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Sentenza — n. 34913/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34913/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34913/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALOMBARO RAFFAELE nato a CHIETI il 06/12/1951 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione per le condotte di defustellazione ed il rinvio per rideterminazione della pena limitatamente alle residue condotte di peculato.

Regesto Legislator

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art. 323 bis cod.pen; Sentenza — n. 34913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 II ricorso è fondato nei termini che verranno esposti. Manifestamente infondato e pertanto inammissibile è il primo motivo con il quale si prospettano doglianze in punto violazione di norme in tema di inutilizzabilità delle prove; ed invero la corte di appello in sede di rinvio ha adeguatamente spiegato come la ricostruzione della condotta sia avvenuta in forza delle dichiarazioni del teste Bardelli alla luce di quanto appurato dallo stesso sia nel corso della perquisizione che a seguito dei controlli presso la A.S.L. di appartenenza; inoltre il giudice di rinvio ha anche sottolineato il contenuto della missiva di giustificazione a firma dell'imputato ed inviata alla stessa ASL quale dimostrativa della condotta del ricorrente stesso.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti contraffazione difesa contro le pratiche commerciali illecite infrazione qualificata LStup somministrazione coatta di farmaci specialità farmaceutiche

Disposizioni normative citate

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art. 323 bis cod.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALOMBARO RAFFAELE nato a CHIETI il 06/12/1951 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione per le condotte di defustellazione ed il rinvio per rideterminazione della pena limitatamente alle residue condotte di peculato.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 14 luglio 2020, la corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia dell'il ottobre 2018 aveva annullato la precedente decisione di appello datata 4-7-2017, confermava la pronuncia di condanna limitatamente ai fatti di peculato contestati a Palombaro Raffaele al capo c) della rubrica, rideterminando la pena allo stesso inflitta in anni 2 e mesi 8 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Marliani, il quale deduceva, con distinti motivi che si riassumono ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione di norme processuali e segnatamente degli articoli 62 e 191 del codice di procedura penale poiché le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento non potevano formare oggetto di testimonianza così che aveva errato la corte di appello in sede di rinvio nel valutare le dichiarazioni del testimone Filippo Bardelli il quale aveva riferito circostanze apprese direttamente dall'imputato nel corso della perquisizione operata all'interno della farmacia gestita dallo stesso; - erronea applicazione e violazione della legge penale ai sensi degli articoli 192-533 codice procedura penale posto che la corte di appello avevo omesso di pronunciarsi sul punto alla stessa devoluto dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione quanto alla valenza di appropriazione rilevante ai fini del ritenuto peculato della condotta di sottrazione delle fustelle dei tre farmaci rinvenuti nella farmacia; al proposito si ricostruiva la condotta dell'imputato che veniva incontro alle richieste dei propri clienti nel contesto di una realtà montana disagiata; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di peculato posto che il farmacista aveva puntualmente chiarito di non essersi appropriato dei farmaci bensì di avere restituito parte degli stessi come documentato dalla bolla di accompagnamento acquisita agli atti nonché di averne ordinato un altro per un soggetto poi deceduto; doveva pertanto escludersi la sussistenza della contestata condotta avuto anche riguardo alla assoluta irrisorietà del profitto realizzato dal farmacista che dimostrava l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, escluso in presenza di appropriazioni di somme estremamente modeste o di casi insignificanti dimostranti una mera negligenza in assenza di danno patrimoniale apprezzabile; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla determinazione della diminuzione ex art. 323 bis cod.pen. oltre che con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è fondato nei termini che verranno esposti. Manifestamente infondato e pertanto inammissibile è il primo motivo con il quale si prospettano doglianze in punto violazione di norme in tema di inutilizzabilità delle prove; ed invero la corte di appello in sede di rinvio ha adeguatamente spiegato come la ricostruzione della condotta sia avvenuta in forza delle dichiarazioni del teste Bardelli alla luce di quanto appurato dallo stesso sia nel corso della perquisizione che a seguito dei controlli presso la A.S.L. di appartenenza; inoltre il giudice di rinvio ha anche sottolineato il contenuto della missiva di giustificazione a firma dell'imputato ed inviata alla stessa ASL quale dimostrativa della condotta del ricorrente stesso.

Sul punto pertanto alcune censura merita l'impugnata sentenza. 2.2 Fondati sono invece il secondo ed il terzo motivo in relazione alla condotta di c.d. defustellazione; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione integra il reato di truffa e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del farmacista che, presentando alla ASL ricette sulle quali sia stata applicata la c.d. fustella, attestante la consegna di farmaci in realtà mai consegnati agli assistiti, ottenga il relativo rimborso, in quanto l'apposizione della fustella integra l'artificio o il raggiro che induce la ASL in errore sull'effettività della prestazione erogata (Sez. 2, n. 35924 del 11/07/2019, Rv. 277031).

E trattandosi di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione deve escludersi che la condotta di "defustellazione", costituita dalla sottrazione della fustella la farmaco, possa essere fatta rientrare nel novero del peculato trattandosi di artificio diretto a trarre in inganno la p.a. che corrisponde il prezzo del farmaco e non di condotta di appropriazione di bene pubblico. Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per prescrizione del rato di truffa aggravata così riqualificata la condotta di defustellazione contestata al capo c) dell'imputazione consumata tra giugno ed agosto del 2010. 2.3 Quanto alla condotta di ritenuta appropriazione di 5 confezioni di farmaci, contestata nella prima parte del capo c) della rubrica, fondata appare la doglianza che contesta la violazione dei principi in tema di giudizio di rinvio e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; invero a fronte di specifiche giustificazioni fornite dall'imputato riguardo alla restituzione di alcune confezioni dei suddetti farmaci ed alla consegna di altro farmaco a soggetto poi deceduto, ed avuto riguardo al contenuto della sentenza di annullamento per difetto di motivazione della prima sentenza di appello anche sul punto, l'impugnata pronuncia non appare avere preso in considerazione le peculiarità del caso in esame.

Invero la condotta posta in essere appare priva del dolo di appropriazione essendo stata compiuta nella gestione del servizio farmaceutico di un piccolo comune e nell'ambito di rapporti personali e di conoscenza tra imputato e pazienti, clienti dell'esercizio. In particolare essendo emerso dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata che la gestione della farmacia presentava diversi aspetti di confusione l'impugnata sentenza non appare avere acclarato una dolosa condotta appropriativa escludendo a priori la possibilità che il mancato rinvenimento di pochi farmaci possa essere dipesa da mera negligenza.

E sul punto appare manifestamente illogica la ricostruzione contenuta nella sentenza di rinvio che esclude, a pagina 6, solo probabilisticamente e senza certezza, rilievo alla restituzione dei farmaci da parte del Palombaro; difatti per affermare la responsabilità per il delitto di peculato il giudice del rinvio, per rispondere adeguatamente ai rilievi di questa Corte di cassazione contenuti nella pronuncia di annullamento, avrebbe dovuto accertare con certezza che quelle restituzioni avevano ad oggetto farmaci diversi e non solo ipoteticamente.

Ne deriva che anche l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui al capo c) limitatamente alla condotta di appropriazione di farmaci della ASL deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo C della rubrica per essere il reato di truffa aggravata relativo alla defustellazione estinto per prescrizione e perché il fatto non costituisce reato relativamente all'appropriazione di 5 confezioni di farmaci de