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Sentenza — n. 34925/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34925/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di MILANO, con ordinanza in data 29/03/2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di DI COSTANZO Benito che, con sentenza del TRIBUNALE di MILANO del 20/07/2020, divenuta definitiva il 19/10/2020, era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di ricettazione. DI COSTANZO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 629 bis cod. proc. pen, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 420 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il rapporto professionale si era certamente instaurato con un difensore di fiducia, e in più sussistono gli elementi sintetizzati nel § 2, alle lett.

Parole chiave

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notificazione della decisione restituzione in pristino notificazione valida condono delle spese procedurali mancata contestazione dei fatti obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

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art. 629 bis cod. proc. pen
e) in relazione all'art. 629 bis cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. proc. pen
b) non poteva ritenersi rilevante la notifica, avvenuta nelle mani del ricorrente, dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., essendo la citazione a giudizio atto del tutto differente;
art. 420 bis cod. proc. pen
Lo stato di ignoranza "incolpevole" rilevante ai fini della norma convenzionale non può pertanto ravvisarsi quando l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo: condizione desumibile, come si è detto, e secondo quanto prevede l'art. 420 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO BENITO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 23/11/1963 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG e del difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con ordinanza in data 29/03/2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di DI COSTANZO Benito che, con sentenza del TRIBUNALE di MILANO del 20/07/2020, divenuta definitiva il 19/10/2020, era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di ricettazione. DI COSTANZO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

e) in relazione all'art. 629 bis cod. proc. pen. Riferisce di non aver avuto conoscenza personale della celebrazione del processo, e quindi di averne incolpevolmente ignorato lo svolgimento, dal momento che:

a) il difensore di fiducia, nominato nella fase delle indagini preliminari, pur avendo ricevuto ricevuto l'avviso per il giudizio, non aveva mai provveduto a informarlo che esso fosse stato fissato, né aveva mai presenziato a una udienza, come si evince da una dichiarazione scritta che allegava;

b) non poteva ritenersi rilevante la notifica, avvenuta nelle mani del ricorrente, dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., essendo la citazione a giudizio atto del tutto differente;

c) il decreto di citazione a giudizio era stato notificato nelle mani della moglie convivente, che tuttavia aveva trascurato di consegnare il plico al coniuge, come ricavabile da una dichiarazione da lei sottoscritta, pure allegata al ricorso.

2. Il ricorso contesta la motivazione della CORTE territoriale, che avrebbe lasciato all'imputato l'onere della prova della sua incolpevole conoscenza del giudizio a proprio carico, senza operare l'accertamento diretto preteso dalla Convenzione EDU e - da ultimo - dalle SSUU di questa S.C. con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019-dep. 2020, che impone il superamento del pre-esistente sistema di presunzione legale. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione del rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria qualificata in termini di "motivi nuovi", in realtà contenente una replica argomentata alle conclusioni del P.G., con la ripresa e la conferma di quanto già illustrato con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Per orientamento consolidato di questa S.C. (cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 14787 del 25/01/2017 dep. 24/03/2017 Rv. 269554 imputato Xhanni), il regime del procedimento in assenza, coerente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (tra le altre Corte Edu, Sejdovic. V. Italia, Grande camera 1 marzo 2006, menzionata nel ricorso), esclude l'ignoranza incolpevole se vi è la prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale.

La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si sia manifestata la volontà di partecipare al processo, con l'elezione di domicilio e/o con la nomina del difensore di fiducia, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento. Con specifico riferimento all'elezione di domicilio, questo Giudice di legittimità ha stabilito che da esso deriva una presunzione di conoscenza del giudizio, che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato: su costui grava poi l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore in ordine allo sviluppo di esso (Cass. sez. 5 n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Rv. 266368;

Cass. sez. 5 n. 36855 del 07/07/2016, Rv. 268322).2. Lo stato di ignoranza "incolpevole" rilevante ai fini della norma convenzionale non può pertanto ravvisarsi quando l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo: condizione desumibile, come si è detto, e secondo quanto prevede l'art. 420 bis cod. proc. pen., sia dalla elezione di domicilio, sia dalla nomina del difensore di fiducia. L'ignoranza incolpevole non deve pertanto valutarsi in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, se pure provata in relazione alla fase iniziale di esso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti col difensore, ancor di più se nominato di fiducia.

