Sentenza — n. 34917/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da D'ALESSANDRO ANDREA, nato a Roma il 12 luglio 1973 avverso la sentenza n. 8353/2015, emessa il 18 dicembre 2015 dalla Corte d'appello di Roma Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 14 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; Udito l'avv. Andrea Gatto, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Come emerge dagli atti di causa, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata, l'imputato, in data 24 settembre 2009 - dopo la proposizione dell'appello da parte di un difensore di ufficio ma prima della notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale d'appello - aveva depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma la nomina dell'avv. Andrea Gatto come difensore di fiducia, con revoca di ogni altro difensore. Risulta altresì che il decreto di citazione in appello del difensore dell'imputato è stato notificato, successivamente alla predetta nomina, non all'avv.
Parole chiave
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MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da D'ALESSANDRO ANDREA, nato a Roma il 12 luglio 1973 avverso la sentenza n. 8353/2015, emessa il 18 dicembre 2015 dalla Corte d'appello di Roma Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 14 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; Udito l'avv. Andrea Gatto, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 dicembre 2015 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 marzo 2009 dal locale Tribunale, ha assolto D'ALESSANDRO ANDREA in relazione agli episodi di estorsione anteriori al 27 luglio 2008, perché il fatto non sussiste. Qualificato il residuo reato sub A) come tentativo e concessa l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la menzionata Corte ha ridotto la pena e ha revocato l'interdizione temporanea dell'imputato dai pubblici uffici. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, non essendo il decreto di citazione in appello stato notificato al difensore di fiducia. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Come emerge dagli atti di causa, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata, l'imputato, in data 24 settembre 2009 - dopo la proposizione dell'appello da parte di un difensore di ufficio ma prima della notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale d'appello - aveva depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma la nomina dell'avv. Andrea Gatto come difensore di fiducia, con revoca di ogni altro difensore. Risulta altresì che il decreto di citazione in appello del difensore dell'imputato è stato notificato, successivamente alla predetta nomina, non all'avv.
Andrea Gatto ma ad altro difensore. Risulta inoltre che all'udienza dibattimentale d'appello l'avv. Andrea Gatto non era presente. Si è quindi verificata la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello del difensore dell'imputato. Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Sez. 6, n. 1959 del 19/12/1988, Rv. 180423) che l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per il dibattimento di secondo grado costituisce nullità assoluta, anche se l'avviso è stato notificato al difensore della fase di primo grado, successivamente revocato.
Va però rilevato che i reati di tentakqestorsione e di lesioni personali, commessi il 27 luglio 2008 si sono estinti per prescrizione, maturata nel 2016. Al riguardo deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273) hanno affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente e dichiarare la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato.
Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. Ne discende che, nel caso in esame, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore idente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Gi. ni Diotalle