Sentenza — n. 34910/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza 19 ottobre 2017 del Tribunale di Enna che lo condannava per fattispecie di cui all'articolo 474 codice penale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, FALL TALLA, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità dell'atto di appello presentato. Il ricorrente evidenzia come le contestazioni svolte in sede di appello fossero incentrate su fattispecie giuridiche ben individuate non scollegate dalla sentenza di primo grado e che quindi la Corte avrebbe solo apparentemente motivato. Ulteriore conferma della specificità dell'impugnazione proposta dovrebbe trarsi dalle richieste subordinate ed in particolare dalla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 e seguenti legge 689/81 in relazione alla quale avrebbe comunque dovuto esserci una pronuncia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34910/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per quanto riguarda le rimanenti contestazioni, attinenti alla mancata prova della registrazione del marchio, alla sussistenza di un falso grossolano, deve ribadirsi che non vi è e non vi può essere sovrapposizione tra la genericità del motivo e la infondatezza manifesta delle doglianze articolate. Infatti, la genericità dei motivi che fonda l'inammissibilità dell'appello trova una sua radice testuale nel disposto dell'art. 581 cod proc pen e si ricollega alla mancanza di un effettivo riferimento ai capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione ovvero alle prove in ordine alle quali si deduce un vizio e/o manchino richieste o l'indicazione delle ragioni di fatto o di diritto a fondamento delle stesse.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL TALLA nato a DAKAR( SENEGAL) il 10/12/1982 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo z•,i/vn-n,- inAk0, 1-‘• -t, ah, l-tv, h \ ), (:1,- Un t- ot‘ .-tittiterth-d-ifenso re
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza 19 ottobre 2017 del Tribunale di Enna che lo condannava per fattispecie di cui all'articolo 474 codice penale.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, FALL TALLA, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità dell'atto di appello presentato. Il ricorrente evidenzia come le contestazioni svolte in sede di appello fossero incentrate su fattispecie giuridiche ben individuate non scollegate dalla sentenza di primo grado e che quindi la Corte avrebbe solo apparentemente motivato. Ulteriore conferma della specificità dell'impugnazione proposta dovrebbe trarsi dalle richieste subordinate ed in particolare dalla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 e seguenti legge 689/81 in relazione alla quale avrebbe comunque dovuto esserci una pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, risulta inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, Sent. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.
Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782) 3. Nel caso di specie — tuttavia — risultano presenti nell'atto di impugnazione plurime contestazioni che — seppure non contengano specifici richiami al testo del provvedimento impugnato - integrano contestazioni specifiche che escludono i profili di inammissibilità stigmatizzati dalla Corte territoriale, in particolar modo per quanto riguarda i profili attinenti alla richiesta di conversione della pena ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 689/81.
Per quanto riguarda le rimanenti contestazioni, attinenti alla mancata prova della registrazione del marchio, alla sussistenza di un falso grossolano, deve ribadirsi che non vi è e non vi può essere sovrapposizione tra la genericità del motivo e la infondatezza manifesta delle doglianze articolate. Infatti, la genericità dei motivi che fonda l'inammissibilità dell'appello trova una sua radice testuale nel disposto dell'art. 581 cod proc pen e si ricollega alla mancanza di un effettivo riferimento ai capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione ovvero alle prove in ordine alle quali si deduce un vizio e/o manchino richieste o l'indicazione delle ragioni di fatto o di diritto a fondamento delle stesse.
Invece, la manifesta infondatezza non è espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non appare avere dato applicazione a tali principi e ha dichiarato l'inammissibilità in fattispecie che si pone all'interno del perimetro di giudizio fisiologico del giudice di secondo grado in quanto avente ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Nel procedimento de quo, infatti, l'appellante aveva effettivamente contestato alcuni specifici aspetti della ricostruzione in fatto attinenti alla effettiva sussistenza i un collegamento tra violenza esercitata e volontà di assicurarsi il possesso della cosa sottratta, o di procurarsi l'impunità. A tale doglianza - di indubbia identificabilità nell'articolazione del motivo di appello - la Corte territoriale ha illegittimamente omesso di rispondere.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. C