Sentenza — n. 34906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, preso atto dell'accordo delle parti sulla pena ai sensi dell'articolo 599 bis codice di procedura penale, ha pronunciato in conformità. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione al diniego della circostanza attenuante di quell'articolo 62 n. 4 codice penale. La difesa lamenta che l'imputata si sarebbe avvalsa di un momento di distrazione della persona offesa il che evidenzierebbe la presenza di un errore nell'applicazione dell'articolo 62 non. 4 codice penale 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio mancando nel provvedimento impugnato alcuna specificazione concreta in relazione ai parametri fissati dall'articolo 133 cod pen e in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/201;7 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIMONIERE CONCETTA nato a CATANIA il 11/06/1975 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo cA/CeArvi t Ai \ hc,\rv\vv, ctj udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, preso atto dell'accordo delle parti sulla pena ai sensi dell'articolo 599 bis codice di procedura penale, ha pronunciato in conformità.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione al diniego della circostanza attenuante di quell'articolo 62 n. 4 codice penale. La difesa lamenta che l'imputata si sarebbe avvalsa di un momento di distrazione della persona offesa il che evidenzierebbe la presenza di un errore nell'applicazione dell'articolo 62 non. 4 codice penale 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio mancando nel provvedimento impugnato alcuna specificazione concreta in relazione ai parametri fissati dall'articolo 133 cod pen e in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Franca Zacco - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/201;7 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr.
Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e quindi a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01) e alla determinazione della pena quando non sia dedotta la illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 - 01).
Infatti, come già affermato nella vigenza del regime del patteggiamento in appello abrogato dal D.L. 92/2008, nel c.d. patteggiannento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 — 01, Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente ir C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in • orna, il 13 luglio 2021 Il Consiglier estensore Il Pre t (Vincenzo utinel