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Sentenza — n. 34619/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34619/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34619/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Venezia ha confermato l'ordinanza 6 febbraio 2021 del GIP del Tribunale di Venezia, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione delinquere finalizzata alla realizzazione di truffa nel settore della vendita di automobili.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 34619/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

Parole chiave

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accuse di truffa industria automobilistica detentore di veicolo vendita a titolo di autotutela inquinamento automobilistico infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEVACH ELIA nato a DOLO il 21/08/1992 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/~e le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Venezia ha confermato l'ordinanza 6 febbraio 2021 del GIP del Tribunale di Venezia, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione delinquere finalizzata alla realizzazione di truffa nel settore della vendita di automobili.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, LEVAC Elia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione alla ipotizzata partecipazione all'associazione delinquere in posizione apicale. A parere della difesa, sarebbero "stati confusi per atti di direzione e organizzazione comportamenti che assumono invece un carattere esecutivo del programma associativo, in quanto si collocano nella fase attuativo-realizzativa e si caratterizzano tutti per la loro oggettiva fiingibilità e per la mancanza di una piena autonomia deliberativa".

Mancherebbe in sostanza alcuna autonomia decisionale, alcuna esplicazione di un potere dirigistico tramite l'impartizione di ordini e indicazioni agli altri due membri del sodalizio (cfr. Cass. sez. 3, 2 febbraio 2018, n. 2039, Rv. 274816), e nemmeno una funzione di coordinamento e impiego delle strutture e delle risorse associative o di reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (sul punto, il ricorrente si richiama al principio di diritto espresso da Sez. III 2 febbraio 2018, n. 2039, Rv. 274816). Irrilevante e anzi prova di una subalternità sarebbe poi il fatto che fosse stato intestato a Levach il primo veicolo Mercedes acquistato da Sarov per realizzare le prime cinque truffe in contestazione.

Erroneamente valutate sarebbero state le condotte ascritte al ricorrente in occasione dell'apertura della sede di Sassuolo. Erroneamente interpretate sarebbero state le conversazioni telefoniche progressivi 10090 e 12330 perché la necessità di "parlare con Elia" prima di concludere una vendita di automobili non sarebbe comprensibile e la relativa frase sarebbe stata estrapolata artificiosamente dal contesto. Ad escludere il ruolo apicale avrebbero dovuto dopo essere valutati anche i diversi precedenti penali del ricorrente rispetto al coimputato. 2.2.

Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla valutazione della pena irroganda. Secondo la difesa, una corretta valutazione del contributo offerto dall'indagato, anche a prescindere dalla attribuzione di un ruolo apicale, avrebbe dovuto escludere la possibilità di irrogare una pena superiore ad anni tre. Avrebbe infatti dovuto tenersi conto della possibile applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della incensuratezza, della possibile parametrazione della pena ai minimi, della possibile riduzione per il rito abbreviato che l'imputato avrebbe potuto richiedere.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Paola Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex rnultis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. I giudici territoriali hanno correttamente valorizzato una pluralità di elementi che attestavano la piena autonomia di gestione palesata dall'imputato in occasione di plurime condotte - delittuose e di preparazione - svolte dall'indagato.

In particolare, il Tribunale ha adeguatamente segnalato che l'indagato: • si era occupato, assumendo la fittizia identità di Marchesi Giorgio, di gestire le trattative per la locazione dell'immobile destinato ad accogliere la sede dell'autocentro (negoziando con il proprietario delia struttura, Marazzi Federico); • aveva sovrainteso alle operazioni di allestimento dell'autosalone (a tale scopo anche dirigendo l'attività della coindagata PAVAN, formale titolare dell'esercizio ed intestataria dei conti correnti all'uomo attivati); • aveva anche curato, avvalendosi dell'utenza telefonica 392149686S, la pubblicizzazione, attraverso inserzioni su siti Internet specializzati, di tale a utocentro;

• aveva interloquito tanto con i primi potenziali clienti - sempre utilizzando la citata utenza telefonica e ricorrendo, nel presentarsi all'interlocutore, a prenomi di fantasia ("Guido", "Emiliano", Matteo") - quanto con un'agenzia di pratiche auto per raccogliere aveva avviato anche in proprio trattative (con alcuni clienti (Lucani Daniele e Beriingieri Mario), uno dei quali (il Lucani), poi, lo aveva anche riconosciuto. Le conclusioni cui giungono i giudici territoriali sono - sulla base di tali presupposti - ampiamente logiche e coerenti posto che tali attività risultano svolte al di fuori di qualsivoglia indicazione da parte di terzi, attengono a profili per così dire infrastrutturali ed evidenziano per lo meno la diretta gestione di intere branche delle attività svolta dalla associazione.

Per converso, l'articolazione dei motivi di ricorso non si sostanzia in alcuna forma di confutazione della portata logica di tali elementi ma in una artificiosa valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi fattuali presi in considerazione, eludendo un effettivo confronto con l'effettiva portata dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come gli elementi indicati per affermare l'impossibilità di prevedere l'irrogazione di una pena superiore ad anni tre sono da una parte smentiti dalla stessa portata letterale delle norme codicistiche e dall'altra del tutto ipotetici. In particolare, l'ipotizzare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla mera incensuratezza si traduce nel non tenere conto della portata dell'ultimo comma dell'articolo 62 bis codice penale. Gli ulteriori elementi indicati (parametrazione della pena al minimo, a richiesta di giudizio abbreviato) risultavano meramente ipotetici e in parte anche erroneamente esposti posto che risulta comunque inverosimile una parametrazione della pena al minimo da parte di un giudice che valuti posizione apicale, reiterazione delle condotte, professionalità evidenziata nella commissione dei fatti e intensità del dolo.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tcia,sctinOdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 'n Roma, l'8 luglio 2021 I