Sentenza — n. 35240/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/09/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di RAVENNA in composizione monocratica in data 11/12/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SEMINARA Mattia a pena di giustizia per i reati, commessi a FAENZA in data 3/09/2018 e unificati per continuazione, di furto con strappo in danno di persona anziana, lesioni personali aggravate, porto senza giustificato motivo di oggetto atto a offendere, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35240/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE territoriale riconosceva l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, fermo restando il giudizio di equivalenza, rideterminava la pena, riducendola. l 2. SEMINARA Mattia propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la manifesta illogicità della motivazione quanto all'aver ritenuto la recidiva, pur essendo l'unico precedente penale risalente a circa quattro anni prima rispetto ai fatti per i quali si procede, e pur trattandosi di un danneggiamento, di modesta gravità; - come secondo, la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, una volta riconosciuta anche quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMINARA MATTIA nato a FAENZA il 17/01/1994 avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del P.G., in giudizio con contraddittorio scritto, trattato ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/09/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di RAVENNA in composizione monocratica in data 11/12/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SEMINARA Mattia a pena di giustizia per i reati, commessi a FAENZA in data 3/09/2018 e unificati per continuazione, di furto con strappo in danno di persona anziana, lesioni personali aggravate, porto senza giustificato motivo di oggetto atto a offendere, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La CORTE territoriale riconosceva l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, fermo restando il giudizio di equivalenza, rideterminava la pena, riducendola. l 2. SEMINARA Mattia propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la manifesta illogicità della motivazione quanto all'aver ritenuto la recidiva, pur essendo l'unico precedente penale risalente a circa quattro anni prima rispetto ai fatti per i quali si procede, e pur trattandosi di un danneggiamento, di modesta gravità; - come secondo, la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, una volta riconosciuta anche quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Quanto al primo, è ben vero che il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 3 sentenza n. 33299 del 16/11/2016 dep. 10/07/2017 Rv. 270419 imputato Del Chicca) è nel senso che "ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato 'sub iudice'".
È tuttavia altrettanto vero che nel caso di specie, se pure con motivazione sintetica, la CORTE territoriale ha dato atto della obiettiva gravità della condotta criminale in concreto tenuta - un furto con strappo ai danni di una donna anziana, mentre si trovava già a terra, a seguito delle modalità di consumazione del fatto -, e ha correlato tale condotta al precedente infraquinquennale di danneggiamento, riscontrando una accentuazione nella capacità a delinquere, e con questo una più marcata pericolosità sociale.
4. Sempre con motivazione sintetica, ma non apparente, la CORTE di APPELLOha altresì illustrato le ragioni della conferma del giudizio di equivalenza, nonostante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. Con sentenza Sez. U n. 33752 del 18/04/2013 dep. 02/08/2013 Rv. 255660 imputato Papola, è stato sancito che "il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione".
Nella specie la CORTE ha illustrato tali ragioni, in considerazione non soltanto della recidiva, bensì soprattutto dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., di particolare rilievo a causa dell'età avanzata della vittima (84 anni). Si tratta di un apprezzamento di merito che, in quanto logicamente motivato, si sottrae al giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il giorno 8/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrèdo Mantovano Matilde