Nella vicenda in esame emerge che:

a) il difensore di fiducia, pur non avendo dismesso il mandato, tuttavia si è disinteressato del giudizio e non si è messo in contatto col proprio cliente pur avendo regolarmente ricevuto al proprio recapito di posta elettronica certificata le varie notifiche attinenti alla conclusione delle indagini e alla citazione a giudizio. Tale condotta, ammessa dal difensore, alla stregua dell'atto scritto allegato al ricorso, e meritevole di attenzione sul piano disciplinare, non è però tale da esonerare DI COSTANZO da colpa in ordine alla conoscenza del giudizio, poiché egli, come la CORTE di MILANO ha esposto, avrebbe dovuto mantenere i contatti col proprio avvocato al fine di essere aggiornato sugli sviluppi processuali, sì che alla negligenza del difensore si è aggiunta la propria;

b) tale onere informativo appare nella specie ancora più stringente, nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini. È ben vero che si tratta di un atto differente rispetto al decreto di citazione a giudizio, ma l'avvenuta diretta consegna a DI COSTANZO avrebbe dovuto accrescerne l'attenzione, essendo la citazione a giudizio il passaggio successivo rispetto alla notizia comunicata ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen.;

c) la moglie convivente dell'imputato, in quanto tale legittimata alla ricezione dell'atto a lui indirizzato, ha ricevuto il decreto di citazione a giudizio, e al momento della notifica non ha comunicato alcun impedimento alla consegna a lei al posto del coniuge, come invece sussisteva in uno dei precedenti evocato dal ricorrente, sulla cui diversità rispetto a tale fattispecie il Collegio di appello pure ha congruamente motivato. Nel caso in esame i coniugi vivono nella medesima abitazione.3. Del tutto incoerente appare il richiamo difensivo alla sentenza delle Sez.

U n. 23948 del 28/11/2019 dep. 17/08/2020 Rv. 279420, imputato Ismail Darwish Mhame, poiché questa pronuncia ha preso in esame l'ipotesi della elezione di domicilio dell'indagato al difensore d'ufficio, e ha sancito che "ai fini della dichiarazione di assenza" tale elezione da sola "non può considerarsi presupposto idoneo (...), dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa".

Nel caso in esame il rapporto professionale si era certamente instaurato con un difensore di fiducia, e in più sussistono gli elementi sintetizzati nel § 2, alle lett.

b) e c). È vero che Sez. U ha precisato in sentenza che "in nessuna parte delle disposizioni sulla absentía si legge di "presunzioni". La norma ipotizza che la parte abbia avuto avviso al domicilio eletto etc, ma non afferma che se questo non sia possibile subentri la notifica quale irreperibile etc. Con una tale interpretazione, fedele al dato testuale ed alla ratio, il sistema risulta pienamente conforme ai principi e alla evoluzione di quanto già era stato raggiunto nel 2005: si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza).

Vi corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo". Ma, per le ragioni prima illustrate, il caso in esame ha una connotazione del tutto differente.

4. La sentenza da ultima citata non manca di rilevare "come la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita".

Tale brano della motivazione ha senso a fronte di circostanze di mera presunzione: non già di una notifica della citazione a giudizio a mani del coniuge convivente per un imputato che quel giudizio doveva con sicurezza attendersi, avendo ricevuto in precedenza a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, con un difensore di fiducia che cui è stato notificato formale avviso di ogni passaggio processuale. In linea con Sez. U., questa Sez. 2 (sentenza n. 14375 del 31/03/2021 dep. 16/04/2021 Rv. 281101 - 02 imputato Ni Jinguang Cui), ha sancito che "in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare".

Tale conclusione vale ancora di più nella specie, per le circostanze di fatto prima più volte richiamate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende