Sentenza — n. 35246/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. (3) 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini peri! compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Al successivo comma quarto lo stesso art. 83 stabiliva poi che: Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: (3) 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini peri! compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Al successivo comma quarto lo stesso art. 83 stabiliva poi che: Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCAMPI MARIO nato a EDOLO il 26/07/1944 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 18 gennaio 2021, la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia dello stesso tribunale del 15 novembre 2019, riduceva la pena inflitta ad Accampi Mario in ordine ai reati di tentata estorsione (capo E) e tentata libertà degli incanti (capo D) in anni 1, mesi 9 di reclusione ed C 550,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore avv.to Pesce il quale deduceva, con distinti motivi: - inosservanza della legge penale quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo D) avendo errato la corte di appello nel calcolare i periodi di sospensione disposti, uno, per astensione dalla trattazione delle udienze da parte del difensore di un coimputato ed, altro, per l'emergenza COVID ex DL 83/2020; - erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del concorso tra i reati di estorsione e turbata libertà per difetto dell'elemento del danno patrimoniale nei riguardi della persona offesa; - difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza contenuta nel primo motivo va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000).
Correttamente, pertanto, la corte di appello ha ritenuto che l'astensione del difensore del coimputato dall'udienza ed il rinvio disposto comportasse la sospensione della prescrizione anche per Accampi. Quanto alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo, va ricordato come l'art. 83 del D.L. 18 del 2020, intitolato: Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, ha previsto:
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. (3) 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini peri! compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Al successivo comma quarto lo stesso art. 83 stabiliva poi che: Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
Successivamente il termine del 15 aprile è stato prorogato per il protrarsi dell'emergenza pandemica all'il maggio; difatti II D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) ha stabilito che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'il maggio 2020". Orbene, secondo le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale; in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez.
U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432).Ne consegue che, in forza dell'interpretazione letterale delle norme sopra citate e dell'orientamento delle Sezioni Unite, il periodo di sospensione per i 64 giorni ex emergenza COVID va calcolato: per i processi la cui udienza era fissata tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, sia essa la prima ovvero un'udienza di rinvio; per i processi nei quali entro detto periodo era prevista la scadenza di un termine processuale. Orbene, nel caso in esame, proprio in detto periodo era prevista la scadenza del termine per proporre appello che, conseguentemente, veniva prorogato all'il maggio; invero, la sentenza di primo grado risulta emessa il 15 novembre 2019 con termine di giorni 90 per il deposito e depositata il 13 febbraio.
Da tale giorno decorrevano i 45 giorni ex art. 585 cod.proc.pen. per la proposizione dell'appello che, quindi, venivano immancabilmente a scadere "dentro" la sospensione COVID (30 marzo) e difatti dalle annotazioni della sentenza di primo grado risulta che l'appello era depositato 1'11 maggio 2020. Ne consegue affermare che, anche nel presente caso, il procedimento ha subito una stasi processuale durante l'emergenza COVID applicandosi la disposta sospensione ex lege secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite anche quando siano stati sospesi i termini per proporre impugnazione perché scadenti entro l'arco temporale tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020.
Deve, quindi, essere stabilito che il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, si applica anche a tutti i procedimenti nei quali tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 scadeva il termine per proporre impugnazione. Conseguentemente l'impugnata sentenza ha correttamente calcolato il periodo di sospensione e manifestamente infondato appare il motivo proposto posto che la difesa avendo essa usufruito della sospensione COVID nella proposizione dell'appello era certamente a conoscenza della stasi processuale determinata nel caso in esame. 2.2 Quanto al secondo motivo, i giudici di merito appaiono avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui i delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente, perché quello di estorsione si connota per la coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, quello di turbata libertà degli incanti si caratterizza per il dolo generico, per la coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma al momento in cui la gara è impedita o turbata senza che occorra la produzione di un danno o il conseguimento di un profitto. (Sez. 2, n. 13505 del 13/03/2008, Rv. 239794).
Né risulta che la corte di appello abbia omesso di valutare la doglianza reiterata in fase di legittimità circa l'assenza di danno ingiusto poiché, con le osservazioni specificamente svolte a pagina 16 della motivazione, il giudice di secondo grado ha correttamente specificato come tale danno andava individuato sia nella perdita della cauzione già versata dalle donne cui venivano rivolte le frasi minacciose sia nella perdita di chance dalla partecipazione alla gara. In tal modo le vittime della richiesta estorsiva venivano private sia di una posta finanziaria che di una 3 v concreta ed attuale possibilità di guadagno avendo le stesse il diritto di partecipare liberamente alla gara che veniva escluso per effetto della condotta coartatrice posta in essere anche dall'imputato. 2.3 In relazione al terzo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso in esame il giudice di appello ha fatto specifico riferimento alle particolari modalità di consumazione del fatto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell