Sentenza — n. 35241/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 30/10/2019- dep. 28/01/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CATANZARO in composizione monocratica in data 6/11/2013, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di YOUNESS Bassam, di BYAZ Sharaf e di un terzo coimputato non ricorrente per i reati di cui agli art. 110 e 612 co. 1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione sub a) di concorso in resistenza a pubblico ufficiale, e di cui agli art.110 e 635 cod. pen., ravvisando l'ipotesi di cui al co. 1, e non quella - di cui all'imputazione sub b) - che faceva riferimento al co. 2 n. 1 della stessa disposizione, per mancanza di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 35241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al menzionato dovere la CORTE territoriale si è compiutamente attenuta, e con essa a quello di rendere una motivazione congrua e logica, non intaccata dalle generiche contestazioni difensive. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: YOUNESS BASSAM nato il 21/05/1984 BYAZ SHARAF nato il 07/12/1989 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inannmissibilità del ricorso; udito il difensore degli imputati avv. Nicola Armando VENEZIANO, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 30/10/2019- dep. 28/01/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CATANZARO in composizione monocratica in data 6/11/2013, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di YOUNESS Bassam, di BYAZ Sharaf e di un terzo coimputato non ricorrente per i reati di cui agli art. 110 e 612 co. 1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione sub a) di concorso in resistenza a pubblico ufficiale, e di cui agli art.110 e 635 cod. pen., ravvisando l'ipotesi di cui al co. 1, e non quella - di cui all'imputazione sub b) - che faceva riferimento al co. 2 n. 1 della stessa disposizione, per mancanza di querela.
Sull'appello proposto dai PROCURATORE GENERALE in sede, la CORTE territoriale ha ritenuto gli imputati responsabili dei delitti inizialmente contestati, unificati per continuazione, con la recidiva relativamente a YOUNESS, e ha condannato entrambi a pena di giustizia. Il Giudice di appello di CATANZARO aveva già pronunciato una prima sentenza, in data 29/06/2017, che aveva avuto identico esito: su di essa era intervenuto l'annullamento con rinvio della Sesta sez. pen. di questa S.C. il 25/10/2018. La condotta posta a base della pronuncia si era realizzata il 3 maggio 2012, allorché agenti della P.S. di CATANZARO erano intervenuti nella pizzeria "Golosità" del medesimo centro abitato, su sollecitazione del titolare PADOVA Vitaliano, il quale aveva chiesto aiuto perché gli imputati, in quel momento ubriachi, stavano devastando il suo locale, a fronte del diniego da lui opposto di portare loro da bere.
La polizia giudiziaria aveva identificato sul posto i tre stranieri e aveva loro comunicato che sarebbero stati condotti in ufficio per ulteriori accertamenti: YOUNESS aveva cercato di divincolarsi per fuggire, ma era stato ammanettato, mentre BYAZ si era rifiutato di prendere posto sulla vettura di servizio e di farsi ammanettare, e aveva colpito ripetutamente un assistente, provocandogli lesioni.
2. YOUNESS Bassam e BYAZ Sharaf propongono ricorso per cassazione, per il tramite di un unico difensore, e deducono come motivo la violazione - in cui la CORTE territoriale sarebbe incorsa - dei principi di diritto in tema di riforma del giudizio liberatorio di primo grado perché, dopo aver ascoltato i testimoni, la cui escussione era stata omessa in occasione del primo giudizio svolto in appello, la seconda volta la CORTE medesima era pervenuta a identica conclusione in termini di affermazione di colpevolezza; la censura dei ricorrenti è che essa si sarebbe limitata a escutere i testimoni. Aggiungono che la ricostruzione del fatto farebbe escludere il reato di resistenza a p.u., non potendosi ritenere tale lo sforzo di sottrarsi all'ammanettamento o il diniego di salire sull'automobile della P.S., anche perché per il danneggiamento non è previsto l'arresto in flagranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.1. Come già ricordato, il TRIBUNALE aveva riqualificato il fatto di cui al capo a) in quello di cui all'art. 612 co. 1 cod. pen., ravvisando nella condotta di YOUNESS una resistenza meramente passiva, tale da non ostacolare il compimento dell'attività d'ufficio, mentre il comportamento di BYAZ - pur violento - risultava essere stata posto in essere dopo il compimento dell'atto, quando egli era già stato bloccato e ammanettato; aveva poi dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b), sostenendo come non fosse configurabile la circostanza aggravante della violenza le persone, poiché non vi era stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta, ovvero un nesso strumentale che ricollegasse l'una all'altra, e pertanto mancava la querela della o delle persone offese.
Questa S.C. ha annullato la sentenza di condanna pronunciata la prima volta in grado di appello, richiamando le pronunce delle Sez. U. sull'onere di motivazione in caso di c.d. ribaltamento della decisione in appello, in coerenza con la giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, in particolare nella sentenza resa nel caso Dan contro Moldavia del 5 luglio 2011, fino a giungere alla sentenza n. 18620 del 19/01/2017 dep. 14/04/2017 Rv. 269786 i imputato Patalano, riguardante la condanna in appello, dopo una pronuncia di assoluzione in primo grado con giudizio abbreviato non condizionato.
Sez. U. hanno in proposito sancito che "l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado travalica ogni pretesa di simmetria. Essa, implicando l'esistenza di una base probatoria che induce quantomeno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative, pretende che si faccia ricorso al metodo di assunzione della prova (...) più affidabile; sicché la eventuale rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria.
Perché, insomma, roverturning si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe altrimenti affetta dal vizio di aporia logica derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti".
2. Nel secondo giudizio di appello, su richiesta del P.G., la CORTE territoriale ha disposto l'istruttoria dibattimentale, con l'escussione dei testimoni PADOVA Vitaliano, titolare della pizzeria, PAOLO Pasquale e NATANGELO Fabio, della Polizia di Stato: sulla scorta delle loro dichiarazioni, ha ritenuto provata la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti in origine contestati, operando una ricostruzione dettagliata e coerente dell'accaduto, in quanto tale non soggetta a censura in questa sede di legittimità. Essa ha invero ripreso quanto riferito dagli agenti di p.g. da PADOVA, e ha ravvisato sia la resistenza pubblico ufficiale a opera degli imputati - essendosi essi opposti con violenza al tentativo degli operanti di ammanettarli, e dunque al compimento dell'atto d'ufficio -, sia la circostanza aggravante della violenza alla persona quanto al reato di danneggiamento, poiché gli imputati avevano frantumato la vetrina e scagliato i frammenti contro il proprietario del locale e i suoi familiari, nonché lanciato all'indirizzo loro e dei clienti presenti bottiglie di vetro e sedie.
Ha aggiunto che la ricostruzione di PADOVA è stata confermata da PAOLA, agente intervenuto sul posto dopo la chiamata del primo alla P.S., mentre lo stesso PAOLA e NATANGELO avevano attestato, quanto a YOUNESS, che costui li aveva strattonati e tirati per evitare di salire sulla vettura di servizio, mentre BYAZ aveva colpito ripetutamente con pugni NATANGELO, provocandogli lesioni personali guaribili in 10 giorni. La ricostruzione del fatto permette peraltro di escludere ipotesi di arresto non consentito, poiché è emerso con evidenza che la polizia giudiziaria, all'atto del sopralluogo, avesse l'obiettivo di allontanare gli imputati da quello che era il teatro delle loro così accese intemperanze, e al tempo stesso di procedere alla loro identificazione:
è a tale attività che i ricorrenti si erano opposti con violenza, come descritto nella sentenza impugnata. È manifestamente infondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui il Giudice del rinvio avrebbe dovuto necessariamente pervenire a conclusioni differenti rispetto alla prima pronuncia di appello, perché altrimenti l'annullamento di essa non avrebbe avuto senso. Non è invero senza significato l'avvenuto svolgimento, nel pieno contraddittorio delle parti, di quella istruttoria dibattimentale che nel primo appello era mancata: infatti gli imputati hanno avuto la possibilità di dispiegare al massimo la difesa al momento della formazione della prova, avendo facoltà - di cui hanno scelto di non avvalersi, restando assenti - di intervenire di persona al fine di una eventuale ricostruzione alternativa del fatto, e comunque, attraverso il loro difensore, controesaminando i testimoni.
3. Quel che le Sez. U. hanno rimarcato è (Patalano, cit.) "il dovere del giudice di appello, in vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado discende non tanto e non solo dalla necessità di una interpretazione adeguatrice rispetto ai principi della CEDU, come espressi dalla Corte di Strasburgo, ma, prima ancora, dal rispetto del criterio "generalissimo" ispiratore della decisione del giudice penale, che implica l'obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo nei confronti dell'imputato, il giudice di appello non abbia provveduto, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale dinanzi a sé, nei casi di difforme valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione".
Al menzionato dovere la CORTE territoriale si è compiutamente attenuta, e con essa a quello di rendere una motivazione congrua e logica, non intaccata dalle generiche contestazioni difensive. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno