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Sentenza — n. 34928/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34928/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34928/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo intervenuta rituale rinuncia. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna né alle spese del procedimento né alla sanzione pecuniaria. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308) che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo intervenuta rituale rinuncia. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna né alle spese del procedimento né alla sanzione pecuniaria. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308) che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente.

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva abbandono del procedimento restituzione in pristino ritiro dell'effetto sospensivo rinvio del dibattimento ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RIZZO GIOVANNI FRANCESCO, nato a Nardò il 26 gennaio 1963 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce il 13 aprile 2021; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, con cui a RIZZO GIOVANNI FRANCESCO è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta ordinanza l'indagato - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. Il 19 luglio 2021 è pervenuta la rinuncia al ricorso, firmata dall'indagato e dal suo difensore, con allegato provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura cautelare, gravante sull'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo intervenuta rituale rinuncia.

2. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna né alle spese del procedimento né alla sanzione pecuniaria. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308) che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente.

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Giudice per le indagini preliminari, con successiva ordinanza, ha revocato la misura cautelare gravante sull'indagato. E' di tutta evidenza, quindi, che è venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio per cassazione, finalizzato ad ottenere il medesimo risultato già ottenuto per effetto della decisione del Giudice per le indagini preliminari, nelle more intervenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 settembre 2021 Il Consigl