Sentenza — n. 34918/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 5, n. 19728 dell'11/04/2019, Rv. 275922) ha già avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno, cagionato alla persona offesa, deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum", non valutabile a tale fine. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto che si sarebbe dovuta concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ragione dell'avvenuta restituzione del bene ma tale circostanza, quale post factum, non rileva al fine invocato dalla medesima ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 34918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 5, n. 19728 dell'11/04/2019, Rv. 275922) ha già avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno, cagionato alla persona offesa, deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum", non valutabile a tale fine. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto che si sarebbe dovuta concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ragione dell'avvenuta restituzione del bene ma tale circostanza, quale post factum, non rileva al fine invocato dalla medesima ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PULCINELLI LISA, nata a Livorno il 21.1.1984 avverso la sentenza n. 3289/2020, emessa il 20 ottobre 2020 dalla Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 13 aprile 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 ottobre 2020 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 novembre 2013 dal Tribunale di Livorno, ha rideterminato la pena inflitta a PULCINELLI LISA in relazione al delitto di ricettazione di un ciclomotore e ha dichiarato non doversi procedere per l'ulteriore reato sub B) perché estinto per prescrizione. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., da concedere stante l'avvenuta restituzione del bene, oggetto della ricettazione. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 5, n. 19728 dell'11/04/2019, Rv. 275922) ha già avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno, cagionato alla persona offesa, deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum", non valutabile a tale fine. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto che si sarebbe dovuta concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ragione dell'avvenuta restituzione del bene ma tale circostanza, quale post factum, non rileva al fine invocato dalla medesima ricorrente.
A fronte della manifesta infondatezza del motivo, perde rilievo la mancata risposta della Corte territoriale alla doglianza, sollevata in appello. Costituisce ius receptum (v. Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Rv. 277281) quello secondo cui, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr nte Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giov Di all D