Sentenza — n. 34909/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 gennaio 2017 dal Tribunale di Genova in relazione a fattispecie di ricettazione ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SECK MAKHALY, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 63 comma 2,, 65 e 69 comma 2 codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere da una parte la prevalenza della circostanza attenuante di quell'articolo 648 capoverso codice penale senza operare ulteriore diminuzione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 34909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, SECK MAKHALY, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 63 comma 2,, 65 e 69 comma 2 codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere da una parte la prevalenza della circostanza attenuante di quell'articolo 648 capoverso codice penale senza operare ulteriore diminuzione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECK MAKHALY nato il 30/08/1980 avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dicel.,1 n (-A ; tk,e1 ìì, C/LA r C-t ‘f
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 gennaio 2017 dal Tribunale di Genova in relazione a fattispecie di ricettazione ed altro.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, SECK MAKHALY, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 63 comma 2,, 65 e 69 comma 2 codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere da una parte la prevalenza della circostanza attenuante di quell'articolo 648 capoverso codice penale senza operare ulteriore diminuzione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La peculiarità della vicenda consegue al diverso giudizio di valenza che la legge permette in relazione alle riconosciute attenuanti in conseguenza della contestazione di una recidiva qualificata. Se, infatti, con la sentenza n. 105 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui pone il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all' art. 648, secondo comma cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., altrettanto non è avvenuto con riferimento alle circostanze attenuanti generiche.
Tale situazione implica la possibilità che il giudizio di valenza delle attenuanti venga a essere scisso, rimanendo possibile che l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen sia riconosciuta in regime di prevalenza ma rimanendo esclusa ogni ulteriore riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza del divieto di prevalenza di queste ultime sancito dall'art. 69 cod pen. A tali principi risulta essersi conformata la decisione impugnata.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inannnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso »n Roma, il 13 luglio 2021 Il Co