltre, avanza una contestazione della qualificazione giuridica della persona offesa Battaglia che non appare fondata; invero la corte di appello di Napoli non ha proceduto alla individuazione del Battaglia come imputato di procedimento connesso ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen. posto che a pagina 6 della motivazione lo stesso viene espressamente indicato come "testimone, persona offesa". Tuttavia, nella valutazione di attendibilità che il giudice della prova dichiarativa è chiamato ad effettuare \) anche in relazione al semplice testimone, il giudice di secondo grado, con valutazione conforme al G.I.P., sottolineava i rapporti personali e di affari proseguiti nel tempo tra il Battaglia ed i componenti della famiglia Zagaria proprio al fine di valutare l'attendibilità della denuncia dello stesso a distanza di oltre 10 anni dai fatti; e segnalava come nel corso di tali rapporti Battaglia avesse concluso affari con gli stessi ed altri esponenti di quel clan per concludere con valutazione esente da censure per la già nominata inattendibilità.

Tale valutazione in quanto effettuata alla luce di precisi elementi di fatto tutti singolarmente esplicitati appare priva sia di profili di violazione di legge che di difetto di motivazione per manifesta illogicità. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, entrambi i ricorsi devono essere respinti e la parte privata condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna Battaglia Roberto al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 settembre 2021 IL CONSIGLIERE Dit. Ignazio