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Sentenza — n. 34908/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34908/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34908/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 3 maggio 2019 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Lorenzo Fani per il reato continuato di truffa contestato ai capi n) ed o) dell'imputazione. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore deducendo: I. vizio di motivazione in relazione all'omessa assoluzione ai sensi dell'articolo 530 secondo comma codice procedura penale; II. violazione di legge con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale; III. omessa motivazione in ordine al richiesto proscioglimento per speciale tenuità del fatto; IV. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che imponevano il diniego della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale, attesa la non esegua entità del danno patrimoniale, nel quale andava computato anche l'omesso godimento delle progettate vacanze.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie altri capi d'accusa difesa penale danno patrimoniale procurato con astuzia contraffazione di merci
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FANI LORENZO nato a FIRENZE il 14/01/1982 avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 maggio 2019 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Lorenzo Fani per il reato continuato di truffa contestato ai capi n) ed o) dell'imputazione.

2. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore deducendo: I. vizio di motivazione in relazione all'omessa assoluzione ai sensi dell'articolo 530 secondo comma codice procedura penale; II. violazione di legge con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale; III. omessa motivazione in ordine al richiesto proscioglimento per speciale tenuità del fatto; IV. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che imponevano il diniego della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale, attesa la non esegua entità del danno patrimoniale, nel quale andava computato anche l'omesso godimento delle progettate vacanze.

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la omessa pronuncia circa la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto senza considerare che la Corte d'appello ha vagliato la richiesta della difesa indicando le ragioni che ne impedivano l'accoglimento, mettendo in evidenza che si trattava di truffa realizzata con studiata organizzazione di mezzi che aveva cagionato alle persone offese danni rilevanti, connessi anche alla perdita della vacanza.

4. Il quarto motivo è destituito di fondamento giuridico perché non tiene in considerazione le accertate e non contestate sospensioni pare ad anni 1 mesi 7 e gg. 24 che portano il termine prescrizionale in data successiva alla pronuncia di appello del 3.5.2019. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, dopo la pronuncia impugnata.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.7.2021 Il Consigliere estensore ente Giovanna VERGA Giovan i I1