Sentenza — n. 34921/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione a tutti i reati; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari I motivi sono entrambi palesemente inammissibilt. Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che la ricorrente ha presentato deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. Il motivo proposto risulta, pertanto, solo formalmente evocativo dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del riesame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 cod. pen, art. 648 ter cod. pen, art. 275 c.p; Sentenza — n. 34921/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che la ricorrente ha presentato deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. Il motivo proposto risulta, pertanto, solo formalmente evocativo dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del riesame.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINOPOLI MARIA TERESA nato a CATANZARO il 02/0:3/1977 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore e i motivi nuovi con i quali insiste per l'esclusione dell'aggravante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sinopoli Maria Teresa presenta ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro che il 19.02.2021 ha confermato il provvedimento del Gip che gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con riguardo ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. ; concorso in violazione art. 8 D.Lvo n. 74/2000; concorso nella violazione dell'art. 648 ter cod. pen., reati tutti aggravati ex art. 416bis 1 cod. pen. deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione a tutti i reati;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari I motivi sono entrambi palesemente inammissibilt. Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che la ricorrente ha presentato deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. Il motivo proposto risulta, pertanto, solo formalmente evocativo dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del riesame.
Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti della sua consapevolezza - siccome partecipe della compagine associativa quale testa di legno di una serie di società che emettevano fatture per operazioni inesistenti - che l'attività dell'associazione, qualificata dai reati fine, fosse finalizzata al finanziamento di cosche di 'ndrangheta, in relazione ai quali la Sinopoli ha svolto censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Deve aggiungersi che la ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di riesame e motivatamente disattese dal Tribunale, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende il motivo inammissibile perché nella sostanza generico. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha dato conto della sussistenza delle esigenze cautelari rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. in relazione all'aggravante contestata, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, 1 frz evidenziando che non emergevano ragioni tali da smentire l'effetto della presunzione e che anzi la personalità delinquenziale dell'indagata, desumibile dalla reiterazione e sistematicità delle condotte e dal contesto in cui si erano realizzati i fatti, nonché la condotta assunta a seguito delle perquisizioni davano conto della sua pericolosità, anche sotto il profilo dell'inquinamento probatorio.
Deve aggiungersi che le argomentazioni spese circa l'allontanamento dell'indagata dal contesto di consumazione dei reati, assicurato dagli arresti domiciliari, danno conto della proporzionalità della misura rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare, apparendo congruamente motivata l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.7.2021 Il Consigliere estensore Il idente iova