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Sentenza — n. 34525/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34525/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34525/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 17/4/2019 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la decisione con la quale il Tribunale di Belluno, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato Gabriella Di Giulio colpevole del reato continuato di truffa aggravata; rilevata l'estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 17/10/2011, la Corte territoriale rideterminava la pena in due cb anni e undici mesi di reclusione e 700 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche con riguardo alle statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 158 cod. pen; Sentenza — n. 34525/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le truffe contestate, riunite sotto il vincolo della continuazione, sono state commesse - secondo il capo d'imputazione e la ricostruzione dei giudici di merito - sino al febbraio 2013, cosicché, in assenza di periodi di sospensione, la prescrizione per l'ultimo reato è maturata nell'agosto 2020, ai sensi degli artt. 157, primo e secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., essendo stata esclusa già dal Tribunale l'aggravante a effetto speciale della recidiva specifica.

Parole chiave

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truffa aggravata difesa penale circostanze aggravanti o attenuanti colpa concomitante risarcimento alle vittime di reati gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Violazione della legge penale (art. 640 cod.
art. 133 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 158 cod. pen
251, che ha eliminato la disposizione contenuta nella formulazione originaria dell'art. 158 cod.
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Testo completo

oglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17/4/2019 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la decisione con la quale il Tribunale di Belluno, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato Gabriella Di Giulio colpevole del reato continuato di truffa aggravata; rilevata l'estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 17/10/2011, la Corte territoriale rideterminava la pena in due cb anni e undici mesi di reclusione e 700 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche con riguardo alle statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso Gabriella Di Giulio, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla lettera a firma Luigi Andreoni e ai suoi allegati. La Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni della parte civile Elena Andreoni, figlia della vittima del reato, siano state corroborate da una lettera del padre trovata nella cassaforte, datata 30/1/2000, che faceva riferimento a prestiti indicati, peraltro con diciture ripetitive e senza senso, in documenti risalenti agli anni 2007 e seguenti, con una chiara inconciliabilità logica.

Inoltre, nel 2013, Luigi Andreoni aveva appreso da un ispettore di polizia di circostanze false riferite dall'imputata, in relazione alla causale dei prestiti; ciononostante, egli aveva continuato a mantenere la donna e a vivere con lei sino alla morte. 2.2. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.), travisamento della prova, manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto provato l'elemento oggettivo della induzione, nonostante nel verbale di s.i.t., acquisito in dibattimento, Luigi Andreoni, a specifica domanda, escluse perentoriamente "di essere stato tratto in inganno per quanto concerne le richieste di denaro". 2.3.

Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.), travisamento della prova, manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della minorata difesa, desunta dalla sola età della vittima, in assenza di un suo decadimento fisico, in contrasto con i principi stabiliti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. 2.4. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.), travisamento della prova, manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, non essendo stato dimostrato - a differenza di quanto affermato dalla Corte - che le elargizioni di Andreoni ammontassero a 350.000 euro.

Inoltre, ai fini della integrazione dell'aggravante, "l'entità del danno va riferita a quello prodotto da ciascuna violazione della norma, anche se la pluralità di violazioni leda la sfera patrimoniale di un unico soggetto". 2.5. Violazione della legge penale (artt. 62 bis e 133 cod. pen.), travisamento della prova, manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche: la sentenza si è limitata a confermare, con clausola di stile, la pena irrogata in primo grado, omettendo di valutare specifici elementi rilevanti ex art. 133 cod. pen. evidenziati in appello, e ha operato solo un laconico riferimento a un risalente precedente penale dell'imputata per giustificare il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si è contestata la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma n. 7, cod. pen., è infondato ma non manifestamente infondato, in ragione di quanto si dirà nel prosieguo: ciò preclude una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in presenza della quale soltanto non è consentito rilevare e dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Le truffe contestate, riunite sotto il vincolo della continuazione, sono state commesse - secondo il capo d'imputazione e la ricostruzione dei giudici di merito - sino al febbraio 2013, cosicché, in assenza di periodi di sospensione, la prescrizione per l'ultimo reato è maturata nell'agosto 2020, ai sensi degli artt. 157, primo e secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., essendo stata esclusa già dal Tribunale l'aggravante a effetto speciale della recidiva specifica.

2. In presenza delle statuizioni civili (condanna generica dell'imputata al risarcimento del danno in favore di Elena Andreoni, con assegnazione a questa ultima di una provvisionale di 50.000 euro), il Collegio è comunque tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile, come previsto dall'art. 578 del codice di rito. I primi due motivi in tema di responsabilità sono privi di ogni fondamento. La ricorrente ha erroneamente sostenuto che la Corte di appello è incorsa in un travisamento della prova, proponendo, invero, una nuova valutazione delle risultanze acquisite attraverso una diversa lettura dei dati processuali e una alternativa ricostruzione storica dei fatti.Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv., 264481, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, RV. 258774). A prescindere dalla assertività della deduzione difensiva in ordine alle date degli allegati alla lettera di Luigi Andreoni, i pagamenti per le causali indicate nella sentenza risultano confermati dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, da quelle della figlia Elena e dalla documentazione inerente ai bonifici effettuati, alla quale ha fatto espresso riferimento la Corte di appello, con argomentazione obliterata dalla ricorrente.

