Sentenza — n. 34911/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 24 aprile 2018 dal Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di possesso in giudizio ingiustificato di arnesi atti allo scasso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 34911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse 2. La nullità azionata, infatti, riguarda la posizione di altro imputato e non implica alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente medesimo. 3 Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCETTA LUDOVICO nato a PALERMO il 17/11/1981 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendoAn c udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 24 aprile 2018 dal Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di possesso in giudizio ingiustificato di arnesi atti allo scasso.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato ACCETTA Ludovico articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 96-97-178 lettera C) e 179 codice di procedura penale. Il ricorrente lamenta che, all'esito del rinvio per legittimo impedimento disposto all'udienza del 12 novembre 2019, pronunciato in presenza di entrambi i difensori degli imputati, il Tribunale aveva modificato la data del rinvio senza darne comunicazione al difensore del coimputato che non si era presentato alle udienze successive senza che fosse nominato alcun difensore d'ufficio.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse 2. La nullità azionata, infatti, riguarda la posizione di altro imputato e non implica alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente medesimo. 3 Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così ded o in Roma, il 13 luglio 2021 Il Consi fiere