Ordinanza — n. 34873/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente c<4t.PJflwu sul ricorso proposto da: COLELLA VITTORIO nato a MONTEFALCONE NEL SANNIO il 08/10/1950 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette/sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Nel proporre ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe -con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di truffa loro ascritto in concorso in quant6estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado (condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00) e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite- Vittorio Colella ha chiesto (ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen.) la sospensione dell'esecuzione di tale ultima statuizione, giacché diversamente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, reso evidente sia dalla complessiva entità della somma liquidata, che dalla insolvibilità dei coobligati in solido, che infine per le difficoltà del recupero di quanto versato nel caso di ribaltamento della decisione agli effetti civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34873/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, Sentenza n. 30019 del 05/07/2006 Rv. 234821; Sez. 4, n. 51194, del 24/9/2015, Rv. 265411; Sez. 4, n. 40075, del 8/5/2015, Rv. 264513; Sez. 6, n. 29617, del 19/5/2016, Rv. 267794; Sez. 5, n. 19351, del 18/12/2017, Rv. 273202); ovvero, quando prospetti il pericolo di un "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della statuizione, egli deve darne prova; con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in quantità rilevante il patrimonio dell'obbligato.
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a seguente c<4t.PJflwu sul ricorso proposto da: COLELLA VITTORIO nato a MONTEFALCONE NEL SANNIO il 08/10/1950 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette/sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Nel proporre ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe -con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di truffa loro ascritto in concorso in quant6estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado (condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 500.000,00) e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite- Vittorio Colella ha chiesto (ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen.) la sospensione dell'esecuzione di tale ultima statuizione, giacché diversamente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, reso evidente sia dalla complessiva entità della somma liquidata, che dalla insolvibilità dei coobligati in solido, che infine per le difficoltà del recupero di quanto versato nel caso di ribaltamento della decisione agli effetti civili.
2. Giova puntualizzare che oggetto del presente giudizio é unicamente la richiesta di sospensione della esecuzione della statuizione civile, ancorché la domanda incidentale sia stata proposta - come peraltro necessario (cfr. Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014 - dep. 22/01/2015, La Ferrera e altro, Rv. 262400) - unitamente all'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila. 2.1. L'istanza non è sostenuta da adeguato corredo dimostrativo, va pertanto rigettata. La giurisprudenza di questa Corte insegna che, ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti e altri, Rv. 255999;
Sez. 4, Sentenza n. 30019 del 05/07/2006 Rv. 234821; Sez. 4, n. 51194, del 24/9/2015, Rv. 265411; Sez. 4, n. 40075, del 8/5/2015, Rv. 264513; Sez. 6, n. 29617, del 19/5/2016, Rv. 267794; Sez. 5, n. 19351, del 18/12/2017, Rv. 273202); ovvero, quando prospetti il pericolo di un "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della statuizione, egli deve darne prova; con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in quantità rilevante il patrimonio dell'obbligato.
Grava sull'istante l'onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il danno "grave ed irreparabile" solo in base a considerazioni di carattere oggettivo (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 - dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180). Orbene, nel caso di specie l'istante non ha fornito sul tema dedotto alcuna prova, limitandosi da un canto a rappresentare che l'entità della somma da versare a titolo di risarcimento determinerebbe un notevole depauperamento del suo patrimonio; dall'altro ad affermare la propria esposizione al rischio di un difficile recupero di quanto versato, sia verso i coobligati, definiti insolventi, sia, ove la sentenza di condanna fosse riformata, nei confronti dei creditori.
L'istante infine, oltre a non corredare le proprie deduzioni di adeguato supporto dimostrativo, neppure deduce l'imminenza del danno o il suo concretizzarsi, non avendo le parti civili neppure avviato la procedura esecutiva.
6. In conclusione, l'istanza va rigettata; non si provvede sulle spese in ragione del carattere interlocutorio di questa pronunzia (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 - dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180).
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presi Massi jìrrotti Sergi • eh Paola DEPOSITATO IN CANr,E