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Sentenza — n. 34916/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34916/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34916/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di MESSINA con sentenza in data 18/10/2019 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO di GOTTO in data 1°/03/2018 aveva condannato MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria a pena di giustizia per il reato di truffa continuata, commessa a SAN FILIPPO del MELA, ROCCAVALDINA e PIRAINO negli anni 2011 e 2013, col beneficio della sospensione della pena e con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La condotta a lui contestata è consistita nell'avere, quale legale rappresentante dell'Associazione Siciliae, con artifici e raggiri consistiti nell'aver commissionato all'Associazione culturale artistica 'Codice pin spettacoli musicali da proporre a vari Comuni, nell'aver chiesto di emettere fatture di pagamento all'Associazione Siciliae e all'Associazione Alpas, nell'aver ottenuto gli affidamenti dei Comuni beneficiari delle prestazioni ad altra associazione, denominata MarEventi, il cui presidente era il medesimo imputato, diversa dalle associazioni nei cui confronti erano state emesse le fatture, e nell'aver con questo indotto in errore VIOLA Giuseppe, con ciò procurandosi l'ingiusto profitto della rennunerazione delle prestazioni effettuate, consistite in spettacoli musicali.

Regesto Legislator

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art. 124 cod. pen, art. 640 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di temi e argomenti che pertanto non possono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen.

Parole chiave

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accuse di truffa altri reati reati sessuali contro fanciulli altri capi d'accusa accuse di abuso frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 124 cod. pen
art. 640 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUNNIA ALDO NICOLA BERNARDINO MARIA nato a MONTALBANO ELICONA il 20/08/1958 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inarnnnissibilità del ricorso. udito il difensore della parte civile VIOLA Giuseppe, avvocato Pino Angela Maria Tundero, che si associa alle richieste del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di MESSINA con sentenza in data 18/10/2019 confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO di GOTTO in data 1°/03/2018 aveva condannato MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria a pena di giustizia per il reato di truffa continuata, commessa a SAN FILIPPO del MELA, ROCCAVALDINA e PIRAINO negli anni 2011 e 2013, col beneficio della sospensione della pena e con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La condotta a lui contestata è consistita nell'avere, quale legale rappresentante dell'Associazione Siciliae, con artifici e raggiri consistiti nell'aver commissionato all'Associazione culturale artistica 'Codice pin spettacoli musicali da proporre a vari Comuni, nell'aver chiesto di emettere fatture di pagamento all'Associazione Siciliae e all'Associazione Alpas, nell'aver ottenuto gli affidamenti dei Comuni beneficiari delle prestazioni ad altra associazione, denominata MarEventi, il cui presidente era il medesimo imputato, diversa dalle associazioni nei cui confronti erano state emesse le fatture, e nell'aver con questo indotto in errore VIOLA Giuseppe, con ciò procurandosi l'ingiusto profitto della rennunerazione delle prestazioni effettuate, consistite in spettacoli musicali.

2. MUNNIA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen., quanto all'avere erroneamente ritenuto la tempestività della querela, che invece sarebbe stata presentata tardivamente. Rileva come le delibere dei Comuni che avevano effettuato i pagamenti erano state pubblicate dal 12/07/2011 al 10/08/2011, e per esse MUNNIA, quale presidente dell'Associazione Siciliae, non aveva mai ricevuto richieste di pagamento da parte dell'Associazione 'Codice pin'. E comunque, a voler seguire il ragionamento delle sentenze di merito, già alla data del 17/09/2013, cioè quando al querelante VIOLA era stata notificata l'opposizione al decreto ingiuntivo, lo stesso VIOLA aveva piena consapevolezza delle eccezioni difensive di MUNNIA, in particolare della estraneità dell'Associazione Siciliae rispetto alla richiesta di pagamento: quindi la querela, proposta il 19/12/2013, sarebbe stata tardiva perché i tre mesi erano scaduti il 16 precedente.

Né sarebbero da condividere le argomentazioni della CORTE territoriale sul punto, secondo cui il termine era decorso da quando VIOLA aveva ottenuto il rilascio delle delibere, poiché costui non aveva fornito la prova della data di deposito delle relative richieste; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., quanto alla omessa risposta al motivo di appello riguardante l'inattendibilità della persona offesa, e quanto alla contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova. Sostiene che la condanna si basa quasi esclusivamente sulla parola di VIOLA, nonostante la quale - tuttavia - non sarebbe stata raggiunta prova del rapporto contrattuale per le serate di cui all'imputazione, della richiesta di pagamento da VIOLA a MUNNIA in relazione alle medesime serate, e della relazione esistente fra l'associazione Alpas, l'associazione MarEventi e MUNNIA.

In particolare, VIOLA aveva affermato che MUNNIA fosse il rappresentante di Alpas e di MarEventi, quando invece ben sapeva che il legale rappresentante di Alpas era soggetto diverso, tanto da aver chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo verso questa associazione, riguardante le serate svolte nei tre Comuni. La sola fattura emessa per tali spettacoli è del 6/10/2011 ed era risultata intestata ad Alpas, il cui titolare era tale BOSURGI Alfredo, del quale non si sono conosciuti intercorsi rapporti con MUNNIA. Al contrario, le fatture inviate da VIOLA a MUNNIA, con l'indicazione delle serate musicali e dei compensi, attenevano a Comuni differenti da quelli dell'imputazione.

Enuncia ulteriori ragioni di inattendibilità della persona offesa, derivanti dal confronto fra quanto da lui dichiarato e la documentazione in atti, per concludere che mai VIOLA avrebbe domandato a MUNNIA il pagamento delle tre serate; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen., quanto alla carenza dell'elemento psicologico della truffa. Riprende le medesime considerazioni del secondo motivo, sostenendo che, qualora fosse documentato l'accordo fra VIOLA e MUNNIA, ci si troverebbe di fronte a un mero inadempimento contrattuale, rilevante in sede civile. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di MUNNIA presenta conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso, riprendendo quanto in esso già argomentato. Il difensore della parte civile VIOLA Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione culturale artistica "Codice pin", deposita in udienza le proprie conclusioni e la nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che (cf. Sez. 6 sentenza n. 24380 del 12/03/2015 dep. 08/06/2015 Rv. 264165 - 01 imputato Fodaroni) "deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio".Premesso che il termine per proporre la querela decorre, ai sensi dell'art. 124 co. 1 cod. pen., dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, 'notizia' equivale a conoscenza certa, da parte del soggetto passivo, che del reato sussistano i requisiti costitutivi, e quindi che la vittima abbia avuto cognizione degli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione (Cass., Sez 6, n. 11556 del 19-11-2008).

A tal fine non è sufficiente l'oggettivo inadempimento dell'obbligo di versare il dovuto, poiché quest'ultimo può dipendere dalle ragioni più varie, anche contingenti, e di per sé non radica in capo alla persona offesa la precisa consapevolezza di trovarsi di fronte a una condotta penalmente rilevante.

2. Nel caso di specie la CORTE territoriale ha spiegato, con motivazione congrua e coerente, che quando VIOLA ha ricevuto la notifica della citazione a giudizio a seguito della opposizione di MUNNIA al decreto ingiuntivo, non aveva avuto ancora la certezza che costui avesse operato nei singoli Comuni per procacciare serate musicali a nome di una associazione diversa da quella per la quale si era proposto allo stesso VIOLA: vi è pertanto il dubbio sul momento in cui questa verifica fosse stata resa possibile attraverso l'accesso agli atti, e in presenza di tale dubbio la CORTE ha valutato la che querela fosse da intendere proposta tempestivamente.

Va altresì ricordato (cf. Sez. 2 sentenza n. 7988 del 01/02/2017 dep. 20/02/2017 Rv. 269726 - 01 imputato Ippolito) che "la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato" (cf. anche Sez. 5, sentenza n. 17104 del 22/12/2014, imputato Slimani, Rv. 263620).

Nel caso in esame solo gli accertamenti svolti da VIOLA dopo l'opposizione di MUNNIA al decreto ingiuntivo avevano fatto comprendere alla vittima, fino a quel momento rassicurata grazie alla efficacia dei raggiri del ricorrente, di aver subito una truffa. E il ricorrente non ha provato, come era suo onere, che dal momento della piena consapevolezza nella vittima del reato commesso in suo danno fosse inutilmente decorso il termine per la presentazione della querela, ancorando non correttamente lo stesso termine alla data della notifica della opposizione, né essendo noti i tempi di accertamento in ogni singolo Comune dei pagamenti effettuati in favore di MUNNIA.

3. Il secondo motivo del ricorso punta a una ricostruzione del fatto diversa da quella operata in modo conforme dai Giudici del merito, e già questo lo rende manifestamente infondato perché è incompatibile con la tipologia di verifica propria della sede di legittimità. È ben vero che il motivo è articolato in termini di presunta omessa risposta da parte della CORTE alle contestazioni in fatto contenute nell'atto di appello; ma tale assunto non è fondato, poiché il ricorso introduce per la prima volta una serie di circostanze fattuali che, nel confronto con l'analogo motivo di appello, ivi sono assenti.

Il raffronto dettagliato nel secondo motivo del ricorso per cassazione fra vari passaggi della deposizione di VIOLA e fra essi e la documentazione in atti, allo scopo di dimostrare l'inattendibilità della persona offesa, andava rappresentato nella sua interezza al Giudice di appello, mentre invece nel primo motivo di impugnazione della sentenza del TRIBUNALE vi è solo un rapido cenno, incomparabile con la più estesa articolazione del fatto contenuta nel ricorso. Parimenti al Collegio di appello doveva descriversi, contestando la sentenza di primo grado, la complessa imputazione delle fatture per serate musicali e per associazioni, su cui il ricorso si è ampiamente diffuso, e invece i motivi di appello non hanno speso una parola.

Si tratta di temi e argomenti che pertanto non possono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen.

4. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo che, richiamando anche il secondo, sostiene la tesi della non configurabilità del reato di truffa, per difetto di elemento psicologico, nella fese di esecuzione del contratto, potendosi al più parlare di un inadempimento di natura civilistica. È anche qui consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C. secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 29853 del 23/06/2016 dep. 14/07/2016 Rv. 268074 - 01 imputato Prattichizzo) "nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione".

Invero, gli artifizi e i raggiri si possono realizzare da parte di uno dei contraenti in danno dell'altro anche in una fase successiva alla stipula del contratto. Il Giudice di legittimità ha affermato il principio secondo il quale "in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.":

Cass. 41073/2004 Rv. 230689. E ciò perché "la dinamica negoziale vive anche della sua esecuzione; sicché è difficile postulare per essa una sorta di insensibilità a qualsiasi condotta artificiosa che generi danno con correlativo ingiusto profitto, anche nella prospettiva di frustrazione della azioni di risoluzione o annullamento che potrebbero, in ipotesi, altrimenti essere fatte valere - è assorbente il rilievo che tali approdi ermeneutici non possono certo valere nei casi - come nella specie - di contratti di durata di prestazione di servizi (...)".

Negli stessi termini Cass.5579/1998 rv. 210613; Cass. 9323/1988 rv. 179203.

5. Le regole in tema di elemento psicologico della truffa, artifici e raggiri, ingiusto profitto, danno patrimoniale e momento consumato del reato non riguardano soltanto una condotta che si collochi nella fase precontrattuale, ma ben possono interessare il momento della esecuzione del contratto, allorché l'attività di una o di entrambe le parti sia necessaria perché il contratto medesimo esplichi tutti i suoi effetti, essendoci una variegata tipologia di contratti in cui la prestazione di una delle parti non è contestuale alla conclusione del negozio.

Né è sostenibile che il reato di truffa sia configurabile solo nel caso in cui gli artifizi e i raggiri siano posti in essere nel momento della trattativa, in quanto finalizzati a trarre in inganno l'altra parte e a convincerla a stipulare un contratto che, senza quella attività decettiva, non avrebbe mai concluso. Se, come sostiene il ricorrente, l'eventuale attività decettiva successiva alla stipula del contratto (concluso senza alcun artifizio o raggiro), fosse irrilevante in quanto funzionale solo a "nascondere" l'inadempimento, nella pratica accade che l'attività decettiva menzionata (artifizi e raggiri successivi alla conclusione del contratto) non si limiti a "tranquillizzare" il creditore che preme per essere pagato, ma si concretizzi in ulteriori attività giuridicamente rilevanti come per es. il ritiro dei titoli di credito non andati a buon fine con altri, o la completa rinegoziazione del pagamento.

Tale ulteriore attività, ove sia indotta dall'agente con artifizi e raggiri, configura il reato di truffa proprio perché l'agente induce la vittima a compiere atti che non avrebbe compiuto senza quella condotta decettiva.È quello che è accaduto nel caso in esame, come illustrato dalla CORTEmessinese, con le condotte descritte nel capo di imputazione, concretatesi nell'indicazione di MUNNIA a VIOLA di estremi di associazioni, al fine di compilare le fatture per le prestazioni svolte, diverse da quelle che avevano ottenuto dai Comuni l'organizzazione dell'evento, allo scopo di rendere più lunga e difficoltosa l'azione giudiziaria di recupero da parte del medesimo VIOLA.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VIOLA Giuseppe in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione culturale artistica "Codice pin", che liquida in complessivi euro 3.510,00, ol