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Sentenza — n. 34617/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34617/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34617/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 febbraio 2015 dal Tribunale di Trieste in relazione a fattispecie di uso indebito di carta di pagamento 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla mancata riqualificazione della vicenda nel delitto di cui all'articolo 640 ter codice penale con contestuale istanza di rimessione alle sezioni unite della questione sussistendo contrasto tra le sezioni semplici. Secondo il ricorrente, nonostante sia in dubbio l'uso della carta di pagamento da parte dell'imputato, il fatto che costui fosse riuscito a carpire anche i codici per l'utilizzazione della carta medesima avrebbe dovuto portare alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 640 ter codice penale.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 34617/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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abuso di carte-chèques abuso di un impianto per l'elaborazione di dati mezzo di pagamento informatica usurpazione d'identità istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SMORTA NUNZIO nato a GELA il 05/03/1980 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 febbraio 2015 dal Tribunale di Trieste in relazione a fattispecie di uso indebito di carta di pagamento 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla mancata riqualificazione della vicenda nel delitto di cui all'articolo 640 ter codice penale con contestuale istanza di rimessione alle sezioni unite della questione sussistendo contrasto tra le sezioni semplici. Secondo il ricorrente, nonostante sia in dubbio l'uso della carta di pagamento da parte dell'imputato, il fatto che costui fosse riuscito a carpire anche i codici per l'utilizzazione della carta medesima avrebbe dovuto portare alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 640 ter codice penale.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Paola Mastroberardino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prospettazione a fondamento della richiesta riqualificazione è del tutto infondata posto che nel caso di specie non vi è prova che vi sia stata alterazione del funzionamento di alcun sistema informatico o telematico o comunque alcun intervento sui dati contenuti in un sistema informatico telematico posto che i codici per l'utilizzazione della carta di pagamento - alla stregua della stessa ricostruzione giudiziale - nemmeno avversata sul punto - risultano essere stati carpiti senza passare per lo strumento telematico.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021 Il Consigl re estensore Il Pre te (Vincen o Tutinelli) (Seff4Di Paola) DEPOSITATO IN CAN