Sentenza — n. 35245/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPEZZUTO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 08/11/1951 CASO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/09/1978 IACOMO PASQUALE nato a NAPOLI il 07/11/1958 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod.pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa'. E nel caso in esame il giudice di appello ha fatto riferimento a plurimi aspetti specifici del fatto e della personalità degli imputati stabilendo la sanzione finale in limiti prossimi ai minimi edittali, senza incorrere in alcuna delle violazioni denunciate.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPEZZUTO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 08/11/1951 CASO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/09/1978 IACOMO PASQUALE nato a NAPOLI il 07/11/1958 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 21 luglio 2020, la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. dello stesso tribunale del 6 novembre 2019, riduceva le pene inflitte: a Capezzuto Giuseppe ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 333,33 di multa; ad Iacomo Pasquale ad anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed C 600 di multa; a Caso Giuseppe ad anni 3, mesi 4 giorni 10 di reclusione ed C 1000 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati; Capezzuto lamentava: - violazione dell'art. 81 cpv cod.pen. perché il reato più grave avrebbe dovuto essere qualificato nel capo H) e non nel capo A) di associazione a delinquere; - omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche; - omessa motivazione sulla determinazione della pena. - illogicità della motivazione in ordine al calcolo di determinazione della pena.1.3 Caso deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena dovendosi tenere conto del comportamento processuale dell'imputato. 1.4 Iacomo chiedeva l'annullamento della sentenza per violazione di legge da parte della corte di appello che aveva ritenuto rinunciati i motivi sulle circostanze; mancanza di motivazione sulle stesse attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.; contraddittorietà della motivazione quanto alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto al ricorso Iacomo, nella parte in cui contesta la legittimità della pronuncia di appello a seguito dell'avvenuta declaratoria di rinuncia anche ai motivi in tema di attenuanti ed omessa motivazione sulle generiche, va fatta applicazione del principio dettato da questa corte e secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, nella specie, delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861).
Principio ribadito anche da altra pronuncia secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti. (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696). Ne deriva pertanto che la doglianza è inammissibile e tale valutazione assorbe anche il motivo sul difetto di motivazione in relazione alle attenuanti generiche. 2.2 Quanto alle doglianze proposte dal Capezzuto, il primo motivo è proposto in carenza evidente di interesse poiché l'imputato non alcun interesse a dedurre che la pena base sia stata determinata per un reato meno grave in astratto.
In relazione a tutte le rimanenti doglianze, con le quali si contesta la determinazione della pena da parte di tutti i ricorrenti, va sottolineato come il giudice di appello abbia elencato i motivi sulla base dei quali riduceva la pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado per tutti gli odierni ricorrenti così prendendo specificamente in considerazione il comportamento processuale che si assume non valorizzato. Peraltro va ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa'. E nel caso in esame il giudice di appello ha fatto riferimento a plurimi aspetti specifici del fatto e della personalità degli imputati stabilendo la sanzione finale in limiti prossimi ai minimi edittali, senza incorrere in alcuna delle violazioni denunciate.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 7 settembre 2021 CONSIGLIERE T. tt. I P