Neppure la dichiarazione della vittima di non essersi sentita ingannata è stata travisata nella sentenza impugnata, la cui motivazione non è affetta da alcuno dei vizi denunciati, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; nello stesso senso cfr.

Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). La Corte territoriale, infatti, pur preso atto di detta dichiarazione, ha evidenziato che comunque l'anziana vittima, sentita a s.i.t. dalla polizia giudiziaria (e ripetutamente contattata dall'imputata durante la redazione del verbale), confermò di avere fatto elargizioni di rilevanti somme di denaro, convinta della esistenza di quelle false causali, fra le quali quella che maggiormente spinse Andreoni ad atti di generosità, riguardava la (inesistente) patologia oncologica dalla quale la ricorrente diceva di essere affetta, così come lo era stata la moglie, defunta, della stessa persona offesa.

Proprio tale ultima circostanza, unitarnente a quella della età, è stata enfatizzata dai giudici di merito per ritenere sussistente l'aggravante della minorata difesa, con argomentazione ignorata dalla difesa in appello ed anche nel terzo motivo di ricorso.

3. Venuto meno l'interesse della ricorrente all'esame del quinto motivo, riguardante il riconoscimento delle attenuanti generiche, stante l'estinzione del reato, occorre soffermarsi su quello (il quarto) relativo alla dedotta insussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma n. 7, cod. pen.), la cui non manifesta infondatezza - come detto - impone il rilievo della sopravvenuta prescrizione. In primo luogo va rilevato che la Corte di appello, nel confermare la sussistenza dell'aggravante, ha fatto riferimento all'intero ammontare dei pagamenti effettuati dall'anno 2006 al febbraio 2013 (350.000 euro), quando invece, ai fini della valutazione sulla integrazione della circostanza, avrebbe dovuto considerare solo gli esborsi del periodo 18/10/2011-febbraio 2013, frutto delle condotte truffaldine non coperte dalla declaratoria di prescrizione (in proposito, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 23341 del 07/07/2020, Mauro, non mass.). Invero, anche ipotizzando che pure in detto limitato periodo l'esborso complessivo fosse stato di entità rilevante (ma né il capo d'imputazione né le sentenze di merito sono specifiche sulle date delle singole truffe), andrebbe comunque affrontata la deduzione difensiva, secondo cui nel reato continuato l'entità del danno va riferita a quello prodotto da ciascuna violazione della norma, anche se la pluralità di violazioni leda la sfera patrimoniale di un unico soggetto. Sul tema va ricordata la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, per la quale, nella valutazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e di quella dell'intervenuto risarcimento del danno, «l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione» (così Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755). In detta sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che deve ritenersi definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato, considerata anche la più recente evoluzione normativa della relativa disciplina (si pensi alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha eliminato la disposizione contenuta nella formulazione originaria dell'art. 158 cod. pen., per la quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorreva dalla cessazione della continuazione, con la conseguenza che ogni reato tra quelli posti in continuazione criminosa con altri ha ormai un proprio termine di decorrenza iniziale della prescrizione): pertanto, «si può oggi affermare che la disciplina sostanziale del reato continuato è, in generale, quella ordinaria sul concorso materiale di reati.

Attualmente ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam». Anche più di recente le Sezioni Unite hanno ribadito che i reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono: la concezione unitaria del reato continuato opera, quindi, soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, sempre che garantisca un risultato favorevole al reo (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). Tuttavia, nella fattispecie concreta esaminata nella sentenza Chiodi, vi erano una pluralità di persone offese e una pluralità di reati (rapina, lesioni, resistenza, danneggiamento, furto), circostanza rimarcata in numerose pronunce di legittimità, secondo le quali, qualora il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio, «la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato» (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, dep. 2014, Ravarotto, Rv. 258477; in senso esattamente conforme, successivamente, v.

Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541; Sez. 2, n. 15617 del 22/02/2019, D'Emilio, non mass.; Sez. 7, n. 34537 del 20/10/2020, Martolini, non mass.). Il Collegio condivide l'orientamento espresso in queste decisioni, che non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite, ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza. Esemplificando, non sarebbe logico valutare in modo diverso gli elementi circostanziali del reato, qualora una vittima di una unica truffa subisse un danno di mille euro ovvero patisse il medesimo danno a seguito di dieci distinte truffe commesse dall'agente in un breve arco temporale.

Una recente sentenza di questa Corte, tuttavia, ha affermato che, ai fini della integrazione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità occorre considerare non il danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma il danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato, anche qualora la persona offesa sia una sola (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627). E' pertinente al caso di specie, allora, il principio affermato in una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 35391 del 11/07/2003, Scopelliti, Rv. 226332), di recente ribadito (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 226332), secondo il quale «il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione».

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Agli effetti della responsabilità civile il ricorso va rigettato, avendo i giudici di merito correttamente accertato la sussistenza degli elementi costitutivi della contestata truffa continua