Sentenza — n. 34907/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATravisamento probatorio in ordine alla ricostruzione cronologica degli eventi, in particolare in relazione alle dichiarazioni rese dalla parte offesa e in relazione all'informativa di reato del 12 aprile 2016 contenente i fotogrammi delle video riprese con indica:zione degli orari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p; Sentenza — n. 34907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Travisamento probatorio in ordine alla ricostruzione cronologica degli eventi, in particolare in relazione alle dichiarazioni rese dalla parte offesa e in relazione all'informativa di reato del 12 aprile 2016 contenente i fotogrammi delle video riprese con indica:zione degli orari.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUCCAFUSCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 07/11/1989 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L n. 137/20 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'imputato che ha insistito nei motivi di ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
BUCCAFUSCO Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che in data 11 giugno 2019 ha confermato la sentenza del Gip del tribunale che lo aveva condannato per concorso in rapina aggravata. Deduce il ricorrente:
1. Travisamento probatorio in ordine alla ricostruzione cronologica degli eventi, in particolare in relazione alle dichiarazioni rese dalla parte offesa e in relazione all'informativa di reato del 12 aprile 2016 contenente i fotogrammi delle video riprese con indica:zione degli orari.
2. Travisamento probatorio sulla costruzione degli eventi che emerge in sentenza in relazione all'interpretazione data alle intercettazioni telefoniche, e omessa motivazione sulla conducenza logica delle conversazioni degli altri interlocutori intercettati. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.
L'imputato si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Palermo ha dato al contenuto delle emergenze acquisite. Ciò detto non può non rilevarsi come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.
Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate durante le indagini, rispetto alle quali è stato tratteggiato nel ricorso un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte siciliana analiticamente spiegato le ragioni della sua decisione con riguardo al concorso del BUCCAFUSCO nel fatto illecito in argomento. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.7.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il ente Giova