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Sentenza — n. 34922/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRESHAK SCIARON nato a GATTINARA il 26/05/1991 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. LIBERIA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 34922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERIA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione disobbedienza alla decisione dell'autorità censure di diritto costituzionale ordinanza di necessità incostituzionale domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRESHAK SCIARON nato a GATTINARA il 26/05/1991 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. LIBERIA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato da BRESHAK Sciaron è inammissibile per rinuncia depositata il 7.7.2021. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 500,00 euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma i- ter Disp.Att. cod. proc. pen. Così deliberato in Roma il 13.7.2021 Il Consigliere estensore Il P ente Giovanna VERGA Giova lievi DEPOSIT