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Sentenza — n. 34920/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34920/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34920/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli AADD a carico dell'odierno ricorrente per le condotte contestate ad eccezione dai capi 19 e 20 della rubrica provvisoria. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi. La difesa premette che l'unica colpa del ricorrente risulterebbe essere quella di aver voluto aiutare la propria moglie, SEGRETO Maria, nella realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative già peraltro avviate con l'acquisto di altro terreno in data 29 aprile 2011, che il proprio coinvolgimento era ispirato a fini meramente di supporto e il coinvolgimento dei COTANGELO si era reso necessario successivamente ad eventi alluvionali. 2.1. Violazione dell'articolo 640 bis codice penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancanza degli elementi costitutivi del delitto contestato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria depositata il 4 luglio 2021, la difesa del ricorrente ha articolato motivi nuovi lamentando la violazione dell'art. 274 cod proc pen in relazione alla necessaria attualità delle esigenze cautelari e contestando la mancanza o la apparenza della motivazione sul punto.

Parole chiave

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fatture fittizie azienda agricola agroalimentare allegazioni fattuali non credibili indipendenza fittizia spese giustificate dall'uso commerciale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE ANTONIO nato a MATERA il 13/09/1969 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato VANNETIELLO DARIO confida nell'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli AADD a carico dell'odierno ricorrente per le condotte contestate ad eccezione dai capi 19 e 20 della rubrica provvisoria.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi. La difesa premette che l'unica colpa del ricorrente risulterebbe essere quella di aver voluto aiutare la propria moglie, SEGRETO Maria, nella realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative già peraltro avviate con l'acquisto di altro terreno in data 29 aprile 2011, che il proprio coinvolgimento era ispirato a fini meramente di supporto e il coinvolgimento dei COTANGELO si era reso necessario successivamente ad eventi alluvionali. 2.1. Violazione dell'articolo 640 bis codice penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancanza degli elementi costitutivi del delitto contestato.

In particolare: • mancherebbe la prova della sussistenza dell'elemento psicologico a carico del ricorrente; • mancherebbe l'indicazione dell'effettivo profitto perseguito; • mancherebbe l'indicazione di quali sarebbero stati gli artifizi e raggiri rilevanti; • vi sarebbe una acritica riproposizione degli elementi proposti dal PM; • non sarebbe stata valorizzata la circostanza per cui la SEGRETO aveva già prima dei fatti di causa "iniziato a occuparsi di imprenditoria agricola"; • non sarebbero stati adeguatamente valutati i documenti in atti da cui desumere che la società F.11i Segreto risulterebbe essere effettivamente operativa;

• non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto che la determinazione del prezzo prescindeva da alcuna attività dei ricorrenti riconducibile al concetto di artifizio o raggiro; • nessun danno vi sarebbe stato per l'ente pubblico che risulta rimasto essere il proprietario del fondo in contestazione 2.2. Erronea applicazione dell'articolo 8 decreto legislativo n. 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla contestazione relativa alla falsa fatturazione. In particolare, quanto alla prima fattura, sarebbe stata omessa la valutazione di tutti gli elementi che permetterebbero di desumere l'effettività delle attività esposti in fatture come desumibile dalle dichiarazioni RUCIRETA che a sua volta richiamava una corrispondenza con la regione Basilicata (missiva del 14 ottobre 2013).Sul punto, l'affermazione del Tribunale per cui sarebbero mancati i mezzi agricoli idonei della ditta che ha eseguito i lavori, riconducibile a COTANGELO Vito, contrasterebbe con le dichiarazioni del medesimo soggetto che ha dichiarato di aver visto in azione ruspe, escavatori ed altri mezzi agricoli.

Quanto alla fattura 29 gennaio 2015, pari a 110.000 €, relativa alle spese e competenze per consulenza legale svolta dall'ALBANESE in relazione all'atto di compravendita, non vi sarebbero elementi per dubitare dell'effettività dell'attività esposta essendovi prova dell'attività di mediazione prestata nel corso dell'acquisizione ed essendo stato parametrato il compenso in misura percentuale (10%) rispetto al volume dell'intera operazione. In relazione ad entrambe le vicende, dovrebbe escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo in termini di dolo specifico proiettato elevazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto in quanto finalità estranee alla condotta ipotizzata dal PM in termini di dissimulazione della provenienza delittuosa. 2.3.

Erronea applicazione dell'articolo 648 ter.1 codice penale. Secondo la difesa, difetterebbero presupposti per poter "sussumere la condotta dell'Albanese nell'impiego, sostituzione o trasferimento di denaro" posto che la condotta contestata al ricorrente ALBANESE sarebbe piuttosto costituita dalla predisposizione di una giustificazione documentale del profitto di un illecito a cui lo stesso aveva concorso senza che vi fosse poi reimpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative o comunque che sia possibile individuare un profitto ulteriore derivante da tale reimpiego.

Inoltre, avrebbe dovuto considerarsi che i mezzi utilizzati risultavano comunque tracciabili e che comunque l'ente pubblico era rimasto proprietario del bene compravenduto. 2.4. Violazione degli articoli 274 C), 275 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto individuazione delle esigenze cautelari e scelta della misura. La difesa rileva come sia verosimilmente prevedibile sugli illeciti contestati- consumati nel 2015 l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Inoltre, non sarebbe stata valutata ai fini della scelta della misura e della individuazione delle esigenze cautelari la personalità del ricorrente in quanto soggetto incensurato, estraneo all'associazione finalizzata alla truffa, marginale rispetto alle più significative contestazioni presenti nell'inchiesta de qua.

Non sarebbe stato considerato che difetterebbe il carattere della attualità delle esigenze cautelari risalendo i fatti al 2015, essendovi stata nel 2018 la restituzione dell'azienda agricola all'ISMEA, difettando l'individuazione di ulteriori profili di allarme sociale. Rispetto a tali presupposti, la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe gravemente contraddittoria e manifestamente illogica 2.5. Violazione degli articoli 275-290 codice di procedura penale difettando alcuna valutazione in ordine alla scelta della misura e alla idoneità di misura meno afflittiva soddisfare le esigenze cautelari individuate dal provvedimento genetico.

3. Con memoria depositata il 4 luglio 2021, la difesa del ricorrente ha articolato motivi nuovi lamentando la violazione dell'art. 274 cod proc pen in relazione alla necessaria attualità delle esigenze cautelari e contestando la mancanza o la apparenza della motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. I primi tre motivi di ricorso, articolati in fatto, risultano inammissibili in quanto proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex nnultis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante. 2.1. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, le considerazioni difensive, peraltro essenzialmente fattuale, partono da una valutazione meramente parziale degli indizi a carico non considerando il contenuto delle intercettazioni che, richiamate nel provvedimento genetico e nel provvedimento impugnato, esplicitano profili di partecipazione e interesse dell'indagato ricorrente.

Inoltre, deve considerarsi che: • quanto ai profili relativi all'elemento psicologico, questi risultano di fatto essere stati desunti dalle modalità dell'azione e dallo stesso contenuto delle intercettazioni richiamate dai giudici della cautela che hanno permesso di desumere in maniera sostanzialmente logica e lineare la piena rappresentazione della vicenda illecita da parte dell'indagato che risulta anche avere gestito i rapporti con i soggetti che hanno permesso la conclusione del contratto nonostante la palese mancanza dei requisiti in capo all'apparente contraente;

• quanto ai profili relativi al profitto perseguito, risulta in atti che l'intera vicenda sia stata finalizzata alla indebita acquisizione in regime agevolato di terreni con modalità tali da escludere anche ogni rischio d'impresa stante la possibilità di disfarsene in caso di difficoltà economiche o di meri ripensamenti; utilità cui si andavano ad aggiungere l'applicazione in misura ridotta dell'imposta di registro ed ipotecaria, secondo l'agevolazione prevista dall'art. 3 del d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114; • quanto alla indicazione degli artifizi e raggiri rilevanti, questi risultano essere stati indicati nella apparente prospettazione o comunque nel silenzio serbato sulla mancanza dei requisiti del contraente risultando del tutto generica l'indicazione, operata in sede di ricorso, del fatto che la SEGRETO avesse già prima dei fatti di causa "iniziato a occuparsi di imprenditoria agricola" posto che tali deduzioni non permettono di individuare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti;

• quanto alla dedotta effettiva operatività della società F.11i Segreto, deve rilevarsi il carattere sostanzialmente fattuale e generico dei profili richiamati in sede di ricorso che devono intendersi ampiamente disattesi dal tenore della motivazione del provvedimento impugnato; • quanto alla determinazione del prezzo, deve rilevarsi come le considerazioni sopra operata permettano di escludere la rilevanza delle deduzioni difensive; • quanto alla presenza o meno di un danno a carico dell'ente, rimane decisiva la considerazione che l'elusione della normativa in punto requisiti del contraente ha determinato la conclusione di un contratto pacificamente al di fuori dei requisiti tassativi previsti dalla legge e la presenza di oneri finanziari che comunque costituiscono un danno a carico dell'ente stesso. 2.2.

Del tutto infondate sono le contestazioni in punto sussistenza del delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod pen posto che l'inserimento delle somme in quello che appariva essere il flusso finanziario connesso alla gestione della società agricola si traduce in termini oggettivi nel formale impiego delle somme stesse nel contesto di attività imprenditoriali. 2.3. Infondate risultano le contestazioni in punto sussistenza del delitto di emissione di fatture false. Le doglíanze in punto effettività delle prestazioni partono da una considerazione parcellizzata e atomistica degli elementi presenti nel fascicolo processuale e appaiono superati dalla valorizzazione - operata dal Tribunale del riesame - di elementi specifici dati considerazioni congiunta di intercettazioni, accertamenti di PG, testimonianze raccolte e acquisizioni documentali da cui risulta palese l'inesistenza delle operazioni medesime.

Quanto all'elemento soggettivo, la costante giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il fine specifico di far evadere le imposte al destinatario delle false fatture non deve essere necessariamente esclusivo, ma può accompagnarsi anche ad altri scopi, sia dell'emittente, sia del destinatario.

3. Fondato risulta il quarto motivo di ricorso. 3.1. La partecipazione del ricorrente agli illeciti risulta limitata ad una unica fattispecie risalente nel tempo. Risultano infatti trascorsi oltre cinque anni dall'ultima delle condotte contestate, avvenuta nell'aprile 2015. La motivazione del provvedimento impugnato non prende nemmeno in considerazione tale circostanza e non spiega quali siano gli elementi da cui mutuare una qualche forma di continuità del "periculum libertatis" valutabile alla stregua di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare ed esistenti al momento della emissione della misura. 3.2.

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della libertà di Potenza per nuovo esame limitatamente ai profili di attualità delle esigenze cautelari. 3.3. L'accoglimento del quarto motivo di ricorso importa l'assorbimento del quinto motivo, relativo a questione che - nell'iter logico della decisione - risulta conseguente al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle ritenute esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di