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Sentenza — n. 34919/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34919/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34919/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000„00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.7.2021 Il Consigliere estensore Il Pr • nte

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Sentenza — n. 34919/2021 — snpen · Corte di Cassazione: motivazione apparente con riguardo al pericolo dell'inquinamento probatorio Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché rinunciato davanti al Tribunale del riesame. Con riguardo ai restanti motivi - che investono la sussistenza delle esigenze cautelari - deve osservarsi che il tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, ha sottolineato la sensibile inclinazione delinquenziale del ricorrente che era andata ben oltre la singola condotta di partecipazione alle condotte truffaldine e che perciò difficilmente poteva ritenersi affievolita dal mero decorso del tempo, peraltro, non sensibilmente lungo intercorso dalla consumazione degli addebiti.

Parole chiave

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minaccia attuale pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico misura cautelare nel diritto di esecuzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI MICHELE nato a ALTAMURA il 03/08/1964 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato PADRONE RAFFAELE EMILIO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carlucci Michele presentava istanza di riesame avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Matera che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 1) (partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 33) e 37) (per concorso nei reati di truffa e tentata truffa in danno dell' ISMEA) delle incolpazione provvisoria contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. All' udienza camerale del 9 Febbraio 2021 il difensore rinunciava alle censure mosse relativamente ai gravi indizi di colpevolezza limitando il riesame alle esigenze cautelari. CARLUCCIO Michele ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame contestando:

1. la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

2. la nullità del provvedimento del tribunale del riesame per avere il tribunale supplito al deserto motivazionale di cui era affetta l'ordinanza genetica in punto esigenze cautelari attraverso una indebita attività di integrazione;

3. insussistenza delle esigenze cautelarci del pericolo di reiterazione con particolare riguardo all'attualità e concretezza dello stesso. Sostiene che il tribunale del riesame non ha valutato correttamente la decorrenza del tempo e la cancellazione dall'albo professionale;

4. motivazione apparente con riguardo al pericolo dell'inquinamento probatorio Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché rinunciato davanti al Tribunale del riesame. Con riguardo ai restanti motivi - che investono la sussistenza delle esigenze cautelari - deve osservarsi che il tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, ha sottolineato la sensibile inclinazione delinquenziale del ricorrente che era andata ben oltre la singola condotta di partecipazione alle condotte truffaldine e che perciò difficilmente poteva ritenersi affievolita dal mero decorso del tempo, peraltro, non sensibilmente lungo intercorso dalla consumazione degli addebiti.

E' stato altresì rimarcato come la perdurante disponibilità del Carluccio a collaborare per frodare l'Ismea lo aveva portato a far parte di un'associazione criminale a ciò destinata. Di fronte ad un intreccio di interessi economici tanto forte da portare gli imputati-rappresentanti di diverse categorie professionali- a gestire per lungo periodo un ente pubblico come fonte privata di guadagno il tribunale ha ritenuto evidente anche la necessità di salvaguardare il rischio di inquinamento probatorio per avere tutte gli indagati dimostrato la loro elevata capacità di manipolare i dati documentali e comunicativi.

E' stato altresì evidenziato come l'unico elemento di novità cui il difensore voleva riconoscere un'incidenza positiva sul giudizio prognostico di recidivanza e cioè la cancellazione dall'albo era un dato ininfluente tanto sul rischio di reiterazione quanto sul pericolo di inquinamento probatorio. Questo perché la cancellazione era stata frutto di una scelta discrezionale dell'indagato fatta a ridosso dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale e neanche conseguente all'adozione di un provvedimento disciplinare a suo carico, con la conseguenza che ben avrebbe potuto essere liberamente rivista in qualsiasi momento e perché nessuna incidenza aveva sul pericolo di inquinamento probatorio.

Veniva altresì sottolineata l'inefficienza di cautele di tipo obbligatorio diverse da quella in atto. Ciò premesso deve rilevarsi che se è vero che il Tribunale del riesame non è dotato di potere integrativo della motivazione adottata dal Giudice della cautela, se questa è totalmente mancante, come pure se essa è soltanto apparente, è pur vero che nel caso di specie è lo stesso ricorrente con la contestazione mossa con la richiesta di riesame a riconoscere che non si verte in ipotesi di assenza di motivazione, bensì di carenza argomentativa (con riguardo al decorso del tempo e all'attualità della misura) integrabile dal Tribunale del Riesame che ha dato atto clell'irrilevanza del decorso del tempo e della sussistenza di concreti elementi attestanti la persistenza delle esigenze cautelari Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall'evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che in ragione della loro entità e della specifica rilevanza che hanno assunto hanno coerentemente indotto il Tribunale a ritenere adeguata la misura cautelare in essere rispetto al grado di pericolosità oggetto di prognosi in sede cautelare.Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto significativi elementi di novità, ne' ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle medesime risultanze processuali, sollecitando una rivalutazione di profili di merito già puntualmente vagliati dal giudice di merito.

Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de liberiate.

Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile:

1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000„00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.7.2021 Il Consigliere estensore Il Pr • nte