Sentenza — n. 34620/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato l'ordinanza 5 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Napoli di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato BARBATI Emanuele articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione gli articoli 273-310-111 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al tentativo di estorsione. Secondo il ricorrente, le indagini difensive depositate avrebbero portata pregnante e risulterebbero illegittimamente disattese dai giudici della cautela. 2.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 274-275-125 codice di procedura penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari essendo nel caso di specie stato notificato l'avviso di conclusione indagini e mancando sotto tale aspetto alcuna valutazione in ordine al carattere concreto e attuale delle esigenze cautelari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34620/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBATI EMANUELE nato a AVELLINO il 07/01/1977 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore L'avvocato VILLANI ALBERICO chiede l'accoglimento del ricorso. o
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato l'ordinanza 5 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Napoli di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato BARBATI Emanuele articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione gli articoli 273-310-111 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al tentativo di estorsione. Secondo il ricorrente, le indagini difensive depositate avrebbero portata pregnante e risulterebbero illegittimamente disattese dai giudici della cautela. 2.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 274-275-125 codice di procedura penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari essendo nel caso di specie stato notificato l'avviso di conclusione indagini e mancando sotto tale aspetto alcuna valutazione in ordine al carattere concreto e attuale delle esigenze cautelari.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Paola Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo di ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Risultano infatti correttamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, i profili di coerenza estrinseca costituiti dal fatto che all'odierno ricorrente così come ai coindagati risultano essere contestati plurimi fatti ulteriori e della medesima indole nonché dal contenuto delle stesse dichiarazioni dell'indagato; si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza.
Deve anche rilevarsi come sia stato valutato in maniera logica il fatto che manchi una effettiva confutazione delle dichiarazioni della persona offesa e come gli atti ulteriormente depositati siano stati logicamente disattesi in quanto riguardanti esclusivamente aspetti secondari e di contorno. Deve quindi darsi atto del fatto che non è possibile escludere il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen.,, atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sent. n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
3. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile. Nessuna significativa conseguenza appare potersi ricollegare alla emissione dell'avviso di conclusione indagini posto che l'applicazione della misura si ricollega essenzialmente al pericolo di reiterazione. Per il resto, l'articolazione del motivo risulta teso a far rilevare puramente semplicemente il passare del tempo successivo all'applicazione della misura cautelare laddove - per consolidata giurisprudenza - il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Rv. 268567 - 01;
Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Rv. 265949 - 01) con la conseguenza che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007 Rv. 238518 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Rv. 235391 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021 Il Consigli re estensore Il Pres. te (Vincenz