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Sentenza — n. 35244/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35244/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35244/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 25/10/2018- dep. 31/10/2018, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in composizione monocratica in data 2/04/2015 aveva condannato ALTOBELLI Davide e ALTOBELLI Dario ciascuno a pena di giustizia per il reato di cui agli art.110 e 640 cod. pen., accertato a TORINO nel febbraio 2012, col beneficio della sospensione della pena per il solo ALTOBELLI Dario. La CORTE territoriale riconosceva la sospensione anche ad ALTOBELLI Davide. 1 4, La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere gli imputati, in concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel tacere o dissimulare una ipoteca giudiziale apposta nel 2009 sull'autocaravan tg. CH710KN, venduto il 26/07/2011, indotto in errore SBOBIO Egidio, che acquistava il veicolo e versava per questo l'importo di 15.000 euro.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35244/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli ALTOBELLI propongono ricorso per cassazione, per il tramite dell'unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

Parole chiave

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ipoteca legale del venditore contratto di compravendita di veicoli vendita a titolo di autotutela detentore di veicolo in dubio pro debitore ipoteca mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
È inammissibile il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALTOBELLI DAVIDE nato a ROMA il 09/10/1960 ALTOBELLI DARIO nato a ROMA il 06/03/1950 avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni scritte del P.G., in giudizio con contraddittorio scritto, trattato ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 25/10/2018- dep. 31/10/2018, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in composizione monocratica in data 2/04/2015 aveva condannato ALTOBELLI Davide e ALTOBELLI Dario ciascuno a pena di giustizia per il reato di cui agli art.110 e 640 cod. pen., accertato a TORINO nel febbraio 2012, col beneficio della sospensione della pena per il solo ALTOBELLI Dario. La CORTE territoriale riconosceva la sospensione anche ad ALTOBELLI Davide. 1 4, La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere gli imputati, in concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel tacere o dissimulare una ipoteca giudiziale apposta nel 2009 sull'autocaravan tg. CH710KN, venduto il 26/07/2011, indotto in errore SBOBIO Egidio, che acquistava il veicolo e versava per questo l'importo di 15.000 euro.

2. Gli ALTOBELLI propongono ricorso per cassazione, per il tramite dell'unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione alla tardività della querela, presentata nel marzo 2012, quando già dal settembre 2011 SGOBI9aveva riconosciuto di aver ricevuto il certificato di proprietà del mezzo, e quindi aveva gli elementi per desumere l'ipoteca sul mezzo; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., quanto alla mancata assoluzione nel merito. Sostiene che il vincolo sul bene era illegittimo, ed era intervenuto in epoca successiva alla conclusione del contratto di vendita del veicolo, e che la persona offesa era apparsa contraddittoria nella ricostruzione della vicenda resa nel corso del dibattimento in primo grado; come terzo, il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Con memoria scritta il difensore ribadisce i motivi di ricorso, e aggiunge che il reato è da dichiarare estinto per intervenuta prescrizione.

3. I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo, che ripropone una questione già congruamente affrontata dai Giudici del merito: la CORTE torinese ha indicato nella notificazione del precetto, avvenuta il 9/02/2012, il momento di effettiva conoscenza dell'ipoteca legale, e la querela è stata proposta nei tre mesi, il 30/03/2012. Il ricorso propone una differente valutazione delle circostanze in fatto relative alla decorrenza del termine di deposito della richiesta di punizione, ipotizzando la conoscenza o la conoscibilità dell'ipoteca già dal mese di settembre, e tuttavia per un verso non precisa una data di riferimento, parlando in generale di desumibilità, per altro verso esige un esame del fatto incompatibile con il giudizio di legittimità, una volta attestata la coerenza delle motivazione delle CORTE.4.

Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché la CORTE di TORINO iamb-rosian ha ricostruito il fatto, con motivazione congrua e coerente, e per questo non contestabile in sede di legittimità, identificato la piena consapevolezza e volontà degli imputati di percepire il profitto ingiusto della somma e del camper loro consegnati dalla persona offesa, con artifici e raggiri consistiti sia nell'occultamento dell'ipoteca sul bene che vendevano, confermata dalla mancata consegna, e prima ancora dalla mancata esibizione del certificato di proprietà del veicolo, in presenza di un vincolo antecedente - e non successivo, come sostiene il ricorso - al momento della conclusione del contratto.

5. È inammissibile il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., perché - a differenza di quanto sostenuto dal difensore nella memoria fatta pervenire in vista dell'udienza odierna - esso non appare proposto fra i motivi di appello, nonostante l'istituto fosse già operativo al momento della loro proposizione, e quindi la considerazione di esso è preclusa ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. Infine, il delitto non è estinto per prescrizione, alla stregua della presente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, perché per il relativo termine deve farsi riferimento alla data di pronuncia della sentenza di appello, quando - come riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell'anzidetta memoria - il termine medesimo non era maturato.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 8/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente